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Assicurazione malattie garantita per le cittadine e i cittadini svizzeri residenti al di fuori dell'UE/AELS
depositato il 01.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di valutare come garantire alle cittadine e ai cittadini svizzeri residenti al di fuori dell’UE/AELS, che hanno versato contributi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per anni, la continuazione dell’assicurazione malattie senza selezione dei rischi e di presentare i risultati in un rapporto.
In particolare, è invitato a illustrare:
• gli adeguamenti della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) necessari per consentire una continuazione volontaria dell’assicurazione o una soluzione successiva equivalente all’AOMS senza verifica dei rischi;
• i modelli adatti a garantire la copertura assicurativa di questo gruppo di persone;
• quanto risparmierebbe il sistema sanitario e di previdenza sociale svizzero con ciascuna soluzione;
• gli insegnamenti che si possono trarre dai modelli applicati all’estero, come la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), in vista dello sviluppo di un meccanismo di continuazione volontaria dell’assicurazione o di una soluzione successiva equivalente per le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero.
Motivazione
La LAMal è entrata in vigore nel 1996 e non tiene sufficientemente conto della crescente mobilità internazionale odierna. Con il trasferimento in uno Stato terzo, l’AOMS cessa obbligatoriamente, senza una soluzione successiva equivalente a cui poter ricorrere. Le assicurazioni private sottostanno al diritto privato e non costituiscono vere alternative, in quanto possono effettuare verifiche dei rischi, applicare sovrapprezzi o escludere determinate prestazioni dalla copertura.
Questa situazione genera lacune nell’assistenza sanitaria che toccano in particolare le persone anziane: pur avendo versato contributi per decenni, vengono infatti escluse dall’AOMS, il che è in contrasto con il principio di solidarietà sancito nella LAMal.
Molti Stati terzi non prevedono un’integrazione automatica nel sistema sanitario pubblico locale, e le persone direttamente interessate devono provvedere autonomamente alla propria assicurazione. Tuttavia, in caso di rischio sanitario elevato o di patologie preesistenti ciò può tradursi in una copertura insufficiente o in un rifiuto di affiliazione.
Le disposizioni attuali generano una disparità di trattamento rispetto ad altri gruppi di persone (ad es. i lavori distaccati di cui agli art. 4 e 5 OAMal), che possono invece rimanere assicurati.
In questo contesto, si pongono anche questioni di natura economica, perché rinunciando alle prestazioni complementari, le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero sgravano il sistema sociale svizzero. Inoltre, le cure mediche all’estero sarebbero spesso più convenienti, e una soluzione adeguata potrebbe ridurre il numero di costosi trattamenti effettuati al rientro in Svizzera.
Parere del Consiglio federale
1. In Svizzera, l’assicurazione malattie sociale si basa sul principio del domicilio e della copertura dei bisogni (cfr. parere del Consiglio federale in risposta al postulato Schneider-Schneiter 23.3556 «Garantire l’assicurazione malattie agli svizzeri all’estero»). Tutte le persone domiciliate in Svizzera (indipendentemente dalla loro nazionalità) devono quindi assicurarsi obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie (art. 3 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). Nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) non viene effettuata alcuna verifica dei rischi. I premi di un anno devono coprire i costi attesi per quello stesso anno. Si tratta di un sistema di finanziamento prospettico, nel quale i premi si basano sui costi attesi, senza che sia possibile costituire risparmi individuali nel corso del tempo. L’introduzione nella LAMal di un’assicurazione «facoltativa» per gli svizzeri all’estero, con obbligo di affiliazione nel senso di un obbligo di contrarre, sarebbe contraria ai principi fondamentali dell’AOMS.
2. In linea di principio, l’AOMS ha termine con il trasferimento del domicilio all’estero (cfr. art. 5 cpv. 3 LAMal). Gli svizzeri che acquisiscono il domicilio in un Paese extraeuropeo hanno la possibilità, a seconda dello Stato, di assicurarsi contro le conseguenze della malattia o di stipulare un’assicurazione privata. Possono inoltre optare per la continuazione dell’assicurazione secondo l’articolo 7a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). La continuazione è retta dalla legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1), è volontaria e non è soggetta all’obbligo di contrarre. A differenza dell’AOMS, sono ammessi esami dello stato di salute, poiché gli assicuratori devono poter valutare e calcolare in termini attuariali i rischi assunti. Un obbligo di contrarre rappresenterebbe un’ingerenza nei principi di diritto privato sanciti dalla LCA. Vi sono pertanto soluzioni per la continuazione dell’assicurazione in caso di trasferimento del domicilio. Tuttavia, non si può escludere che, in singoli casi, non sia disponibile alcuna soluzione pienamente adeguata.
3. Un’assicurazione tramite l’AOMS facoltativa per gli svizzeri residenti all’estero sarebbe in contrasto con l’obbligatorietà dell’AOMS e potrebbe favorire una partecipazione selettiva, in particolare da parte di persone con un rischio elevato di malattia, con corrispondenti ripercussioni sui costi a carico della collettività degli assicurati. Occorre inoltre tenere presente che le persone con domicilio all’estero di norma non sono più soggette all’imposizione fiscale in Svizzera; diversi ambiti del settore sanitario svizzero sono tuttavia finanziati direttamente o indirettamente con fondi pubblici. Al di fuori dell’Europa, la maggior parte degli svizzeri all’estero vive negli Stati Uniti d’America (2025: 85 900), in Canada (2025: 42 000) e in Australia (2025: 26 600). In particolare, negli Stati Uniti e in Australia i costi della sanità sono notevolmente superiori a quelli svizzeri. L’estensione della copertura dell’AOMS a queste persone potrebbe comportare un aumento dei costi e quindi dei premi. Per contro, le soluzioni facoltative previste dall’articolo 7a OAMal rientrano nel diritto privato e non hanno ripercussioni sul finanziamento dell’AOMS.
4. La Caisse des Français de l’Étranger (CFE) e la continuazione della copertura assicurativa per le persone non più assoggettate ai sensi dell’articolo 7a OAMal hanno in comune il fatto di consentire la continuazione della copertura assicurativa prevista dalla legge al di fuori del sistema dell’assicurazione malattie obbligatoria. La CFE rappresenta in questo contesto un sistema di assicurazione sociale a sé stante, che garantisce ai cittadini francesi residenti all’estero l’accesso all’assicurazione sociale in tutto il mondo. Con l’articolo 7a OAMal, anche la Svizzera offre una possibilità di affiliazione, che consente alle persone non più assoggettate all’obbligo di assicurazione di stipulare un contratto di assicurazione di diritto privato con un assicuratore-malattie svizzero per mantenere la copertura assicurativa prevista dalla legge.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
