Parlamento / Oggetti / 26.1035
LTBC. Certezza del diritto e competitività della piazza svizzera
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (02.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
L'art. 2 cpv. 1 LTBC definisce «bene culturale» un bene «importante» per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, rinviando alle categorie della Convenzione UNESCO 1970. Da tale qualifica discende l'applicabilità delle sanzioni penali dell'art. 24 LTBC. I criteri operativi pubblicati dall'UFC non offrono tuttavia alcun dato concreto – come soglie di datazione o di valore – e si fondano su apprezzamenti soggettivi. Autorevole dottrina (Cassani, Rüfenacht, Ruckstuhl) ritiene tale indeterminatezza incompatibile con il principio nullum crimen sine lege certa sancito dall'art. 1 CP. L'UE e l'Italia hanno introdotto soglie quantitative per delimitare il campo di applicazione delle rispettive normative. Il disallineamento della Svizzera rischia di compromettere la competitività della piazza e la certezza del diritto per gli operatori.
• Il Consiglio federale ritiene che i criteri pubblicati dall'UFC per qualificare un bene come «importante» ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LTBC – fondati su apprezzamenti soggettivi quali la «dignità museale» o la «rarità relativa» – soddisfino il principio nullum crimen sine lege certa (art. 1 CP), considerata la portata penale dell'art. 24 LTBC?
• Quanti pareri dell'UFC emessi dal 2021 al 2025 hanno riguardato beni non inclusi nelle liste chiuse delle convenzioni bilaterali? In quanti casi l'UFC ha consultato le autorità del paese di origine prima di esprimersi?
• Il Consiglio federale ha valutato l'introduzione di soglie di valore e di età analoghe al Regolamento UE 2019/880 per delimitare l'obbligo di dichiarazione ex art. 4a LTBC? Ha valutato una clausola di salvaguardia per i beni la cui origine non possa essere determinata o usciti dal paese di origine prima del 24 aprile 1972?
• Il Consiglio federale ritiene opportuno esentare dall'obbligo di dichiarazione i beni prodotti in serie di cui esistono esemplari in quantità considerevole?
• L'art. 33 LTBC sancisce l'irretroattività. Il Consiglio federale ritiene che l'obbligo di dichiarazione ex art. 4a sia compatibile con tale principio per i beni già in Svizzera prima del 1° giugno 2005 e per quelli usciti dal paese di origine prima del 24 aprile 1972?
• Il Consiglio federale intende avviare una revisione della LTBC per introdurre criteri determinati di qualifica dei beni culturali? Se sì, entro quale termine?
Parere del Consiglio federale
1. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione soddisfi il principio di legalità. La nozione di «bene culturale» è un concetto giuridico indeterminato, precisato dalla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), dalle categorie della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (RS 0.444.1) e dai criteri interpretativi pubblicati dall’Ufficio federale della cultura (UFC). Questi criteri non hanno valore normativo, ma mirano a favorire un’applicazione uniforme, mentre l’articolo 24 LTBC definisce i comportamenti punibili. L’obbligo di dichiarazione non comporta inoltre né un divieto generale di commercio né un onere fiscale aggiuntivo e riguarda soprattutto i professionisti soggetti a particolari obblighi di diligenza.
2. Dei 73 pareri emessi dall’UFC tra il 2021 e il 2025 ben 63, ossia la stragrande maggioranza, riguardavano beni culturali oggetto di convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera. Negli altri casi si trattava principalmente di beni provenienti da Paesi particolarmente esposti al saccheggio o al traffico illecito, segnatamente da Paesi in situazione di conflitto come lo Yemen e l’Ucraina, oppure da Stati come la Siria o l’Iraq ai quali si applicano le ordinanze di sanzioni del Consiglio federale. Se necessario, l’UFC consulta le autorità competenti del Paese d’origine. Tale necessità è valutata caso per caso, ragion per cui il numero di consultazioni non può essere dedotto direttamente dal numero di pareri emessi.
3. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione vigente in Svizzera in materia di importazione di beni culturali sia meno estesa rispetto al regolamento UE 2019/880 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali, il quale prevede obblighi di documentazione e licenza severi e graduali in base all’età e al valore del bene culturale. Questi obblighi vanno adempiuti prima della regolare dichiarazione doganale. Le soglie di valore citate dal richiedente si applicano solamente ai beni culturali che hanno meno di 250 anni. Per tutti i beni culturali archeologici che hanno più di 250 anni il regolamento UE 2019/880 prevede, indipendentemente dal valore, l’obbligo di ottenere una licenza d’importazione, con l’onere di dimostrare che il bene culturale da importare sia stato esportato legalmente dal Paese di origine. L’impossibilità di accertare la provenienza di un bene culturale, o il fatto che abbia lasciato il Paese di origine prima del 24 aprile 1972, non esonera peraltro dall’obbligo generale di dichiarare il bene culturale al momento dell’importazione, poiché secondo il diritto doganale ogni merce introdotta nel territorio doganale dell’UE deve essere registrata secondo le norme del diritto doganale.
4. e 5. Anche in Svizzera si applica l’obbligo doganale generale (cfr. art. 7 della legge sulle dogane; RS 631.0), in base al quale tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere dichiarate alla dogana. Per l’esecuzione della LTBC in caso di importazione, transito ed esportazione di beni culturali è necessario fornire indicazioni specifiche (art. 79 dell’ordinanza sulle dogane [RS 631.01] e art. 4a LTBC). Il Consiglio federale non prevede alcuna eccezione per i beni culturali, né per quanto riguarda l’obbligo di autorizzazione né per l’obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sui beni culturali, né tantomeno in relazione alle soglie di età e di valore, né per i «beni prodotti in serie». L’obbligo di dichiarazione non è nemmeno correlato al principio della irretroattività previsto dalla LTBC, menzionato dal richiedente, che si riferisce in particolare agli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore della LTBC.
6. La LTBC è entrata in vigore il 1° giugno 2005. Negli ultimi venti anni questa legge e la sua esecuzione hanno dato prova di efficacia, ragion per cui non s’impone una revisione.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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