Parlamento / Oggetti / 26.3577
Riconoscimento intercantonale degli attestati elettronici ufficiali
depositato il 04.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiLiquidato (23.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 23.09.2026CommissioneNon è richiesta alcuna discussione
Testo depositato
Nel quadro dello sviluppo dei servizi digitali cantonali e comunali, alcune amministrazioni rilasciano ormai degli attestati ufficiali in formato elettronico.
Tuttavia, alcuni casi concreti dimostrano che tali documenti non sono sempre riconosciuti da altre autorità. Ad esempio, un certificato di domicilio rilasciato elettronicamente da un comune vallesano non è stato accettato da un ufficio dello stato civile friburghese, poiché quest’ultimo ne ha messo in dubbio l’autenticità a causa dell’assenza di una firma sul documento. In tali casi, le autorità devono produrre a posteriori una versione cartacea, il che vanifica i vantaggi del processo digitale.
Situazioni del genere minano la credibilità dei servizi digitali, generano costi aggiuntivi e frenano la transizione verso un’amministrazione digitale efficiente e armonizzata. In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.
• Il Consiglio federale è a conoscenza di casi in cui documenti ufficiali elettronici rilasciati da un’autorità non sono riconosciuti da un’altra autorità, in particolare in un altro Cantone?
• Quali basi legali, standard o raccomandazioni esistono attualmente a livello federale per garantire il riconoscimento intercantonale degli attestati elettronici ufficiali e, se del caso, della relativa autenticazione?
• Quali misure supplementari o adeguamenti potrebbero essere necessari per migliorare il riconoscimento dei documenti elettronici ufficiali tra autorità ed evitare la messa in discussione della loro validità?
Parere del Consiglio federale
Ad domanda 1:
il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui in modo sistematico documenti ufficiali elettronici rilasciati da un’autorità non siano stati riconosciuti.
L’Ufficio federale dello stato civile (UFSC), ad esempio, è a conoscenza di un caso isolato in cui il riconoscimento di atti dello stato civile in forma elettronica ha comportato delle difficoltà. Nel 2025 il Cantone di Friburgo ha informato l’UFSC del fatto che alcuni atti dello stato civile rilasciati in forma elettronica non venissero in parte accettati da determinate autorità. A seguito dell’accaduto, il 15 settembre 2025 l’UFSC ha inviato una circolare a tutte le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici dello stato civile, rammentando loro le basi legali vigenti nonché l’equivalenza giuridica tra gli atti dello stato civile in forma elettronica e quelli cartacei. Allo stesso tempo, l’attenzione delle autorità è stata richiamata sulle possibilità esistenti per verificare l’autenticità dei documenti elettronici. L’UFSC ha ricevuto soltanto sporadiche segnalazioni anche in merito alla mancata accettazione di tali documenti da parte di istituti privati (in particolare compagnie assicurative); neanche questi casi hanno una rilevanza sistemica.
Ad domanda 2:
La definizione di norme relative alla procedura amministrativa cantonale, come ad esempio quelle relative al riconoscimento dei documenti elettronici ufficiali, spetta in linea di principio ai Cantoni poiché la Confederazione in questo ambito non dispone di una competenza legislativa propria. Tuttavia, la Confederazione può emanare regolamentazioni settoriali sulla procedura dei Cantoni nei settori in cui dispone di una competenza legislativa (cfr. art. 3 e 42 della Costituzione federale [Cost., RS 101]), come ad esempio nel caso del diritto privato (art. 95 Cost).
La Confederazione ha infatti emanato prescrizioni relative ai documenti elettronici ufficiali nell’ambito del diritto privato e della misurazione ufficiale. Con l’introduzione della possibilità di rilasciare attestati ufficiali in forma elettronica in questo ambito, la Confederazione ha creato le basi giuridiche relative al loro riconoscimento e ai requisiti posti alle procedure tecniche volte a garantirne l’autenticità e l’integrità.
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE; RS 211.435.1), i documenti di questo tipo in forma elettronica realizzati conformemente a tale ordinanza equivalgono ai relativi documenti su carta. Secondo l’articolo 19 capoverso 2 OAPuE gli uffici dello stato civile, del registro fondiario e del registro di commercio verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi per mezzo del sistema di validazione messo a disposizione a livello federale. Al fine di garantirne l’autenticità e l’integrità, nel corso di tale operazione vengono verificate in particolare la firma elettronica e l’inalterabilità del documento. Il sistema di validazione può anche essere utilizzato da privati.
Oltre al diritto privato, anche in altri settori, come ad esempio quello del casellario giudiziale o della comunicazione elettronica in ambito giudiziario, esistono o sono previste normative federali relative ai documenti ufficiali digitali.
Ad domanda 3:
La trasmissione a livello tecnico-organizzativo di documenti elettronici tra le autorità nonché da parte di privati alle autorità rappresenta tuttora una sfida pratica. Gli atti in forma elettronica esplicano appieno la loro utilità soprattutto quando possono essere trasmessi in modo sicuro e senza interruzioni lungo la «catena di fiducia» elettronica ed essere elaborati elettronicamente dagli enti destinatari. Nel quadro della digitalizzazione della pubblica amministrazione, occorre continuare a promuovere la creazione e il consolidamento delle relative infrastrutture di trasmissione e di fiducia.
La strategia «Amministrazione digitale Svizzera 2024–2027» di Confederazione, Cantoni e Comuni prevede diverse misure volte a promuovere la comunicazione e le transazioni elettroniche con l’amministrazione e semplificare l’utilizzo di attestati ufficiali in forma digitale. Ciò comporta altresì il rafforzamento delle competenze digitali delle organizzazioni e dei loro collaboratori. La creazione e l’utilizzo di un’infrastruttura di fiducia correlata all’e-ID nonché la trasmissione elettronica di documenti ufficiali sicura e conforme alle disposizioni di legge costituiscono le priorità centrali per l’attuazione della strategia.
Per conseguire le semplificazioni auspicate è particolarmente importante introdurre standard più avanzati per quel che riguarda l’interoperabilità, compresi l’utilizzo e la validazione possibilmente uniformi delle firme e dei sigilli elettronici. In futuro l’organizzazione Amministrazione digitale svizzera (ADS) intende promuovere maggiormente l’introduzione dei necessari criteri e pubblicarli quali standard eCH riconosciuti. È stata inoltre istituita una commissione tripartita (composta da membri di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni) incaricata di chiarire come possano essere attribuite maggiori competenze alla Confederazione a livello costituzionale, al fine di poter dichiarare vincolanti a tutti i livelli statali gli standard relativi alla digitalizzazione.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.09.2026. Dati grezzi
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