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26.1055InterrogazioneUVEKpendente

Guida automatizzata: ci sono possibilità di autorizzazione per robotaxi?

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

Politica nazionaleMedia e comunicazioneTrasporti

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In un articolo di giornale si è lasciato intendere che Waymo voglia far circolare robotaxi in Svizzera. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarebbe stato entusiasta in merito a un giro di prova. Nell’articolo si sostiene che, secondo l’USTRA, l’autorizzazione di robotaxi richiederebbe solo, semmai, adeguamenti legislativi puntuali.

Questa affermazione sorprende, poiché la revisione della legge federale sulla circolazione stradale ha riguardato gli ambiti parcheggi, pilota automatico autostradale e circolazione su tratti autorizzati. Nel messaggio si parla di veicoli senza conducente che «circolano su singoli tratti predefiniti e sotto sorveglianza». Ulteriori impieghi potrebbero essere autorizzati solo a titolo sperimentale. Un utilizzo capillare, come quello necessario per un servizio taxi, non è mai stato discusso.

L’ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) parla di «autorizzazione dell’ambito di impiego» (art. 43–48 OGA) e le istruzioni USTRA del 19 dicembre 2025 prevedono che gli ambiti di impiego richiesti siano segmentati in tratti stradali e intersezioni.

Saremo grati al Consiglio federale per la risposta alle seguenti domande.

1. L’interpretazione della base giuridica da parte dell’Esecutivo è che i Cantoni autorizzano tutte le strade di un’area come ambito di impiego secondo l’articolo 43 e seguenti OGA, consentendo così un servizio capillare di taxi automatizzati?

2. I percorsi sono approvati sulla base delle condizioni locali (art. 45 cpv. 2 OGA). Come può funzionare un servizio taxi se alcune strade sono escluse? Che ruolo hanno i Comuni e i corpi di polizia comunali (vigilanza secondo l’art. 48 OGA)?

3. Nelle istruzioni in parola vengono utilizzati i termini «percorso», «perimetro del percorso» e «ambito di impiego» (quest’ultimo in tedesco «Einsatzbereich» e «Einsatzgebiet»). Come sono definiti questi concetti e in che rapporto stanno con il concetto di tratto autorizzato dal Cantone di cui all’articolo 25c LCStr?

4. Se il Consiglio federale ritiene che la base giuridica attuale sia sufficiente per i robotaxi, su quali considerazioni contenute nel messaggio o nei dibattiti parlamentari poggia la sua interpretazione?

5. Quali eventuali necessità di adeguamento puntuali rileva l’USTRA, stando alle proprie informazioni?

6. Poiché fino a fine febbraio 2028 non sussiste alcun diritto alla valutazione delle domande (art. 51 OGA), su quale base potrebbero essere gestiti fino ad allora servizi di robotaxi e quali diritti di partecipazione hanno Cantoni e Comuni?

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 30.10.2026. Dati grezzi

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