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26.3559InterpellanzaEFDpendente

Come migliorare l'accesso degli investitori privati agli investimenti sui mercati privati?

depositato il 03.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Finanze

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Con il regolamento ELTIF 2.0 (regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine), applicabile dal 10 gennaio 2024, l’UE ha creato un accesso regolamentato agli investimenti a lungo termine nell’economia reale per gli investitori al dettaglio. Al posto di soglie rigide è stata introdotta una verifica scritta dell’idoneità. In Svizzera gli investimenti sui mercati privati rimangono di fatto riservati agli investitori qualificati. Per l’opting-out secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31) e la legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) è necessario disporre di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi oppure di un patrimonio di almeno 500 000 franchi e di conoscenze sufficienti. Di conseguenza, un’intera classe d’investimento rimane inaccessibile a un’ampia parte della popolazione. L’economia, la scienza e i media parlano di un divario normativo rispetto all’UE.

Nel rapporto per una piazza finanziaria sostenibile («Sustainable-Finance Schweiz»), pubblicato nel dicembre 2022, lo stesso Consiglio federale ha indicato come campo d’azione una nuova categoria di prodotti sul modello dei fondi di investimento a lungo termine (LTIF); i lavori successivi concreti risultano poco evidenti. Un ulteriore aspetto riguarda il pilastro 3a: l’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) non vieta esplicitamente gli investimenti sui mercati privati, ma li rende implicitamente più difficili. Poiché i flussi di cassa aggregati del pilastro 3a sono ben prevedibili, sarebbe possibile apportare adeguamenti pragmatici senza compromettere la sicurezza.

In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

1. Come valuta l’accesso degli investitori al dettaglio agli investimenti sui mercati privati (imprese [«private equity»], prestiti [«private debt»], progetti infrastrutturali [«infrastructure»]) rispetto alla situazione nell’UE dopo l’entrata in vigore del regolamento ELTIF 2.0? 2. Ravvisa un divario normativo rispetto all’UE e quali conseguenze prevede per la piazza finanziaria e industriale svizzera? 3. Ritiene che le soglie per gli investitori qualificati previste dalla LICol e dalla LSerFi (fr. 2 mio. oppure fr. 500 000 più conoscenze sufficienti) nonché l’opting-out siano al passo con i tempi? 4. Quali opzioni di riforma sta esaminando: soglie più basse, riconoscimento dei ELTIF secondo l’articolo 120 LICol, una nuova categoria di prodotti svizzeri analoga ai LTIF (con insegnamenti tratti dal «limited qualified investor found», L-QIF) o una combinazione di più opzioni? 5. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori relativi a una categoria di prodotti analoga ai LTIF e alla finanza mista («blended finance»), tematizzati nel rapporto «Sustainable Finance Svizzera» (dicembre 2022) e nel policy paper «Sustainable Finance Engagement 2026+» (marzo 2026) della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)? Quando saranno presentate le relative proposte? 6. Ritiene che l’OPP 2 offra margine di adeguamento affinché i fornitori di prodotti del pilastro 3a possano integrare meglio gli investimenti sui mercati privati, in particolare per quanto riguarda il disallineamento di liquidità («liquidity mismatch»)? 7. Il Consiglio federale è disposto a presentare al Parlamento opzioni concrete di riforma o, se possibile, ad attuarle di propria competenza?

Ad domanda 1: in Svizzera, diversi tipi di investimenti collettivi di capitale possono investire nei mercati privati. Nel caso degli investimenti collettivi aperti, sono in particolare possibili investimenti alternativi che hanno soltanto un accesso limitato al mercato o che sono più difficilmente valutabili (art. 69 cpv. 2 lett. a e d LICol). Solo pochi fondi svizzeri aperti accessibili agli investitori non qualificati investono direttamente nel «private equity», mentre un numero maggiore vi investe in maniera indiretta, attraverso fondi di fondi. Nel caso degli investimenti collettivi chiusi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) possono investire nel capitale di rischio. Questi fondi sono accessibili solo agli investitori qualificati. Per quanto concerne i fondi esteri, agli investitori non qualificati possono essere offerti esclusivamente investimenti collettivi esteri sottoposti a una normativa equivalente a quella svizzera. Ne sono esclusi i fondi di investimento europei a lungo termine («european long-term investment fund», ELTIF). Nell’ambito di mandati di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti a lungo termine, i clienti privati sono tuttavia considerati investitori qualificati, anche se non raggiungono la soglia di 2 milioni di franchi, rispettivamente di 500 000 franchi. Si tratta quindi di un approccio più liberale rispetto a quello adottato nell’UE. Rispettando il mandato e la valutazione circa l’appropriatezza e l’adeguatezza, sono infatti possibili investimenti in prodotti riservati agli investitori qualificati (inclusi i mercati privati). Un’esposizione in investimenti alternativi è inoltre possibile tramite le casse pensioni e le possibilità di investimento del pilastro 3a (v. anche la risposta ad domanda 6 qui di seguito). Infine, investimenti diretti in «private equity», nel debito privato e in infrastrutture possono essere effettuati, in misura limitata, su piattaforme di crowdfunding. A titolo di confronto, il regolamento ELTIF 2.0 ha reso gli investimenti nei mercati privati nell’UE più accessibili agli investitori al dettaglio. Nonostante questa maggiore apertura, quando un consulente fornisce consigli relativi all’ambito di applicazione della direttiva MiFID, è comunque tenuto a verificare l’adeguatezza dell’investimento.

Ad domanda 2: gli investimenti collettivi svizzeri la cui politica prevede l’investimento in mercati privati sono generalmente strutturati come SAcCol, anche se alcuni possono assumere la forma di fondi alternativi. La LICol non prevede requisiti di liquidità per le SAcCol e accorda una certa flessibilità ai fondi alternativi: gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti (art. 78 cpv. 2 LICol), ma possono essere previste eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione, segnatamente per gli investimenti in «private equity» (art. 79 LICol e art. 109 cpv. 2 dell’ordinanza sugli investimenti collettivi, RS 951.311). Pertanto, tra la Svizzera e l’UE esistono effettivamente differenze, che tuttavia non rappresentano un divario normativo. L’introduzione degli ELTIF può avere un impatto positivo sul mercato finanziario e sul mercato del lavoro svizzero, poiché la gestione di questi fondi può essere affidata a gestori di investimenti collettivi svizzeri.

Ad domande 3, 4 e 7: il Consiglio federale valuterà eventuali opzioni di riforma, anche nell’ambito dello studio settoriale 2026 sulla promozione del mercato dei capitali annunciato dall’Esecutivo il 13 maggio 2026. Inoltre, è prevista una valutazione a medio termine della LSerFi, finalizzata a individuare possibili miglioramenti. In questo contesto, si potrebbero prendere in considerazione la creazione di un nuovo tipo di investimento collettivo aperto, l’adeguamento dell’attuale categoria dei fondi alternativi e delle SAcCol oppure altre soluzioni.

Ad domanda 5: nella migliore delle ipotesi, le analisi annunciate nel marzo del 2026 nel documento «Sustainable Finance Engagement 2026+» così come i lavori relativi a categorie di prodotti analoghe ai LTIF non potranno essere avviati prima del 2027 a causa della mancanza di risorse.

Ad domanda 6: in presenza di un portafoglio diversificato, nell’ambito del pilastro 3a sono possibili anche investimenti alternativi, ad esempio sui mercati privati. La possibilità di realizzare gli attivi deve essere in ogni caso garantita, segnatamente in caso di decesso o d’invalidità, nonché in caso di ricorso a misure di promozione dell’accesso alla proprietà, di trasferimento all’estero o di avvio di un’attività indipendente. La realizzazione degli attivi può tuttavia comportare perdite sui cambi. In definitiva, spetta all’assicurato valutare il proprio orizzonte d’investimento e determinare il livello di rischio che è disposto ad assumersi. Va infine ricordato che l’OPP 2 è stata modificata nel 2020 e nel 2022 al fine di agevolare gli investimenti in infrastrutture e nei mercati privati per le casse pensioni e le soluzioni di investimento del pilastro 3a.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.