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Parlamento / Oggetti / 26.3624

26.3624MozioneEJPDpendente

Nessun controverso centro islamico contro la volontà del Comune interessato

depositato il 11.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica nazionaleCulturaPianificazione territoriale e alloggi

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali e adottare le misure necessarie affinché le moschee, i luoghi di culto islamici e altri centri islamici siano soggetti all’approvazione del Comune interessato.

I Comuni svizzeri hanno il diritto di esigere trasparenza per quanto riguarda il finanziamento e il contesto ideologico delle istituzioni musulmane sul loro territorio. Sono infatti proprio loro a subirne le conseguenze dirette (p. es. creazione di poli d’attrazione a livello sovraregionale).

Maggiori diritti di partecipazione rafforzano l’autonomia comunale. Coinvolgendo i Comuni di ubicazione nel processo di autorizzazione di moschee, centri di culto islamici e altri centri islamici si rafforza la legittimazione di progetti trasparenti e radicati sul piano locale. Di fronte alla prospettiva di progetti finanziati in maniera poco trasparente, il diritto di partecipazione dei Comuni svolge un’importante funzione di protezione dalle influenze straniere in Svizzera.

Il diritto edilizio, le norme in materia di pianificazione del territorio sulla destinazione d’uso delle zone, la regolamentazione in materia di sicurezza e ordine pubblici nonché la ripartizione delle competenze all’interno del Cantone rientrano in linea di massima nelle competenze cantonali. Attualmente non esiste alcuna base costituzionale per le misure chieste nella mozione. Il Consiglio federale non vede motivo di interferire nelle competenze cantonali accordando ai Comuni ulteriori competenze in materia di autorizzazione. L’articolo 50 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) garantisce l’autonomia comunale nella misura prevista dal diritto cantonale. I Comuni possono pertanto prendere decisioni autonome laddove il diritto cantonale conferisce loro competenze, visto che ogni Cantone dispone del suo proprio diritto edilizio e in materia di pianificazione del territorio. Un obbligo di ottenere il consenso del Comune di ubicazione riguardante esclusivamente le strutture musulmane violerebbe inoltre il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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