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26.3578MozioneEFDliquidato

Assoggettare la Finma alla legge sulla trasparenza

depositato il 04.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiLiquidato (23.09.2026)

Politica nazionaleFinanzeMedia e comunicazione

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 23.09.2026Consiglio degli StatiReiezione

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras; RS 152.3), affinché solo la Banca nazionale svizzera (BNS) sia completamente esclusa dal campo d’applicazione della legge, mentre l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) dovrà invocare una delle eccezioni previste dalla legge per sottrarsi all’obbligo di trasparenza.

La vigente LTras si applica all’intera Amministrazione federale, alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni, nonché ai Servizi del Parlamento.

Solo la BNS e la FINMA sono completamente esentate dagli obblighi previsti dalla legge. Se è comprensibile che la BNS sia esclusa dagli effetti della legge, considerato che svolge la politica monetaria nell’interesse superiore del Paese, un’analoga protezione accordata alla FINMA non solo appare ingiustificata, ma contribuisce ad alimentare l’opacità di un’attività che incide sul funzionamento di importanti attori finanziari, come gli istituti bancari e le imprese di assicurazione private, e rafforza negli attori della FINMA la convinzione di godere di piena sovranità nei settori di vigilanza ad essa attribuiti.

Questa totale esclusione non è giustificata, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti che hanno evidenziato le lacune esistenti nella vigilanza della FINMA. Essa deve essere trattata alla stregua degli altri attori dell’amministrazione, molti dei quali operano in settori altrettanto sensibili di quello dei mercati finanziari, in particolare nei settori della sicurezza e della difesa.

La modifica di legge proposta consentirà nondimeno alla FINMA, come a qualsiasi altro attore dell’amministrazione, di invocare, qualora lo ritenga giustificato, una delle eccezioni previste dall’articolo 7 LTras, in particolare:

- la perturbazione dell’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità (lett. b);

- il rischio di compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c);

- il rischio di compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera (lett. f);

- il rischio di comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari (lett. g);

- il rischio di divulgare informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto (lett. h).

Alla luce di quanto precede, l’eccezione riconosciuta alla FINMA, posta sullo stesso piano della BNS, non è giustificata e deve essere abolita.

La FINMA non è un organo amministrativo, bensì un’autorità di vigilanza indipendente. La decisione del legislatore di escludere la FINMA e la Commissione federale delle banche (CFB; l’organismo che ha preceduto la FINMA) dall’ambito di applicazione della LTras si basava sull’argomentazione secondo cui «[...] in qualità di autorità di vigilanza del settore bancario e borsistico opera in un settore estremamente delicato dal profilo economico e politico» (messaggio del 12 febbraio 2003 concernente la legge federale sulla trasparenza dell’amministrazione, FF 2003 1783, 1806 seg.). Questa descrizione è trasponibile in modo immutato alla FINMA quale organizzazione che ha sostituito la CFB, dal momento che anche gran parte dei dati trattati dalla FINMA sono protetti dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale (messaggio del 1° febbraio 2006 sulla legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FF 2006 2625, 2690 seg.). Con l’estensione della LTras alla FINMA richiesta dall’autore della mozione, il principio di trasparenza verrebbe applicato anche a queste informazioni e a questi dati. La loro accessibilità verrebbe valutata, dal punto di vista materiale, in base alle relative prescrizioni e, se del caso, alle disposizioni derogatorie della LTras, la cui portata e applicabilità in caso di controversia verrebbe chiarita in ultima istanza dai tribunali. Questo non sarebbe vantaggioso ai fini di una collaborazione efficace e basata su un rapporto di fiducia tra la FINMA e gli assoggettati alla vigilanza; la FINMA è stata pertanto consapevolmente esclusa dal campo di applicazione della LTras. Il Consiglio federale ritiene che queste considerazioni siano ancora valide. Anche il Parlamento ha respinto a più riprese l’assoggettamento della FINMA alla LTras dal momento in cui è stata istituita, l’ultima volta nella primavera dell’anno corrente (Iv. Pa.  14.425 e Iv. Pa.  25.450).

Il Consiglio federale condivide tuttavia la richiesta dell’autore della mozione di rafforzare la trasparenza in relazione all’attività della FINMA. Pertanto nella procedura di consultazione avviata il 12 agosto 2026 relativa alla modifica della legge sulle banche nell’ambito della regolamentazione too big to fail (regolamentazione TBTF) ha proposto pertinenti misure per rafforzare la trasparenza. In termini di contenuto, alla legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) si intende aggiungere una disposizione in base alla quale la FINMA è tenuta a informare in merito alle decisioni finali emanate nei procedimenti di «enforcement». L’obiettivo è, tra l’altro, quello di aumentare la trasparenza della prassi della FINMA. Il Consiglio federale propone inoltre che, in casi eccezionali, alla FINMA sia concessa la possibilità di informare precocemente l’opinione pubblica sulle inchieste e sull’avvio di procedimenti. In futuro la FINMA dovrà poter informare anche sulle misure di intervento precoce che ha adottato. Queste misure mirate sono finalizzate a dare maggiore visibilità all’attività della FINMA e a rafforzare l’informazione del pubblico. Inoltre, secondo la procedura di consultazione il flusso di informazioni al Parlamento deve essere regolato. Anche in questo ambito è prevista una nuova regolamentazione riguardante la FINMA. Il messaggio sul relativo progetto di legge verrà trasmesso al Parlamento nel 2027 per deliberazione.

Il Consiglio federale è dell’opinione che tali misure mirate siano indicate per aumentare la trasparenza in relazione all’attività della FINMA, senza al contempo causare un ampio riorientamento della cooperazione consolidata nel settore della vigilanza dei mercati finanziari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.