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Revisione della legge federale sui diritti politici (Procedura di elezione del Consiglio nazionale nei circondari con un solo seggio al Consiglio nazionale)
depositato il 30.10.2026Prima Camera: Consiglio degli StatiDepositato (30.10.2026)
- Confederazione e CantoniAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa cantonale: un Cantone si rivolge alla Confederazione.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) e sull’articolo 77 capoverso 1 lettera a della Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno del 30 aprile 1995, il Cantone di Appenzello Esterno sottopone all’Assemblea federale la seguente iniziativa cantonale:
L’Assemblea federale è invitata a modificare le disposizioni della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) concernenti la procedura di elezione del Consiglio nazionale per i circondari in cui si elegge un solo deputato (art. 47 segg. LDP) in modo tale che venga concessa ai Cantoni la possibilità di sostituire il sistema maggioritario relativo con il sistema maggioritario assoluto. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, in occasione di un secondo turno da svolgersi tempestivamente, per l’elezione è sufficiente la maggioranza relativa ed è ammessa l’elezione tacita.
Motivazione
Il Consiglio nazionale è eletto secondo il sistema proporzionale (art. 149 [MB1] cpv. 2 primo periodo Cost.). Nei Cantoni più grandi, e quindi con più seggi in Consiglio nazionale, il sistema proporzionale garantisce adeguate opportunità di successo elettorale anche ai gruppi minori. Nei Cantoni con un numero esiguo di mandati si discute regolarmente di una violazione del principio dell’equivalenza dell’influsso dei voti. Nei Cantoni con un solo seggio, un vero e proprio sistema proporzionale non è praticabile a priori, circostanza che doveva risultare evidente anche al legislatore (cfr. BIAGGINI, Kommentar BV, 2a ed. 2017, art. 149 n. marg. 9). Attualmente tale circostanza si applica a sei Cantoni: oltre ad Appenzello Esterno, si tratta di Appenzello Interno, Uri, Glarona, Obvaldo e Nidvaldo. Per questi Cantoni - definiti anche Cantoni a sistema maggioritario - il legislatore federale prescrive il sistema maggioritario relativo, vale a dire che è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP). Ai Cantoni con un solo seggio in Consiglio nazionale è data la facoltà di introdurre l’elezione tacita (art. 47 cpv. 2 LDP), possibilità di cui si avvalgono Obvaldo e Nidvaldo.
Qualora in un circondario ad elezione uninominale vi siano più di due candidature, secondo l’attuale diritto in materia di elezione a maggioranza relativa può essere eletta una persona che non è stata votata da più della metà dei votanti. Il Gran Consiglio di Appenzello Esterno è convinto che la legittimazione democratica dei rappresentanti del popolo nei circondari ad elezione uninominale possa essere garantita in modo migliore mediante la facoltà di introdurre il sistema maggioritario assoluto rispetto al sistema maggioritario relativo, e che la proposta di apertura del sistema elettorale permetta ai partiti e ad altri attori politici di candidare persone idonee senza limitarsi preventivamente a causa di considerazioni di natura tattica. In tal modo verrebbe offerta alla popolazione una scelta più ampia.
L’attuazione non presenta difficoltà. Il sistema maggioritario assoluto è consolidato nei Cantoni, ad esempio per l’elezione del Governo cantonale o dei membri del Consiglio degli Stati, e può essere applicato senza problemi anche all’elezione del membro del Consiglio nazionale. Inoltre, il sistema maggioritario assoluto deve trovare applicazione esclusivamente laddove il legislatore cantonale lo preveda.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 05.11.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
