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Parlamento / Oggetti / 26.3640

26.3640InterpellanzaEJPDpendente

Lotta al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata nel settore delle criptovalute

depositato il 15.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)

Politica di sicurezzaFinanzeMedia e comunicazioneDiritto penale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

La criminalità organizzata, i finanziatori del terrorismo jihadista e le reti di estrema destra sfruttano sempre più l’opacità delle strutture finanziarie decentralizzate. In qualità di leader nel settore delle criptovalute («crypto valley») la Svizzera ha una particolare responsabilità internazionale per l’integrità della propria piazza finanziaria.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

• Di quali capacità tecniche e risorse umane dispongono attualmente le competenti autorità per l’analisi della blockchain (inclusi il wallet clustering e l’entity attribution)?

• In che modo fedpol, MROS, i pubblici ministeri e il Servizio delle attività informative della Confederazione coordinano le loro indagini laddove i flussi finanziari tradizionali e i cripto-asset convergono?

• Il Consiglio federale rileva lacune legislative che ora come ora impediscono di contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo tramite cripto-asset?

• Quali misure intende adottare per rafforzare la cooperazione istituzionale tra gli organi competenti in questo settore?

• In che misura la Svizzera aderisce a iniziative internazionali (GAFI, Gruppo Egmont) volte a combattere i flussi finanziari illegali legati alle criptovalute, e dove il Consiglio federale ritiene necessario intervenire?

Le indagini mirate non sono più sufficienti a fronte del crescente ricorso a cripto-asset da parte di soggetti criminali ed estremisti. È necessaria un’infrastruttura statale coordinata tecnologicamente avanzata per impedire in modo sistematico i flussi finanziari illegali e proteggere in maniera duratura la piazza finanziaria svizzera.

1. Secondo l’analisi nazionale dei rischi (NRA) «Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets» (gennaio 2024), le autorità svizzere di perseguimento penale dispongono di sempre più accessi a strumenti di analisi di blockchain. Dal sondaggio eseguito presso le 27 autorità di polizia emerge che oltre la metà di esse impiega strumenti di analisi di questo tipo, mentre gran parte dispone di un accesso indiretto a simili strumenti (stato: aprile 2023). Le autorità di perseguimento penale della Confederazione utilizzano congiuntamente diversi strumenti di analisi quali «TRM Forensics» e «Chainalysis» per valutare in modo efficace le transazioni e i flussi finanziari legati alle criptovalute. Raggruppare i risultati delle analisi, le competenze specialistiche e le informazioni scaturite dalle indagini permette di approfondire la comprensione dei flussi finanziari in criptovalute, migliorare il coordinamento dei procedimenti e agevolare l’identificazione e il sequestro di valori patrimoniali di origine criminale. L’efficacia di simili strumenti non dipende unicamente dalla loro disponibilità. Soprattutto le transazioni «off-chain», le soluzioni di «second layer» e le sofisticate tecniche di occultamento continuano a porre problemi.

2. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), collocato in seno all’Ufficio federale di polizia (fedpol), tratta le comunicazioni di sospetto che riceve dagli intermediari finanziari e le informazioni trasmesse dalle autorità partner estere. Analizza i fatti segnalati e sporge denuncia in caso di sospetto fondato. Le indagini penali sono di competenza delle autorità di perseguimento penale, motivo per cui i procedimenti penali sono condotti dai pubblici ministeri cantonali e dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è responsabile di valutare la situazione in materia di minacce terroristiche ed estremiste. In tale contesto, le informazioni e i nuovi elementi sono condivisi tra le autorità competenti in via spontanea o su richiesta. Nell’organo di coordinamento TETRA («terrorist tracking»), diretto da fedpol, collaborano tutte le autorità federali coinvolte nella lotta al terrorismo nonché le autorità cantonali di sicurezza.

3. La legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) è neutrale sotto il profilo tecnologico e si applica pertanto anche a tutte le attività degli intermediari finanziari in relazione con beni crittografici. Negli ultimi anni, il quadro normativo relativo ai beni crittografici è stato ampliato in modo mirato. In generale, i portafogli non ospitati («unhosted») o auto-ospitati («self-hosted») rappresentano una sfida visto che non sono implicati intermediari finanziari e che gli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD non sono quindi applicabili. Nell’ambito della NRA «Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets» (gennaio 2024) non sono tuttavia state riscontrate lacune normative. Con la modifica della legge sugli istituti finanziari (LIsFI; RS 954.1) si presenta l’opportunità di rafforzare ulteriormente le basi legali che permettono di far fronte alle sfide poste dai portafogli non ospitati o auto-ospitati.

Il MPC ha promosso l’accusa in diversi casi per finanziamento del terrorismo tramite cripto-transazioni, dimostrando così l’applicabilità pratica del quadro normativo esistente. Al momento non sono ancora disponibili sentenze passate in giudicato.

4. Il coordinamento istituzionale è assicurato in particolare dal gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione (GCRF). Quest’ultimo è posto sotto la direzione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. Con l’attuazione della Strategia nazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della Strategia della Svizzera per la lotta alla criminalità organizzata, approvate dal Consiglio federale rispettivamente il 20 marzo 2026 e il 19 dicembre 2025, s’intende rafforzare la collaborazione tra le autorità competenti nonché con gli attori privati interessati. Inoltre, l’avamprogetto del 22 ottobre 2025 concernente la modifica della LIsFI prevede una base legale per condurre progetti pilota. Questi ultimi serviranno a sperimentare nuovi modelli di scambio di informazioni tra autorità e attori privati al fine di prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché a tenere conto delle sfide della digitalizzazione.

5. La Svizzera è membro del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI). Nell’ambito dei beni crittografici, dirige, in veste di co-presidente, il «Virtual Asset Contact Group» che promuove l’attuazione internazionale delle norme del GAFI in materia. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario intervenire in particolare per quanto concerne l’attuazione coerente degli standard del GAFI a livello mondiale: il fatto che tale attuazione non sia stata ancora portata a termine ovunque si ripercuote anche sulla Svizzera vista la dimensione transfrontaliera dei beni crittografici. In qualità di unità di intelligence finanziaria («financial intelligence unit», FIU) della Svizzera, MROS è membro del Gruppo Egmont. Quest’ultimo consente di scambiare informazioni operative tra le FIU dei Paesi membri e promuove lo sviluppo di conoscenze specialistiche e lo scambio di procedure consolidate. MROS è inoltre attivo nell’«European Financial and Economic Crime Public-Private Partnership» (EFIPPP), in particolare nei gruppi di lavoro che si occupano di beni crittografici e finanziamento del terrorismo.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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