Parlamento / Oggetti / 25.3946
Pene uniche commisurate alla colpa
depositato il 27.06.2025 nella Sessione autunnale 2025Prima Camera: Consiglio degli StatiTrasmesso al Consiglio federale (11.03.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 11.12.2025Consiglio degli StatiAdozione
- 11.03.2026Consiglio nazionaleAdozione
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento gli adeguamenti legislativi necessari a sancire nel diritto penale pene uniche commisurate alla colpa. Concretamente:
• in caso di insuccesso del periodo di prova (art. 46 CP), non deve più essere prevista una pena unica (cfr. raccomandazione del Consiglio federale ai n. 3.4 e 4 del rapporto del 6 dic. 2024 in adempimento del postulato della CAG-S 20.3009 Verifica delle regole concernenti la commisurazione della pena unica);
• in caso di concorso di reati (art. 49 CP), vanno proposte anche soluzioni per i casi in cui la pena unica non è commisurata alla colpa (in particolare a causa del limite massimo legale stabilito per le pene pecuniarie).
Motivazione
Ad 1. Il diritto vigente a volte «premia» i recidivi con uno sconto di pena non giustificato. Se qualcuno commette un ulteriore reato durante il periodo di prova di una pena con sospensione condizionale, il tribunale, quando revoca la sospensione, deve combinare la nuova pena con quella precedente, con il risultato di una pena unica ridotta.
Questa riduzione inadeguata, concessa oltretutto proprio ai recidivi, è oggetto di critiche non solo da parte del Tribunale federale e della dottrina, ma anche del Consiglio federale nel suo rapporto del 6 dicembre 2024 in adempimento del postulato 20.3009 della CAG-S.
Il Consiglio federale propone a tal fine una soluzione congruente: in questi casi non si dovrebbe più comminare una pena unica, bensì una pena aggiuntiva a sé stante per il nuovo reato (cfr. n. 4 del rapporto).
Ad 2. Anche nel caso di più reati concorrenti può succedere che la pena unica non sia commisurata alla colpa, in particolare a causa del limite massimo della pena pecuniaria fissato per legge a 180 aliquote giornaliere. Una volta raggiunto questo limite, i rimanenti reati sono per così dire «gratuiti», ossia esenti da pena. La problematica è del resto menzionata anche nel postulato di cui sopra. Sebbene il relativo rapporto del Consiglio federale non si sia occupato della questione, questa può essere affrontata nell’ambito dell’attuazione della presente mozione.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Accogliere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
