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Parlamento / Oggetti / 26.1024

26.1024InterrogazioneEFDliquidato

Retail Investment Strategy, Savings and Investments Union e competitività della piazza finanziaria svizzera

depositato il 03.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (26.08.2026)

Politica europeaEconomiaFinanze

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La Retail Investment Strategy dell’Unione europea, inserita nel più ampio progetto della Savings and Investments Union, mira a rafforzare la fiducia degli investitori retail nei mercati dei capitali e a convogliare una quota maggiore del risparmio privato verso l’economia reale, anche a sostegno della transizione verde, della digitalizzazione e della competitività europea.

Il pacchetto prevede in particolare un approccio più restrittivo nei confronti di inducements, retrocessioni e conflitti di interesse, nuove forme di consulenza semplificata, una revisione delle soglie per l’accesso alla categoria dei clienti professionali e una maggiore digitalizzazione e comparabilità della documentazione finanziaria destinata agli investitori.

Considerata la forte interconnessione tra la piazza finanziaria svizzera e il mercato europeo, nonché il ruolo centrale della Svizzera nel wealth management, tali sviluppi potrebbero incidere sulla competitività degli operatori svizzeri attivi con clientela europea o internazionale. Il testo di partenza richiama già questi profili, in particolare il legame tra Retail Investment Strategy, Savings and Investments Union e competitività della piazza finanziaria svizzera .

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

• Come valuta il Consiglio federale la Retail Investment Strategy e la Savings and Investments Union dell’Unione europea sotto il profilo della competitività della piazza finanziaria svizzera?

• Ritiene il Consiglio federale che l’approccio europeo più restrittivo in materia di inducements, retrocessioni e conflitti di interesse possa produrre effetti concorrenziali rilevanti per banche, gestori patrimoniali, consulenti finanziari e produttori di strumenti finanziari svizzeri?

• Quali effetti transfrontalieri potrebbero derivare da tali sviluppi per gli operatori svizzeri attivi con clientela europea o internazionale?

• Ritiene il Consiglio federale che la documentazione chiave sui prodotti finanziari destinati agli investitori retail in Svizzera sia oggi sufficientemente comparabile, comprensibile e accessibile in formato digitale?

• Il Consiglio federale ritiene opportuno valutare eventuali adeguamenti del quadro normativo svizzero, in particolare per evitare svantaggi competitivi rispetto agli sviluppi regolatori europei, mantenendo al contempo un approccio proporzionato, liberale e orientato alla responsabilità degli investitori?

Ad domande 1 e 2: la Retail Investment Strategy e il più ampio progetto Savings and Investments Union dell’Unione europea (UE) sono sviluppi che il Consiglio federale segue con attenzione. La Retail Investment Strategy mira in particolare a rafforzare la tutela dei piccoli investitori, a promuovere la loro fiducia nei mercati dei capitali e a indirizzare maggiormente i risparmi privati verso investimenti produttivi. L’iniziativa Savings and Investments Union dovrebbe inoltre contribuire a integrare meglio i risparmi e gli investimenti effettuati nell’UE e a rafforzare il finanziamento dell’economia europea.

La procedura legislativa dell’UE relativa alla Retail Investment Strategy non è ancora definitivamente conclusa. Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico, ma vanno ancora elaborati i testi normativi definitivi e le modalità della loro attuazione. Parallelamente, proseguono i lavori relativi all’iniziativa Savings and Investments Union, in particolare nei settori dell’integrazione dei mercati, della vigilanza, della competenza finanziaria, delle forme di investimento e dei prodotti previdenziali. Il Consiglio federale ritiene che questi sviluppi potrebbero avere un impatto rilevante sulla competitività della piazza finanziaria svizzera. Da un lato, mercati dei capitali più profondi e liquidi nell’UE possono offrire opportunità commerciali anche agli operatori svizzeri attivi a livello transfrontaliero. Dall’altro, direttive più rigorose in materia di trasparenza, comparabilità, remunerazione e documentazione possono aumentare la pressione concorrenziale e rendere necessari adeguamenti dei modelli aziendali, di distribuzione e di consulenza. Per quanto riguarda gli incentivi, le retrocessioni e i conflitti di interesse, allo stato attuale sussiste un divieto generale a livello di UE. Si profila tuttavia una tendenza verso requisiti più elevati in materia di trasparenza, vantaggi per i clienti e gestione dei conflitti di interesse. Non si possono quindi escludere ripercussioni rilevanti sui fornitori svizzeri che intrattengono rapporti con l’UE. La loro portata dipende in larga misura dalla configurazione definitiva della normativa europea, dalla sua attuazione negli Stati membri e dai modelli aziendali concreti.

Ad domanda 3: i servizi finanziari prestati sul territorio svizzero si applica, in linea di principio, il diritto svizzero. Con la legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari e le relative disposizioni di esecuzione, la Svizzera dispone di un quadro normativo autonomo in materia di protezione dei clienti, obblighi di informazione, classificazione dei clienti e gestione dei conflitti di interessi. La situazione è invece più articolata per quanto riguarda l’attività transfrontaliera. Se ci si rivolge attivamente a clienti nell’UE o si forniscono servizi finanziari in un mercato dell’UE, possono acquistare rilevanza anche il diritto dell’UE e il diritto dello Stato membro in questione. Le possibili ripercussioni per gli operatori svizzeri riguardano quindi in particolare modelli di distribuzione e consulenza legati all’UE, la documentazione sui prodotti e il rispetto delle direttive nazionali nei mercati di destinazione. Le conseguenze concrete potrebbero variare a seconda del Paese di destinazione, della categoria di clienti e del modello aziendale.

Ad domanda 4: oggi la Svizzera dispone di un sistema di documentazione dei prodotti sostanzialmente adeguato per i clienti privati. Il foglio informativo di base ha lo scopo di illustrare in modo comprensibile le caratteristiche essenziali, i rischi e i costi di uno strumento finanziario e di facilitare il confronto tra diversi prodotti. A determinate condizioni, è possibile utilizzare anche documenti stranieri equivalenti. Le informazioni possono inoltre essere fornite in forma elettronica.

Pertanto, già oggi esistono le basi giuridiche per garantire la comprensibilità, la comparabilità e l’accessibilità digitale. Allo stesso tempo, va sottolineato che l’UE prevede di compiere ulteriori passi avanti introducendo informazioni per gli investitori più standardizzate e, in futuro, leggibili in parte elettronicamente. Solo alla luce della normativa definitiva dell’UE e delle prassi di mercato sarà possibile valutare se ciò renderà necessari ulteriori interventi da parte della Svizzera.

Ad domanda 5: la normativa dell’UE non è ancora stata completata e le sue ripercussioni concrete sul mercato e sugli operatori svizzeri potranno essere valutate in modo attendibile solo una volta che saranno disponibili i testi normativi definitivi e che le modalità di attuazione saranno stabilite. Il Consiglio federale deciderà a tempo debito se sia opportuno procedere a una revisione del quadro giuridico svizzero. Gli eventuali adeguamenti dovranno essere mirati, proporzionati e compatibili con i principi della politica svizzera in materia di mercati finanziari. A tale proposito occorrerà tenere conto sia della competitività della piazza finanziaria svizzera, sia della tutela degli investitori e della responsabilità individuale dei clienti. Inoltre, nel quadro degli «Studi settoriali 2026» sulla promozione del mercato dei capitali, annunciati il 13 maggio 2026, il Consiglio federale valuterà ulteriori opzioni di riforma.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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