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Parlamento / Oggetti / 26.3580

26.3580InterpellanzaEJPDpendente

Quanto vale ormai la Swissness dopo il recente "compromesso" concesso dall'IPI e quali sono le conseguenze a lungo termine di questo indebolimento per le PMI svizzere?

depositato il 08.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (09.09.2026)

Economia

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Nel marzo 2026, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha annunciato che, a causa dell’attuale situazione economica, le leggi devono essere applicate nel modo più favorevole possibile per le imprese. Ha quindi «precisato la propria prassi» in materia di utilizzo del simbolo della croce svizzera, stabilendo che le imprese potranno aggiungerlo alle diciture SWISS RESEARCH o SWISS ENGINEERING, anche su prodotti che non sono fabbricati (nemmeno in parte) in Svizzera. Questo cambio di prassi indebolisce notevolmente il valore della croce svizzera, considerata uno dei simboli più emblematici della qualità svizzera, in un contesto commerciale internazionale in cui i punti di forza della Svizzera devono essere preservati e rafforzati e non svenduti.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

• L'IPI era abilitato a modificare autonomamente l’interpretazione della legislazione «Swissness»? Tale adeguamento non avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione giudiziaria o perlomeno di una consultazione più ampia?

• Questo allentamento permetterà anche a imprese che svolgono solo una parte della ricerca o dell’ingegneria in Svizzera di apporre la bandiera svizzera sui loro prodotti?

• Qual è la posizione del Consiglio federale riguardo alle critiche mosse come reazione a questo cambio di prassi, in particolare riguardo al conseguente indebolimento del valore dei marchi che hanno finora usato la croce svizzera?

• È stato considerato che ciò potrebbe indurre determinate imprese a delocalizzare la loro produzione o addirittura ad abbandonare la produzione in Svizzera? Questo preoccupa il Consiglio federale?

• Il Consiglio federale ritiene che queste norme più flessibili siano sufficientemente chiare e comprensibili per i consumatori che si trovano di fronte a un prodotto che presenta la croce svizzera? Ritiene che siano a vantaggio dei consumatori?

• Comprende le preoccupazioni della PMI svizzere che puntano essenzialmente sui prodotti di nicchia e che vedono il loro principale argomento di vendita (la croce svizzera) indebolito, perlomeno a medio termine?

• Il Consiglio federale intende prendere provvedimenti in relazione alla legislazione «Swissness» e alla sua interpretazione?

1. Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge federale sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) (RS 172.010.31), l’esecuzione della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) spetta all’IPI. L’articolo 47 capoverso 3ter LPM prevede che le imprese possono indicare, per i prodotti fabbricati all’estero, attività specifiche quali «SWISS ENGINEERING» o «SWISS DESIGN», se tale attività si svolge interamente in Svizzera. Né la LPM né l’ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza specificano se nei casi di cui all’articolo 47 capoverso 3ter LPM si possa utilizzare anche la croce svizzera. Nella sua interpretazione, l’IPI ha sfruttato il margine di manovra giuridico concesso dal legislatore. I cambi di prassi non comportano l’adozione di norme giuridiche, poiché la legge rimane invariata. Solo le modifiche legislative impongono procedure di consultazione più ampie. Non si poteva adire un tribunale svizzero, poiché On non ha commercializzato in Svizzera scarpe con la croce svizzera.

2. No, la legge esige che l’attività (progettazione o ricerca) sia svolta interamente in Svizzera.

3. Tuttora la croce svizzera può essere usata solo dalle imprese che producono in Svizzera. Con l’articolo 47 capoverso 3ter LPM il legislatore auspicava che oltre al sito di produzione anche il polo innovativo svizzero potesse beneficiare del marchio «Swissness». Questa modifica della prassi consente alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in Svizzera di richiamare maggiormente l’attenzione su questo aspetto. Il cambio di prassi non comporta alcuna svalutazione dei marchi che finora utilizzavano la croce svizzera. Possono continuare a farlo se adempiono le condizioni previste.

4. La produzione non è delocalizzata solo per motivi di costo (p. es. salari più bassi), ma anche a causa di difficoltà di accesso al mercato, che obbligano le imprese a produrre in loco, come mostra l’attuale politica statunitense in materia di dazi. Questi elementi complicano la posizione delle imprese svizzere sul mercato globale. Questo è uno dei motivi per cui è diventato usuale separare il luogo di produzione da quello in cui si svolgono la ricerca e lo sviluppo. Le imprese svizzere attive a livello internazionale hanno un legittimo interesse a richiamare l’attenzione sulla «Swissness» e sui criteri di qualità ad essa associati per le attività di ricerca e sviluppo svolte nel nostro Paese.

5. L’uso della croce svizzera non deve essere ingannevole. Spetterebbe a un giudice valutare se la nuova prassi possa trarre in inganno i potenziali acquirenti riguardo alla provenienza o alle caratteristiche di determinati prodotti.

6. Il Consiglio federale prende sul serio le preoccupazioni delle PMI svizzere, che devono affermarsi in un contesto economico sempre più competitivo. Ritiene tuttavia che la regola proposta non comporti alcun cambiamento per le PMI che fabbricano i loro prodotti in Svizzera. Potranno continuare a usare sui loro prodotti la croce svizzera in combinazione con l’indicazione «SWISS MADE» o persino da sola e in qualsiasi dimensione.

7. Il cambio di prassi comporta vantaggi per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in Svizzera. Il DFGP ha tuttavia incaricato l’IPI di sottoporre a valutazione le disposizioni sulla «Swissness», esaminando anche le ripercussioni dell’adeguamento della prassi sulle imprese. Fondandosi sui risultati di questa valutazione, se del caso il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento proposte concrete. Sarebbe quindi prematuro prendere in considerazione una revisione della LPM senza attendere i risultati della valutazione.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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