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26.3539InterpellanzaEDIpendente

Crans-Montana. Deroghe, costi sanitari e disparità di trattamento tra Stati

depositato il 01.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

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Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

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Il dramma di Crans-Montana ha scosso profondamente la Svizzera. La solidarietà verso le vittime e i loro familiari è doverosa. Proprio per questo il Consiglio federale deve agire con rigore, trasparenza e coerenza, evitando decisioni dettate dall’emotività, da pressioni diplomatiche o da esigenze d’immagine.

Le recenti dichiarazioni del Consiglio federale giungono dopo l’ennesimo attacco strumentale del Governo italiano e della sua rappresentanza diplomatica a Berna, che anche in questa occasione ha assunto un atteggiamento poco rispettoso del proprio ruolo istituzionale. La Svizzera non può lasciarsi imporre la linea da polemiche esterne, soprattutto quando sono in gioco il rispetto del diritto, la parità di trattamento e l’uso di denaro pubblico.

Secondo dichiarazioni pubbliche, vi sarebbe la possibilità di non fatturare, o di coprire tramite strumenti svizzeri, parte dei costi sanitari legati alle cure prestate. Anche qualora una simile deroga fosse giuridicamente possibile, essa solleva un problema politico rilevante: perché dovrebbe essere applicata per alcuni Stati o pazienti e non per altri?

La Svizzera dispone di regole e accordi internazionali che disciplinano il coordinamento sanitario e l’assunzione dei costi. Se il Consiglio federale sceglie di discostarsene, deve spiegare chiaramente chi paga, per chi, con quali criteri e con quale base legale. In caso contrario si crea un precedente pericoloso e una disparità di trattamento tra cittadini svizzeri e stranieri, tra vittime di tragedie diverse e tra Paesi coinvolti.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

• A quanto ammontano i costi sanitari complessivi legati al dramma di Crans-Montana e come si suddividono per nazionalità dei pazienti?

• Quale parte di questi costi sarà assunta da assicurazioni, Stati esteri, pazienti, enti competenti o Confederazione?

• Su quale base legale ritiene possibile derogare alla fatturazione ordinaria o rinunciare al recupero dei costi sanitari?

• Quali criteri intende applicare per evitare disparità di trattamento tra Stati coinvolti e pazienti di nazionalità diverse?

• È consapevole che una deroga selettiva creerebbe un precedente problematico e indebolirebbe la credibilità della sua politica di rispetto degli accordi internazionali?

1. e 2. Al momento il Consiglio federale non dispone ancora di indicazioni attendibili sui costi sanitari complessivi legati al rogo di Crans-Montana. Finora gli ospedali interessati hanno emesso soltanto alcune fatture.

Nel caso delle persone assicurate in Svizzera si applicano le condizioni legali e tariffali stabilite nella legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e nella legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), nonché nelle relative ordinanze. Le persone che sono affiliate per legge all’assicurazione malattie in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS ricevono in Svizzera, nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC; RS 0.142.112.681) e la Convenzione AELS, le stesse prestazioni delle persone assicurate in Svizzera. In questi casi l’Istituzione comune LAMal è responsabile per l’esame del diritto e fornisce le prestazioni per conto dell’assicuratore competente all’estero. I costi sanitari complessivi occorsi in Svizzera per le persone assicurate all’estero sono, sulla base delle fatture e dei preventivi ricevuti fino ad oggi, stimati ad almeno 1 600 000 franchi. Ad oggi l’Istituzione comune LAMal ha ricevuto fatture per circa 900 000 franchi. Inoltre, sono già state presentate prime richieste alle assicurazioni competenti per i pazienti assicurati in Svizzera e curati all’estero.

3. Le assicurazioni sociali forniscono prestazioni secondo la legislazione vigente. Nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, per principio le prestazioni fornite da uno Stato per conto di un altro devono essere rimborsate integralmente. Secondo le disposizioni degli accordi internazionali summenzionati circa l’assistenza reciproca in materia di prestazioni, le autorità competenti possono disciplinare la procedura di rimborso anche a livello bilaterale oppure rinunciare al recupero dei costi, ma in tal caso ne andrebbe regolamentata l’assunzione.

4. e 5. La questione del rimborso dei costi da parte dell’Italia non è ancora stata chiarita. Al momento sono in corso colloqui tecnici tra la Svizzera e l’Italia al riguardo. Il rimborso dei costi per le cure mediche prestate in un altro Stato è disciplinato dalle disposizioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell’allegato II dell’ALC.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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