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26.3546InterpellanzaEDIpendente

Dispositivi medici in Svizzera. Costi e notevoli differenze di prezzo

depositato il 02.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

EconomiaSalute

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Recenti indagini condotte dai media mettono in luce preoccupanti irregolarità nella fissazione dei prezzi e nella fatturazione dei dispositivi medici in Svizzera. I prezzi di prodotti assolutamente identici, fatturati a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), possono variare notevolmente, e ciò non soltanto rispetto all’estero, ma anche tra ospedali in Svizzera.

Dall’articolo «Ein neues Knie zum doppelten Preis», pubblicato il 9 aprile 2026 sulla NZZ, emerge ad esempio che, secondo i dati sui prezzi, un ospedale svizzero paga 2585 franchi per un ginocchio «Triathlon», mentre un ospedale tedesco riceve esattamente la stessa protesi per 1490 euro. Ciò corrisponde a un sovrapprezzo di oltre l’80 per cento a carico della Svizzera. Inoltre, nel nostro Paese i pacemaker arrivano a costare fino a cinque volte di più che in Germania, aumento che non si spiega soltanto per la differenza di potere d’acquisto.

Alla luce di quanto esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

• Come valuta l’entità delle differenze di prezzo osservate per dispositivi medici identici fatturati a carico dell’AOMS, sia tra ospedali svizzeri sia nel confronto internazionale?

• Dispone di una panoramica degli effetti di queste pratiche sull’evoluzione dei costi e sui premi dell’AOMS secondo la legge federale sull’assicurazione malattie?

• Come si assicura che i fornitori di prestazioni ripercuotano interamente nella fattura a carico dell’AOMS, conformemente alle disposizioni di legge, gli sconti e i vantaggi ottenuti al momento dell’acquisto di dispositivi medici?

• Quali misure intende eventualmente proporre?

• Quali vantaggi e svantaggi intravede nell’introduzione di prezzi massimi o nella limitazione di clausole di riservatezza?

1. e 2. Il Consiglio federale riconosce che, per i dispositivi medici fatturabili separatamente, sussistono notevoli differenze di prezzo. Tuttavia, i confronti internazionali dei prezzi vanno in parte relativizzati, perché in Svizzera le prestazioni di servizio sono spesso comprese nel prezzo. Si deve distinguere tra i prodotti utilizzati durante un trattamento (cosiddetti materiali di consumo o impianti) e i prodotti utilizzati direttamente dagli assicurati o dai loro familiari (cosiddetti mezzi e apparecchi). Per i mezzi e gli apparecchi, il Dipartimento federale dell’interno stabilisce gli importi massimi della rimunerazione. Nel settore stazionario, i dispositivi medici utilizzati durante un trattamento non sono rimunerati separatamente, ma sono compresi negli importi forfettari SwissDRG. Ciò vale anche per le protesi del ginocchio. In questi casi, il prezzo dei dispositivi utilizzati nei singoli casi non ha alcun influsso sulla rimunerazione diretta. Nel settore ambulatoriale, dal 1° gennaio 2026 i dispositivi medici utilizzati durante un trattamento sono rimunerati attraverso il nuovo sistema tariffale complessivo composto da TARDOC e dalle tariffe forfettarie ambulatoriali. Nel caso dei forfait ambulatoriali, la rimunerazione avviene in modo forfettario, come per gli importi forfettari SwissDRG, e il relativo tariffario si basa a sua volta sui costi medi dei trattamenti effettivamente eseguiti. Nella rimunerazione forfettaria degli importi forfettari SwissDRG e dei forfait ambulatoriali sono insiti incentivi che favoriscono l’acquisto di dispositivi medici al prezzo più conveniente possibile (il che si traduce a medio termine in una riduzione delle tariffe) e attenuano in parte il problema delle differenze di prezzo. Quest’ultimo permane tuttavia per i dispositivi medici fatturati separatamente nell’ambito della fatturazione secondo TARDOC. Il Consiglio federale non dispone di una panoramica completa delle ripercussioni sui costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha illustrato le cause strutturali e le possibili soluzioni in due rapporti all’attenzione del Parlamento (11 gennaio e 7 marzo 2024, 22.062 LAMal. Modifica [Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2]).

3. I fornitori di prestazioni devono fare usufruire gli assicurati o gli assicuratori degli sconti diretti o indiretti che hanno ottenuto (art. 56 cpv. 3 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). Gli assicurati o gli assicuratori possono esigere la restituzione degli sconti non ripercossi (art. 56 cpv. 4 LAMal) e adire le vie legali dinanzi al tribunale arbitrale (art. 59 in combinato disposto con l’art. 89 LAMal). Per quanto riguarda i medicamenti nonché i mezzi e gli apparecchi, possono chiedere all’UFSP di verificare che gli sconti siano effettivamente ripercossi sulla base dell’articolo 82a LAMal. In caso di violazioni, l’UFSP può inoltre avviare un procedimento penale (art. 92 cpv. 2 LAMal). Nel caso degli importi forfettari SwissDRG e dei forfait ambulatoriali, gli sconti sono ripercossi indirettamente, tenendo conto nelle tariffe dei prezzi di costo effettivi pagati dagli ospedali.

4. e 5. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che le basi legali volte a migliorare la trasparenza dei prezzi e l’economicità dei dispositivi medici siano sufficienti. Occorre tuttavia migliorare l’attuazione della verifica dell’economicità dei dispositivi medici da parte degli assicuratori.

Una possibilità consisterebbe nel concordare, nel quadro delle convenzioni tariffali, prezzi massimi per i dispositivi medici utilizzati frequentemente o particolarmente costosi, in modo da semplificare i controlli da parte degli assicuratori. Prezzi massimi generalizzati per tutti i dispositivi medici non sarebbero invece realistici, considerata l’enorme varietà di prodotti.

Un altro approccio potrebbe consistere nell’inserire nelle fatture dati che consentano un’identificazione univoca dei dispositivi medici, così da agevolare il controllo delle fatture e dell’economicità. A tale riguardo, dal 1° luglio 2026 è disponibile, grazie all’introduzione della banca dati swissdamed (swiss database on medical devices), un’identificazione univoca del prodotto (Unique Device Identification, UDI) per tutti i dispositivi medici.

Gli accordi di riservatezza possono risultare problematici qualora impediscano di indicare i prezzi dei dispositivi medici sulla fattura e limitino il controllo dell’economicità prescritto dalla legge.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che, a partire dal 2028, è prevista una progressiva estensione del campo di applicazione delle tariffe forfettarie ambulatoriali fino ad almeno il 34 per cento delle prestazioni mediche lorde ambulatoriali. Anche questo contribuirà, a medio termine, ad attenuare il problema delle differenze di prezzo.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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