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26.3587InterpellanzaEJPDpendente

L'articolo 14 capoverso 2 LAsi potrebbe essere applicabile alle persone bisognose di protezione?

depositato il 08.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Migrazione

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1. Il Consiglio federale ritiene che il quadro normativo permetta di applicare l’articolo 14 capoverso 2 LAsi alle persone con statuto di protezione S? 2. Quanti sarebbero i casi da esaminare se l’articolo 14 capoverso 2 LAsi fosse applicabile alle persone bisognose di protezione? Condivide la stima effettuata nell’analisi del macrosistema asilo, secondo cui il numero di procedure da svolgere raggiungerebbe dimensioni epocali, gravando pesantemente sulle risorse cantonali?

3. Come giudica il fatto che in caso di applicazione dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi, l’esame delle domande competerebbe a ben 26 Cantoni? 4. Ritiene ipotizzabile emanare un atto normativo federale urgente per istituire una procedura di rilascio del permesso di dimora alle persone bisognose di protezione senza applicare l’articolo 14 capoverso 2 LAsi? 5. È possibile che la mancata applicazione dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi sovraccarichi le strutture federali al posto di quelle cantonali, visto che gli interessati possono presentare una domanda d’asilo se lo statuto S è abrogato prima della scadenza dei dieci anni (art. 74 LAsi[DF1])?

6. A tenore della legge, un permesso di soggiorno definitivo è previsto solo una volta trascorsi dieci anni dalla concessione della protezione?

L’articolo 14 capoverso 2 LAsi presuppone che sia stata depositata una domanda d’asilo. Non avendo fatto domanda d’asilo, le persone bisognose di protezione non possono far valere un caso di rigore. Anche la sistematica esclude questa possibilità. L’articolo 74 LAsi disciplina in maniera esaustiva il soggiorno delle persone bisognose di protezione. Se il legislatore avesse voluto permettere alle persone con statuto S di far valere un caso di rigore analogo a quello previsto nell’articolo 14 capoverso 2 LAsi, avrebbe esplicitamente ripreso questa clausola nel capitolo 4 della legge sull’asilo. Stando all’analisi del macrosistema asilo del 25 giugno 2025, effettuata da Ecoplan su incarico dell’organo tripartito Strategia, dopo cinque anni le persone bisognose di protezione possono presentare una domanda per casi di rigore invocando l’articolo 14 capoverso 2 LAsi. Il rapporto finale rileva che «il volume potenziale delle procedure da eseguire per i casi di rigore assumerebbe quindi dimensioni epocali che i Cantoni e la Confederazione difficilmente sarebbero in grado di gestire con le strutture e le procedure abituali». Se le persone bisognose di protezione potessero presentare domande individuali per casi di rigore appellandosi all’articolo 14 capoverso 2 LAsi, i Cantoni avrebbero quindi un notevole problema di risorse.

1. Dalla sistematica e dalla genesi legislative risulta che l’articolo 14 capoverso 2 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) è applicabile alle persone con statuto di protezione S. L’articolo 72 LAsi stabilisce che le disposizioni del capitolo 2 sezioni 1., 2a., 2b. e 3 della LAsi si applicano alle persone con statuto di protezione S. L’articolo 14 fa parte del citato capitolo 2 sezione 1.

2-4. Secondo l’usuale ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, spetta a questi ultimi esaminare le domande per casi di rigore e alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) approvare il rilascio dei permessi di dimora. Il Consiglio federale non vede motivo di scostarsi da questa consolidata ripartizione delle competenze e quindi non reputa necessaria una modifica urgente della legge. Nel corso del 2027 circa 46 000 persone con statuto di protezione S raggiungeranno il termine di cinque anni di soggiorno in Svizzera. Molte di queste persone non soddisferanno le condizioni per ottenere un permesso per casi rigore. Non è possibile formulare una previsione attendibile sul numero di domande che saranno effettivamente presentate. Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui potrebbe essere necessario svolgere un elevato numero di procedure. L’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) collabora con la SEM per elaborare i principi che consentano un esame efficiente e uniforme delle domande.

5. Il numero delle domande d’asilo dipenderà principalmente dal momento di un’eventuale abrogazione dello statuto S. Non sarebbe conforme al diritto non applicare l’articolo 14 capoverso 2 LAsi a causa delle ripercussioni finanziarie e in termini di personale per i Cantoni e la Confederazione. Informare in maniera mirata le persone interessate dovrebbe permettere di evitare il deposito di domande senza probabilità di successo e pertanto di ridurre l’onere per i Cantoni e la Confederazione.

6. Dopo cinque anni le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora, a tempo determinato e vincolato allo statuto di protezione S. Il permesso per casi di rigore, invece, non è vincolato a questo statuto. Le persone con statuto S possono ottenere un permesso di domicilio dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, ma non sussiste alcuna pretesa legale.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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