I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 26.3599

26.3599MozioneEJPDpendente

Ricongiungimento familiare. Prova attendibile dell'identità e della filiazione per prevenire gli abusi

depositato il 10.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Questioni socialiScienza e ricercaMigrazione

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali per il ricongiungimento familiare dei rifugiati e degli stranieri ammessi provvisoriamente affinché: - l’identità e il legame di parentela debbano essere comprovati da mezzi di prova ufficiali, attendibili e verificabili; - la mera credibilità sia sufficiente soltanto a titolo eccezionale, se oggettivamente non è possibile o ragionevolmente esigibile ottenere tali prove; - siano regolarmente ordinate analisi del DNA se il ricongiungimento familiare avviene in virtù dell’eccezione prevista nel numero 2 della mozione; - i costi di tali analisi del DNA siano in linea di massima a carico dei richiedenti.

Il ricongiungimento familiare è una componente importante del diritto svizzero in materia di migrazione, tuttavia a condizione che l’identità delle persone interessate e i legami familiari fatti valere possano essere accertati in maniera sufficiente.

L’attuale prassi si basa anche sul principio della credibilità, in particolare per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente. Questo approccio è comprensibile nei casi in cui guerre, persecuzioni o il crollo delle strutture statali impediscono di procurarsi documenti attendibili. Al contempo, l’esperienza dimostra che la qualità e la verificabilità dei registri dello stato civile e dei documenti d’identità variano notevolmente a seconda del Paese d’origine. In alcuni Stati i registri sono incompleti, difficilmente verificabili o particolarmente a rischio di falsificazioni.

Un riconoscimento dell’identità e della filiazione basato soltanto sulla credibilità può pertanto portare a decisioni errate e indebolire la fiducia nel ricongiungimento familiare. Per rafforzare l’integrità del sistema, l’identità e i legami di parentela devono essere in linea di massima dimostrati tramite prove attendibili e verificabili.

Laddove sussistono dubbi fondati e i documenti non offrono una sufficiente certezza, deve essere possibile ricorrere ad analisi del DNA quale mezzo di prova oggettivo e scientificamente riconosciuto. I costi di tali analisi devono in linea di massima essere assunti dai richiedenti.

Questa modifica permette di garantire che il ricongiungimento familiare resti accessibile a chi ne ha davvero diritto, ma al contempo previene in maniera efficace gli abusi e rafforza la credibilità del sistema migratorio.

Il Consiglio federale constata che le basi legali vigenti e l’attuale prassi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono già conformi alle richieste dell’autore della mozione.

In base all’articolo 8 capoverso 1 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31], i richiedenti l’asilo devono collaborare all’accertamento dei fatti e in particolare dichiarare le loro generalità e consegnare i documenti di viaggi e d’identità. Chi domanda il ricongiungimento familiare deve dimostrare con documenti adeguati (p. es. atto di matrimonio o di nascita) di adempiere tutte le condizioni per il ricongiungimento familiare ai sensi della legislazione sull’asilo o sugli stranieri. Deve in particolare dimostrare la propria identità, il legame familiare con un rifugiato riconosciuto in via originaria o una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera (p. es. matrimonio giuridicamente valido o rapporto di filiazione) e l’effettiva esistenza di una relazione degna di protezione. Se non può farlo, in via eccezionale deve addurre motivi plausibili per cui non è oggettivamente possibile o ragionevolmente esigibile ottenere i documenti necessari. In questo caso deve rendere credibile di adempiere le condizioni per il ricongiungimento familiare fornendo dichiarazioni motivate e senza contraddizioni.

Le analisi del DNA sono già utilizzate in maniera sistematica se sussistono dubbi fondati sul rapporto di parentela, sono state fornite indicazioni contraddittorie sulle identità o i documenti non offrono una sufficiente certezza (art. 50 cpv. 1 della legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano [LEGU; RS 810.12]).

I costi di queste analisi del DNA sono in linea di massima a carico dei richiedenti. La Confederazione si assume i costi solo in caso di comprovata indigenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.