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La Svizzera non deve versare indennità di disoccupazione ai frontalieri

depositato il 04.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

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Il Consiglio federale chiarisca subito all’UE che la Svizzera non intende versare le indennità di disoccupazione ai frontalieri; pertanto, non si adeguerà a eventuali modifiche in questo ambito decise da Bruxelles.

Da fonti di stampa (Aargauer Zeitung) risulta che l’UE avrebbe raggiunto al suo interno un accordo sul versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri. Secondo tale accordo, a versarle non sarebbe più, come finora, lo Stato di residenza (con una partecipazione del Paese in cui il frontaliere ha svolto l’attività lavorativa), bensì lo Stato di lavoro.

La Svizzera, con circa 412 mila frontalieri, è il Paese europeo che impiega il maggior numero di permessi G. Di conseguenza, sarebbe pesantemente colpita dalla modifica. Secondo la SECO, citata dall’Aargauer Zeitung, la spesa per l’assicurazione contro la disoccupazione elvetica, nel “nuovo regime”, varierebbe tra alcune centinaia di milioni di franchi e un miliardo all’anno. Non sarebbe l’unica conseguenza negativa. Cantoni con un numero elevato di frontalieri, a partire dal Ticino, dovrebbero potenziare, a proprie spese, gli Uffici regionali di collocamento per far fronte a un annuncio in massa di frontalieri (oggi quasi nessuno si iscrive). Gli URC dovrebbero quindi assumere ulteriori risorse per collocare frontalieri a scapito dei disoccupati ticinesi: una situazione che, oltre a essere paradossale, contrasta con la “preferenza indigena light”.

La notizia sull’accordo raggiunto all’interno dell’UE non è tuttavia un fulmine a ciel sereno, essendo il tema oggetto di discussione da un decennio. In CN è stato sollevato più riprese.

Nelle sue prese di posizione sui precedenti atti parlamentari a tema, il CF ha dichiarato che una modifica delle regole in materia di disoccupazione dei frontalieri richiederebbe un adeguamento dell’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone da parte del Comitato misto Svizzera-UE e non sarebbe quindi possibile senza il consenso della Svizzera. Tuttavia, ciò non basta a rassicurare. Non sarebbe la prima volta che il CF sostiene che la Svizzera “deve adeguarsi” alle decisioni dell’UE per non mettere in pericolo l’Accordo sulla libera circolazione.

Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) la Svizzera partecipa al coordinamento a livello europeo dei sistemi di sicurezza sociale, di cui beneficiano anche i cittadini svizzeri che risiedono o lavorano in uno Stato membro dell’Unione europea (UE). Il coordinamento è disciplinato in particolare dal regolamento (CE) n. 883/2004, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 applicato prima del 2012. La modifica dell’ALC apportata nel 2012 è stata effettuata mediante la decisione n. 1/2012 del Comitato misto, soggetta alla consueta procedura di approvazione interna. Il Consiglio federale ha approvato la modifica in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Il Parlamento è stato consultato nel gennaio 2011 secondo quanto previsto dall’articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10).

Il Consiglio federale continua a seguire da vicino gli sviluppi nell’UE in relazione alla revisione del regolamento (CE) n. 883/2004. Ritiene che sia ancora troppo presto per prendere una decisione definitiva in merito a un eventuale recepimento di tale regolamento riveduto. Il Consiglio federale analizzerà in modo approfondito tutte le opzioni, comprese le possibili impostazioni delle diverse soluzioni ipotizzabili. Avvierà prossimamente discussioni approfondite in merito e valuterà come procedere. Non appena la revisione sarà stata adottata a livello europeo e inserita nell’ordine del giorno del Comitato misto ALC, la Svizzera avrà la possibilità, all’interno di tale comitato, di chiarire le questioni relative alla fattibilità, alla portata e alle tempistiche di un eventuale recepimento. In ogni caso, il recepimento potrebbe avvenire solo ed esclusivamente al termine della relativa procedura di approvazione interna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 25.09.2026. Dati grezzi

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