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Nuova impostazione della SECO sui programmi di occupazione temporanea. Quali conseguenze?
depositato il 11.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
La nuova impostazione adottata dalla SECO nell’ambito delle misure inerenti al mercato del lavoro sta determinando la cessazione dell’attività di vari Programmi di occupazione temporanea (POT) attivi da anni, se non da decenni.
L’orientamento perseguito privilegia maggiormente le misure individuali di reinserimento professionale ed è accompagnato da una vigilanza più severa volta ad evitare che i POT assumano carattere permanente o si traducano nella sostituzione di posti di lavoro ordinari. Pur comprendendo la necessità di evitare distorsioni, non si può ignorare che tali programmi rappresentano un importante strumento di accompagnamento delle persone in cerca d’impiego.
I POT consentono infatti a molti disoccupati di mantenere una struttura quotidiana, conservare ritmi lavorativi, sviluppare competenze e preservare relazioni sociali utili in vista di un reinserimento professionale. La loro soppressione rischia pertanto di produrre effetti controproducenti, favorendo l’isolamento delle persone interessate e rendendo più difficile il ritorno ad un’attività lavorativa regolare.
A ciò si aggiunge un ulteriore paradosso: la chiusura dei POT comporta spesso il licenziamento del personale incaricato della loro gestione e del loro coordinamento. Misure concepite per favorire l’occupazione finiscono quindi per generare nuova disoccupazione. Inoltre, numerosi servizi forniti alla collettività grazie a questi programmi rischiano di venire meno.
Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale:
• La SECO ha valutato le conseguenze sociali, occupazionali ed economiche derivanti dalla nuova impostazione relativa ai POT?
• Il Consiglio federale non ritiene che la chiusura di programmi attivi da molti anni rappresenti una perdita per i disoccupati coinvolti e per le realtà (anche pubbliche) che beneficiavano delle loro prestazioni?
• Quali misure intende adottare per evitare che i disoccupati interessati si ritrovino privi di attività strutturate di reinserimento?
• Il Consiglio federale considera opportuno che misure destinate a favorire l’occupazione provochino il licenziamento del personale impiegato nella gestione e nel coordinamento dei POT?
• È disposto a riesaminare l’attuale impostazione della SECO per preservare i programmi che hanno dimostrato nel tempo una reale utilità sociale e occupazionale?
Parere del Consiglio federale
Nell’estate 2023 la Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione ha adottato la «Strategia servizio pubblico di collocamento 2030 (Strategia SPC 2030)» e ha incaricato la SECO di attuarla entro il 2030 in stretta collaborazione con gli organi d’esecuzione cantonali e i partner esecutivi. La strategia persegue dodici obiettivi strategici volti a sviluppare e a migliorare le prestazioni offerte dal servizio pubblico di collocamento alle persone in cerca d’impiego e ai datori di lavoro. In questo ambito si prevede di orientare maggiormente i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), tra cui rientrano anche i programmi di occupazione temporanea secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera a della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0), ai bisogni del mercato del lavoro. I PML dovranno inoltre essere impiegati in modo più mirato e adattati ancora maggiormente alle situazioni e ai bisogni individuali delle persone in cerca d’impiego. La strategia si applica a tutti i PML attuati nell’ambito della LADI.
La strategia in questione non prevede la soppressione degli strumenti esistenti della LADI. I servizi cantonali (art. 85 LADI), in particolare i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c LADI), continueranno a rilevare regolarmente il fabbisogno (tipo e quantità) dei PML necessari sul territorio cantonale e a incaricare gli organizzatori di organizzare tali misure. Se nel corso del tempo il fabbisogno dovesse cambiare, il Cantone dovrà adeguare la propria offerta di PML affinché rimangano efficaci e continuino a raggiungere i propri obiettivi (art. 59 cpv. 2 LADI). La collaborazione tra il servizio pubblico di collocamento e gli organizzatori di PML è disciplinata a livello cantonale mediante una decisione cantonale o una convenzione sulle prestazioni. Spetta alle parti contraenti disciplinare la durata e le modalità della collaborazione e valutare le conseguenze della sua cessazione.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 25.09.2026. Dati grezzi
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