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Impedire l’upgrade automatico dello statuto di protezione S dopo cinque anni. Nessun permesso di dimora e nessuna equiparazione ai cittadini svizzeri in materia di aiuto sociale
depositato il 01.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative necessarie per impedire il rilascio automatico alle persone con statuto S di un permesso di dimora (B) dopo cinque anni e di un permesso di domicilio dopo dieci anni.
Motivazione
Come sottolineato a più riprese dal Consiglio federale, lo statuto di protezione S è temporaneo e orientato al ritorno. Il rilascio automatico e incondizionato di permessi di dimora dopo cinque anni (art. 74 cpv. 2 LAsi) si oppone diametralmente a questo principio. Ostacola e impedisce il ritorno in Ucraina delle persone con statuto S, nonostante esse siano urgentemente necessarie per la ricostruzione del loro Paese.
L’articolo 74 capoverso 2 LAsi è un costrutto sbagliato e mal concepito. Crea anche una (ulteriore) disparità di trattamento rispetto alle persone in procedura d’asilo e a quelle ammesse provvisoriamente. Queste devono infatti presentare una domanda ed essere ben integrate prima di poter richiedere un permesso di dimora (permesso per casi di rigore). Questa contrarietà al sistema favorirà inoltre i ricongiungimenti familiari, il che non è nell’interesse della Svizzera.
In particolare, è scandaloso che con il rilascio del permesso di dimora le persone con statuto S otterranno le stesse prestazioni di aiuto sociale accordate ai cittadini svizzeri (e agli stranieri con permesso di lavoro). Sarebbero molti ad approfittarne: a fine settembre 2025 vivevano in Svizzera 70 530 persone con statuto di protezione S. Il tasso di occupazione delle persone in età lavorativa ammontava al 35,5 per cento; in molti casi si trattava solo di impieghi a tempo parziale. Il rilascio automatico di permessi di dimora metterebbe ancor più in difficoltà il nostro Stato sociale.
Inoltre, alla luce della rapida crescita demografica non è opportuno gravare le nostre infrastrutture, le scuole, le strade, i trasporti pubblici, il settore dell’alloggio, gli asili nido e i consultori con un numero ancora maggiore di stranieri titolari di un permesso di dimora, aumentando ulteriormente la pressione sociale.
È quindi necessario vietare il rilascio automatico dei permessi di dimora alle persone con statuto S. In alternativa, il termine potrebbe essere esteso a dieci anni nel caso in cui lo statuto S non dovesse ancora essere stato abrogato.
Parere del Consiglio federale
Secondo la vigente legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (art. 74 cpv. 2 LAsi). Il permesso di dimora scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria (art. 46 cpv. 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1; RS 142.311). L’ottenimento di un permesso di dimora non implica dunque che i beneficiari abbiano diritto a restare in Svizzera. Quando la protezione provvisoria sarà revocata, tutte le persone bisognose di protezione saranno trattate allo stesso modo, a prescindere che siano titolari di un permesso di dimora oppure no. Dovranno lasciare la Svizzera tranne nel caso in cui sussistano ostacoli all’esecuzione o un rischio di persecuzione (art. 76 LAsi).
Il rilascio del permesso di dimora a persone bisognose di protezione non crea un onere supplementare per le infrastrutture. L’effettivo delle persone bisognose di protezione resta invariato, poiché gli interessati vivono già da cinque anni in Svizzera.
Il Consiglio federale ha adottato diverse misure per migliorare l’integrazione, in particolare nel mercato del lavoro. In tal modo è anche ridotta la percentuale di persone bisognose di protezione che fanno capo all’aiuto sociale. Tra le persone bisognose di protezione che soggiornano in Svizzera già dal 2022, il tasso di occupazione (attualmente superiore al 47,9 %) è più elevato rispetto all’insieme di questa popolazione ed è in continuo aumento. Il tasso medio di occupazione di tutte le persone bisognose di protezione attive ammonta al 67 per cento. Il 48 per cento delle persone che esercitano un’attività lucrativa guadagna più di 3000 franchi al mese.
Per quanto riguarda i costi per i Cantoni e i Comuni, il Consiglio federale rammenta che con l’entrata in vigore del pacchetto di sgravio 2027, il 1° gennaio 2027, verrà a cadere il sussidio federale per i costi di aiuto sociale sostenuti dai Cantoni per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Il Consiglio federale intende pertanto modificare di conseguenza l’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (RS 142.312) rinunciando a impartire ai Cantoni direttive sull’ammontare delle prestazioni di aiuto sociale per queste persone. In futuro i Cantoni avranno dunque la competenza di definire lo standard di sostegno. Il Consiglio federale ha posto in consultazione la modifica d’ordinanza il 12 agosto 2026. L’entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2027.
Il Consiglio federale fa inoltre notare che non esiste alcuna pretesa legale al rilascio del permesso di domicilio a persone bisognose di protezione. Se una persona desidera domandare il permesso di domicilio, si applicano le condizioni generali per il rilascio di un permesso di domicilio di cui all’articolo 34 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
