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Occhiali smart: una nuova dimensione del voyeurismo. La nostra legislazione è all'altezza?
depositato il 01.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Gli occhiali smart del tipo Ray-Ban Meta, venduti in sette milioni di esemplari nel mondo nel 2025 e ormai disponibili presso gli ottici svizzeri, integrano una telecamera e un microfono in una montatura indistinguibile da un paio di occhiali ordinari. Permettono di filmare e registrare in maniera continuata altre persone senza gesti percettibili. Recenti rivelazioni hanno mostrato che immagini intime catturate all’insaputa degli interessati, comprese scene di nudo o dati sensibili, venivano trasmesse a subappaltatori per addestrare l’IA. Il produttore prevede inoltre d’integrarvi il riconoscimento facciale. Una nuova generazione, dotata di schermo integrato e comando gestuale, è già commercializzata negli Stati Uniti e potrebbe sbarcare in Svizzera.
Il diritto svizzero (protezione dei dati, protezione della personalità, disposizioni penali sulle violazioni della sfera privata) è stato concepito per un voyeurismo localizzato e percettibile. Questi dispositivi, invece, lo rendono onnipresente, invisibile e diffondibile istantaneamente in tutto il mondo. Il cittadino non è più in grado di sapere di essere osservato, condizione di ogni comportamento libero. Il diritto all’immagine, che richiede il consenso sia alla ripresa sia alla diffusione, diventa ampiamente inefficace.
Diverse autorità estere hanno già affrontato la questione.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
• L’attuale quadro legale è ancora efficace a fronte di riprese invisibili e permanenti effettuate nello spazio pubblico da questo tipo di dispositivi?
• Come qualifica giuridicamente la trasmissione, a fini di addestramento dell’IA, di immagini di terzi riprese senza il loro consenso sul territorio svizzero?
• Ritiene necessario imporre ai produttori l’obbligo di integrare nei dispositivi un segnale di registrazione, chiaramente percettibile a distanza e impossibile da eludere, nonché regolamentare o addirittura vietare il riconoscimento facciale integrato in questi dispositivi?
• In quali ambiti ritiene necessario adeguare il quadro legale, in particolare in vista dell’arrivo in Svizzera di dispositivi ancora più invasivi?
Parere del Consiglio federale
1./4. Se l’utilizzo di occhiali intelligenti implica il trattamento di dati personali, ad esempio quando si scattano fotografie o si registrano video di persone, occorre rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati. La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) disciplina il trattamento di dati personali da parte di privati e organi federali, mentre le leggi cantonali sulla protezione dei dati disciplinano il trattamento di dati personali da parte di autorità cantonali. Il principio della riconoscibilità previsto dalla legislazione in materia di protezione dei dati impone che gli interessati possano riconoscere se e quando i loro dati personali sono trattati (art. 6 cpv. 3 LPD). In caso contrario, il trattamento di dati personali costituisce una violazione della personalità. Se tale violazione non è giustificata, il trattamento dei dati è illecito. Anche il diritto alla propria immagine tutela gli interessati dalla registrazione di immagini e video e dalla loro pubblicazione (art. 28 del Codice civile [CC; RS 210]). È inoltre possibile punire le registrazioni effettuate all’insaputa degli interessati (art. 179quater del Codice penale [CP; RS 311.0]). Gli interessati possono richiedere informazioni sui dati personali trattati e, in caso di trattamento illecito, esigere la cancellazione dei loro dati (art. 25 e 32 cpv. 2 lett. c LPD). Infine, il Consiglio federale rinvia al 33° rapporto d’attività 2025/2026 dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), secondo il quale nel febbraio/marzo 2026 l’IFPDT ha svolto accertamenti preliminari sulle accuse mosse negli articoli stampa a cui si riferisce la presente interpellanza (rapporto reperibile all’indirizzo www.edoeb.admin.ch > Documentazione > Rapporti d’attività > 33° rapporto d’attività 2025/2026, pag. 23). L’IFPDT ha ricevuto conferma che al momento non è previsto di offrire una funzione di riconoscimento facciale in Svizzera, per cui ha rinunciato ad avviare un’inchiesta formale. Ha tuttavia indicato di dubitare che tali trattamenti siano conformi alla legislazione svizzera e di riservarsi il diritto di adottare misure di vigilanza.
In questo contesto, il Consiglio federale non ritiene necessario adeguare il quadro normativo per quanto riguarda gli occhiali intelligenti. A fronte degli elevati rischi che questa tecnologia comporta per la sfera privata degli interessati approfondirà tuttavia questo tema in adempimento del postulato Bendahan 21.4660 «Regolamentazione per i prodotti che ledono gravemente la protezione della sfera privata?».
2. Il Consiglio federale rinvia al numero 6 della sua risposta all’interpellanza Marti Min Li 25.4663 «Impiego di videocamere in ospedali, case per anziani e strutture psichiatriche» concernente il trattamento di dati nelle strutture sanitarie svizzere.
3. La riconoscibilità è un principio fondamentale della protezione dei dati (v. risposta 1): se gli interessati non possono riconoscere di essere fotografati o filmati, non possono nemmeno opporvisi. Sul suo sito Internet, l’IFPDT indica che un trattamento di dati personali in violazione del principio della riconoscibilità non è praticamente mai giustificabile. Va fatto notare che a seconda delle circostanze i segnali luminosi volti a rendere attenti alla registrazione in corso non bastano a garantire la riconoscibilità del trattamento dei dati. È infatti facile che non vengano visti, ad esempio se vi è molto sole oppure a grande distanza. Chi utilizza occhiali intelligenti deve quindi garantire che gli interessati sappiano di essere registrati e vi acconsentano.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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