Parlamento / Oggetti / 26.3629
La croce svizzera solo per prodotti fabbricati in Svizzera
depositato il 11.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiNella Commissione del Consiglio nazionale (24.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 24.09.2026Consiglio degli StatiAdozione
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adottare una base legale che vieti di usare la croce svizzera su prodotti fabbricati all’estero nel caso di indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche (art. 47 cpv 3ter della legge sulla protezione dei marchi [LPM]).
Motivazione
Il progetto «Swissness», entrato in vigore nel 2017, ha disciplinato le condizioni per usare indicazioni di provenienza su prodotti industriali, derrate alimentari e servizi. In sede parlamentare è stato vivamente dibattuto in particolare l’articolo 47 capoverso 3ter LPM, introdotto ex novo dal progetto.
Questo articolo precisa che le indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche legate al prodotto possono essere usate soltanto se l’intera attività in questione si svolge nel luogo indicato. In occasione del dibattito del 10 dicembre 2012 su una proposta di stralcio di questa disposizione, la consigliera federale Simonetta Sommaruga, all’epoca capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha spiegato al Consiglio degli Stati che è possibile indicare le attività speciali di ricerca svolte interamente in Svizzera e dichiarare come «Swiss design» il design progettato nel nostro Paese, ma ciò non equivale a usare la croce svizzera. In seguito a queste spiegazioni, il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di stralcio. Pertanto, anche la prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) prevedeva fino di recente che nei casi di questo tipo la croce svizzera non potesse essere usata su prodotti fabbricati all’estero.
Il 23 marzo 2026 l’IPI ha «precisato» la prassi indicando che in questi casi le imprese possono ora usare la croce svizzera. Questo cambio di prassi indebolisce il carattere esclusivo e quindi il valore della croce svizzera, svantaggiando PMI che effettivamente producono nel nostro Paese. La nuova prassi dell’IPI va quindi annullata e il Consiglio federale è esortato a creare una base legale che vieti di usare la croce svizzera su prodotti fabbricati all’estero nel caso di indicazioni secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche.
Le barriere doganali nei mercati d’esportazione gravano pesantemente sulle PMI che non dispongono di siti produttivi all’estero, e la forza del franco svizzero le penalizza non solo nell’esportazione, ma anche sul mercato interno, dove si trovano a competere con merci importate meno care. A maggior ragione, le PMI che non dispongono di siti produttivi all’estero devono poter contare su un elemento distintivo di valore come la croce svizzera.
Parere del Consiglio federale
Da anni la Svizzera occupa il primo posto nel Global Innovation Index ed è pertanto considerata un polo di innovazione leader a livello mondiale. La ricerca e lo sviluppo sono pilastri dell’economia svizzera e contribuiscono in maniera determinante a creare valore aggiunto. Secondo i più recenti dati dell’Ufficio federale di statistica, nel 2023 in Svizzera sono stati investiti quasi 26 miliardi di franchi in ricerca e sviluppo (R&S) (cfr. Ufficio federale di statistica, Ricerca e sviluppo [R+S] sintesi Svizzera del 26.06.2025). L’intensità R&S – ovvero il rapporto tra gli investimenti in R&S e il prodotto interno lordo – ammontava al 3,2 per cento, quindi ben al di sopra della media OCSE (2,7 %). Quasi 150 000 persone erano coinvolte in Svizzera, direttamente o indirettamente, in attività R&S. La maggior parte (70 %) degli investimenti in R&S proviene dal settore privato. Il risultato: un’elevata forza innovativa dell’economia svizzera.
Le imprese svizzere attive a livello internazionale hanno dunque anche un legittimo interesse a richiamare l’attenzione sulla «Swissness» e sui criteri qualitativi ad essa associati per le attività di R&S svolte in Svizzera. Inversamente, s’intende permettere di fare lo stesso alle imprese straniere che, grazie all’attrattività della Svizzera, decidono di insediarvi le loro attività di ricerca e sviluppo (R&S), creando così posti di lavoro. Con l’articolo 47 capoverso 3ter della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) il legislatore auspicava che oltre al sito di produzione anche il polo innovativo svizzero potesse beneficiare del marchio «Swissness».
Questa modifica della prassi permette alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in Svizzera di richiamare maggiormente l’attenzione su questo aspetto, il che torna a vantaggio di tutte le imprese che svolgono e/o intendono svolgere queste attività in Svizzera.
Il Consiglio federale prende sul serio le preoccupazioni delle PMI svizzere, che devono affermarsi in un contesto economico sempre più impegnativo. Fattori quali la fiscalità, l’infrastruttura, la formazione, il sostegno all’innovazione, la ricerca, la stabilità normativa e altre condizioni quadro garantiscono che la Svizzera continui ad essere molto attrattiva quale polo industriale e di produzione.
L’Esecutivo ritiene tuttavia che la regola proposta non comporti alcun cambiamento per le PMI che fabbricano i loro prodotti in Svizzera. Possono continuare a usare sui loro prodotti la croce svizzera in combinazione con l’indicazione «SWISS MADE» o persino da sola e in qualsiasi dimensione.
La precisazione della prassi può inoltre essere sottoposta all’esame di un giudice quando un’impresa contrassegna i prodotti commercializzati in Svizzera conformemente alla nuova prassi.
Per il momento il Consiglio federale respinge pertanto una modifica della LPM. Il DFGP ha tuttavia incaricato l’IPI di sottoporre a valutazione le disposizioni sulla «Swissness», esaminando anche le ripercussioni dell’adeguamento della prassi sulle imprese. Fondandosi sui risultati di questa valutazione, se del caso il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento proposte concrete. Sarebbe quindi prematuro prendere in considerazione una revisione della LPM senza attendere i risultati della valutazione.
Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale si riserva il diritto di chiedere alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d’esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 24.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
