Parlamento / Oggetti / 26.3575
Centri di rimpatrio per richiedenti l'asilo respinti. La Svizzera parteciperà?
depositato il 04.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Suscita malcontento chi non lascia il Paese pur non avendo diritto di soggiornarvi. Una soluzione consisterebbe nel delegare l’esecuzione degli allontanamenti a centri di rimpatrio situati in Paesi terzi («return hubs»).
Il rapporto di primavera 2026 in adempimento del postulato Caroni 23.4490 riporta che, nel caso in cui altri Stati fossero riusciti a esternalizzare gli allontanamenti in maniera efficace e conforme al diritto, il Consiglio federale avrebbe preso in considerazione l’avvio di un proprio progetto oppure una possibile adesione della Svizzera in collaborazione con Paesi che condividono le stesse posizioni. Il Consiglio federale ritiene importante che la Svizzera sostenga la creazione di una base legale comune per i centri di rimpatrio in occasione delle discussioni sul regolamento rimpatri dell’UE.
Il 1° giugno 2026 i negoziatori del Parlamento europeo e degli Stati membri hanno raggiunto un’intesa su una proposta in tal senso della Commissione europea; l’accordo degli organi competenti è solo una formalità (NZZ del 2 giugno 2026).
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alla domanda seguente:
quali misure intende adottare, in linea con il suo rapporto, affinché la Svizzera aderisca a questo tipo di esecuzione degli allontanamenti?
Parere del Consiglio federale
L’adozione a livello europeo del nuovo regolamento rimpatri permetterà di istituire la base legale per realizzare centri di rimpatrio (return hubs) in Paesi terzi. Questo regolamento costituisce uno sviluppo di Schengen, che sarà recepito dalla Svizzera. Conformemente all’Accordo di Schengen, la Svizzera dispone di due anni dalla notifica del regolamento per recepirlo nel diritto nazionale e informarne l’UE. Il Consiglio federale si attende una notifica per ottobre 2026.
Nell’ambito della sua associazione a Schengen e Dublino, la Svizzera intrattiene un dialogo costante con gli Stati membri dell’UE su tutte le questioni attinenti alla migrazione, quindi anche quella dei centri di rimpatrio. Come illustrato nel suo rapporto del 15 aprile 2026 in adempimento del postulato 23.4490 Caroni «Procedure d'asilo ed esecuzione degli allontanamenti all'estero. Analisi della situazione», il Consiglio federale esaminerà le opzioni di partecipazione qualora i pertinenti progetti (p. es. centri di rimpatrio) fossero attuati in maniera conforme al diritto e duratura.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
