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Parlamento / Oggetti / 26.3547

26.3547InterpellanzaEDApendente

Invito a Palazzo federale, da parte di rappresentanti eletti, di personalità oggetto di procedimenti giudiziari o coinvolte in conflitti internazionali

depositato il 02.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Politica internazionalePolitica di sicurezzaParlamento

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il consigliere agli Stati Carlo Sommaruga ha invitato a Palazzo federale l’eurodeputata Rima Hassan per il 7 giugno 2026, durante la sessione parlamentare primaverile.

Va ricordato che la persona in questione è attualmente oggetto di un procedimento giudiziario in Francia per sospetta apologia di terrorismo. Rima Hassan ha inoltre affermato che le azioni di Hamas, riconosciuta come organizzazione terroristica, sono legittime. In tale contesto, lo svolgimento di un incontro informale a Palazzo federale con una personalità al centro di un procedimento di questo tipo e autrice di simili affermazioni, solleva non pochi interrogativi.

Questi diversi elementi pongono la più ampia questione del rispetto rigoroso della neutralità e dell’immagine che inviti analoghi trasmettono al pubblico.

Domande per il Consiglio federale:

1. In che misura si tiene conto della neutralità svizzera quando si ospitano personalità coinvolte in conflitti internazionali o in dibattiti particolarmente polarizzanti?

2. Quali garanzie sussistono per evitare che gli incontri svolti a Palazzo federale siano interpretati come un’approvazione politica o ideologica degli ospiti?

3. Il Consiglio federale prevede di definire un insieme di regole per l’accoglienza di personalità estere oggetto di controversie di vasta portata sulla scena internazionale?

• Gli obblighi della Svizzera in quanto Stato neutrale riguardano il sostegno militare in caso di conflitto interstatale. Tali obblighi non hanno alcuna incidenza sull’invito di una politica straniera in Parlamento.

• Il Parlamento si organizza da sé. Secondo l’articolo 69 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10), nelle sale delle Camere il diritto di polizia è esercitato dai presidenti delle Camere; negli altri locali dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa.

• Per l’entrata in Svizzera di personalità internazionali valgono le consuete disposizioni d’ingresso vigenti per i cittadini stranieri. Secondo l’articolo 67 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l’entrata in Svizzera a una persona straniera allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna del Paese. Tra i pericoli per la sicurezza interna o esterna vi sono in particolare le attività legate al terrorismo e all’estremismo violento. Su richiesta del SIC o di un’altra autorità, ma anche sulla base di proprie constatazioni, fedpol può avviare una procedura. Se le inchieste giungono alla conclusione che sussiste una minaccia per la sicurezza interna o esterna del Paese e che la misura pianificata è proporzionata, fedpol pronuncia sistematicamente un divieto d’entrata. L’attuale quadro normativo è pertanto sufficiente.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.