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Parlamento / Oggetti / 25.3637

25.3637MozioneEDIpendente

Misure vincolanti in caso d'incremento eccessivo dei costi anche per le "tariffe ufficiali" della LAMal

depositato il 17.06.2025 nella Sessione estiva 2025Prima Camera: Consiglio degli StatiTrasmesso al Consiglio federale (17.03.2026)

FinanzeSalute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 18.09.2025Consiglio degli StatiAdozione
  2. 17.03.2026Consiglio nazionaleAdozione

Il Consiglio federale è incaricato di completare la LAMal in modo tale che, analogamente ai costi monitorati dai partner tariffali in virtù dell’articolo 47c, anche le «tariffe ufficiali» siano sorvegliate (in questo caso dalla Confederazione) in caso d’incremento eccessivo.

L’evoluzione dei costi della LAMal rimane una delle maggiori preoccupazioni della nostra popolazione. Tutte le previsioni indicano che nei prossimi 20–30 anni, gli assicurati e i contribuenti dovranno sostenere costi ancora maggiori. Le ragioni principali sono medicamenti costosi, terapie per malattie rare a prezzi esorbitanti, l’evoluzione demografica, un’assistenza inadeguata o eccedentaria e soprattutto l’aumento quantitativo (prestazioni superflue). In questo contesto è risultato logico conferire recentemente maggiori responsabilità ai partner tariffali, che ora devono monitorare i costi e, in caso di un aumento ingiustificato delle quantità ecc., adottare misure di contenimento (art. 47c Sorveglianza dei costi). Sarebbe incoerente che questo tipo di sorveglianza e contenimento dei costi continuasse a non applicarsi alle cosiddette «tariffe ufficiali» della Confederazione (medicamenti, analisi, elenco dei mezzi e degli apparecchi [EMAp]), soprattutto perché il nostro Consiglio ha deciso recentemente di lasciare le tariffe di laboratorio sotto la responsabilità della Confederazione. Ciò che il Consiglio federale e il Parlamento hanno ritenuto giusto e necessario per i partner tariffali dovrebbe valere a ragione anche per la Confederazione.

La sorveglianza dell’evoluzione dei costi delle cosiddette tariffe ufficiali è già possibile secondo la legge vigente. A questo proposito possono anche essere adottate opportune misure correttive. Tuttavia, la legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10) non prevede sempre le stesse norme per le tariffe ufficiali e quelle negoziate. Ciò riguarda, ad esempio, la comunicazione dei dati da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori, che potrebbe agevolare la raccolta di dati per la ridefinizione delle tariffe ufficiali o per la gestione e l’ulteriore sviluppo delle stesse. Tale circostanza è criticata anche dal Controllo federale delle finanze nel suo rapporto «Verifica dei processi volti a garantire la realtà dei costi nel sistema tariffario medico» (www.efk.admin.ch/it > Cercare un rapporto: 23653). Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio federale procederà a un’analisi della situazione e, se del caso, proporrà al Parlamento una modifica della legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi

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