Parlamento / Oggetti / 23.4435
Digitalizzare finalmente l’AVS
depositato il 21.12.2023 nella Sessione invernale 2023Prima Camera: Consiglio nazionaleIl rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile (01.04.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 15.03.2024Consiglio nazionaleAdozione
- 26.09.2024Consiglio degli StatiAdozione
- 22.09.2026Consiglio degli StatiTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 25.075
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) che garantisca la disponibilità costante di tutti i dati relativi ai contributi e alle prestazioni presumibili degli assicurati nell’ambito dell’AVS e preveda la possibilità per questi ultimi di accedere per via digitale ai propri dati previdenziali.
Motivazione
Il sistema svizzero dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità funziona bene. Il sistema è costituito da un insieme equilibrato di elementi previdenziali statali, aziendali e privati. Gli oneri e i rischi sono ripartiti tra la previdenza statale (AVS), quella professionale (LPP, previdenza sovraobbligatoria) e quella privata (previdenza individuale).
La suddivisione della previdenza in più pilastri determina un maggior onere d’informazione e rende più difficile per gli assicurati avere una visione d’insieme. Ne consegue che il livello medio delle conoscenze della popolazione sul sistema è piuttosto basso.
Negli ambiti della previdenza professionale e di quella privata la legge prescrive un’informazione annuale degli assicurati sullo stato della loro previdenza. Grazie ai portali messi a disposizione dai loro istituti di previdenza, molti assicurati hanno inoltre la possibilità di consultare online in qualsiasi momento lo stato attuale della loro previdenza.
Ben diversa è invece la situazione nell’AVS: chi desidera informazioni sulle proprie prestazioni individuali deve richiederle per scritto (estratto del CI). La cassa di compensazione alla quale viene richiesto l’estratto raccoglie dalle altre casse di compensazione che hanno riscosso in passato contributi dell’assicurato (tra le oltre 70 casse a livello nazionale) le informazioni concernenti il richiedente e le riepiloga per quest’ultimo. L’elaborazione dell’estratto richiede molto tempo e il suo invio è effettuato per posta. Sull’estratto figurano i redditi, i periodi di contribuzione e gli accrediti per compiti assistenziali, che servono da base per il calcolo della rendita di vecchiaia o per superstiti, ma nessuna indicazione sull’ammontare presumibile delle prestazioni.
Secondo un comunicato stampa del 16 dicembre 2022, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di «valutare come promuovere adeguatamente l’accesso digitale ai dati sulla previdenza per la vecchiaia». Considerato quanto precede, è chiaro che occorre innanzitutto dare la massima priorità al miglioramento sostanziale della situazione nell’ambito dell’AVS.
Parere del Consiglio federale
Con la nuova legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali, posta in consultazione il 15 dicembre 2023, il Consiglio federale intende creare le basi legali per la fornitura di servizi digitali agli assicurati, tra cui anche l’accesso online a un estratto digitale del CI o il calcolo automatizzato della rendita. La nuova legge introdurrà inoltre la base legale per la predisposizione dei sistemi d’informazione necessari per tali servizi digitali.
Questi sistemi tecnici d’informazione verranno tuttavia introdotti gradualmente. L’automatizzazione dei calcoli anticipati delle rendite e dei calcoli delle rendite verrà attuata nella misura più ampia possibile.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Accogliere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
