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Codice di procedura penale. Quando il Consiglio federale trarrà le conseguenze dal crescente sovraccarico della giustizia penale?
depositato il 10.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Da anni le autorità di perseguimento penale dei Cantoni richiamano l’attenzione sul crescente sovraccarico della giustizia penale. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia sta portando avanti un progetto volto ad analizzare il sovraccarico di lavoro delle autorità di perseguimento penale cantonali. Già oggi si delinea che in particolare la complessità del Codice di procedura penale (CPP), l’ampliamento dei diritti procedurali e compiti legali supplementari comportano notevoli oneri supplementari per la polizia, i pubblici ministeri e i tribunali.
Numerosi professionisti del settore giudicano in maniera particolarmente critica i vigenti diritti di partecipare all’assunzione delle prove secondo l’articolo 147 CPP. I coimputati possono partecipare sin dall’inizio del procedimento all’interrogatorio di altri imputati. Ciò rende molto più difficile ottenere dichiarazioni non influenzate e porta a procedimenti lunghi e complessi, soprattutto in caso di più partecipanti al reato. La pragmatica limitazione dei diritti di partecipare all’assunzione delle prove originariamente discussa nel quadro della revisione del CPP non è stata attuata.
Per di più, secondo numerosi pubblici ministeri la più recente revisione del CPP ha creato ulteriori obblighi amministrativi e procedurali, tra cui in particolare nuovi interrogatori obbligatori, obblighi supplementari di comunicazione e audizione nei confronti degli accusatori privati e diritti di partecipazione ampliati. Al contempo le risorse di personale di molte autorità di perseguimento penale restano limitate. Molti pubblici ministeri cantonali indicano che ciò allunga i procedimenti, aumenta il carico lavorativo dei collaboratori e toglie risorse al perseguimento penale vero proprio e all’accertamento della verità, trasferendole a fasi procedurali formali.
Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
• Condivide la valutazione secondo cui la complessità del CPP costituisce oggi una delle principali cause del crescente sovraccarico di polizia, pubblici ministeri e tribunali?
• A suo avviso, che impatto hanno i vigenti diritti di partecipazione all’assunzione delle prove secondo l’articolo 147 CPP sull’efficienza delle inchieste penali, in particolare nei procedimenti con più imputati?
• Il Consiglio federale è disposto a riconsiderare la limitazione dei diritti di partecipazione proposta da un gruppo di esperti ampiamente rappresentativo diretto dall’Ufficio federale di giustizia, secondo la quale un imputato può essere escluso dal primo interrogatorio di un coimputato?
• Quali ripercussioni prevede in termini di durata del procedimento, fabbisogno di risorse e tasso di condanne in conseguenza degli ulteriori diritti procedurali e di partecipazione concessi nella più recente revisione del CPP?
• Come valuta la critica proveniente dalla prassi, secondo cui il CPP va ormai ben oltre le esigenze della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il che causa notevoli oneri procedurali supplementari?
• È disposto, nel quadro di una prossima revisione del CPP, a riesaminare in maniera sistematica la necessità pratica e la proporzionalità di tutti i diritti procedurali e le loro ripercussioni sull’efficienza dei procedimenti (considerando tra gli altri la limitazione dei diritti di partecipazione, la rielaborazione della procedura di apposizione dei sigilli e la semplificazione dell’espulsione giudiziaria)?
• Quali misure prevede per garantire in futuro un migliore rispetto del principio di celerità sancito dalla Costituzione?
• Condivide l’opinione secondo cui una giustizia penale che deve destinare sempre più risorse alle fasi procedurali rischia di compromettere il suo mandato fondamentale, ossia il rapido accertamento della verità, la protezione della popolazione e l’applicazione rigorosa del diritto penale?
• Come valuta la richiesta di delegare di nuovo alle autorità migratorie la competenza di ordinare espulsioni giudiziarie in modo da sgravare i tribunali penali e i pubblici ministeri?
• Quali effetti si attendono dalla possibilità discussa in sede parlamentare di semplificare l’espulsione giudiziaria delle persone senza titolo di soggiorno permettendone la pronuncia nella procedura del decreto d’accusa?
Parere del Consiglio federale
1.–8. Il Consiglio federale è consapevole del sovraccarico delle autorità penali. Vi sono varie probabili cause: ad esempio l’aumento delle fattispecie penali (anche nel diritto penale accessorio), l’aumento delle denunce, la complessificazione di alcune procedure (possibilmente a seguito della digitalizzazione) ed eventualmente anche norme del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). L’Esecutivo ha pertanto grande interesse a conoscere la portata e i motivi del crescente carico delle autorità penali.
Nell’aprile 2024 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha deciso di far analizzare le cause del crescente carico delle autorità penali cantonali. I risultati dell’analisi permetteranno di identificare i campi in cui intervenire a livello cantonale e federale. I lavori sono in corso; i risultati sono attesi per il terzo trimestre 2027 e serviranno al Consiglio federale da base per ulteriori riflessioni.
In questa sede, il Consiglio federale rammenta pure che il risultato dell’ultima revisione del CPP (cfr. FF 2022 1560), avviata in adempimento della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati «Adeguamento del Codice di procedura penale» e basata sull’esame dell’applicabilità del nuovo CPP, non corrisponde integralmente alle proposte che ha formulato, in particolare per quanto riguarda i diritti di partecipazione.
Il Consiglio federale rileva che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) prevede garanzie minime che gli Stati contraenti sono tenuti a rispettare. Il legislatore è tuttavia libero di definire norme procedurali che vadano oltre tali garanzie minime e tengano particolare conto della protezione degli interessati, della qualità della procedura penale e della cultura dello Stato di diritto. Ciò rispecchia una decisione politico-giuridica presa consapevolmente dal Parlamento.
Per quanto riguarda il principio di celerità (art. 5 CPP), il Consiglio federale indica che sono in corso lavori volti, tra le altre cose, ad accelerare e rendere più efficienti i procedimenti penali. Si può citare ad esempio il postulato 26.3517 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Revisione del Codice di procedura penale relativamente ai metodi d'indagine digitali e, in particolare, all'intelligenza artificiale», trasmesso al Consiglio federale, nonché il mandato che quest’ultimo ha conferito al Dipartimento federale di giustizia e polizia di esaminare basi legali che permettano di assicurare in maniera più efficiente le prove digitali in Svizzera e all’estero (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 9 aprile 2025 «Procedimenti penali internazionali: agevolare l’ottenimento di prove elettroniche»; reperibile all’indirizzo: www.admin.ch > Decisioni attuali e comunicati).
9. Al riguardo, il Consiglio federale rinvia al postulato Schmid 25.3394 «Sgravare la giustizia penale delegando le espulsioni alle autorità migratorie?», che gli è stato trasmesso. Nell’ambito del rapporto in adempimento del postulato effettuerà una valutazione in merito all’attribuzione della competenza di ordinare le espulsioni.
10. Secondo il Consiglio federale, abilitare i pubblici ministeri a ordinare le espulsioni nella procedura di decreto d’accusa li sovraccaricherebbe ulteriormente. Al riguardo rinvia al suo parere del 21 maggio 2025 relativo alla mozione 25.3428 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Espulsioni tramite decreto d'accusa».
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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