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La "Swissness" è in pericolo a seguito del caso "ON"?
depositato il 16.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiLiquidato (24.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 24.09.2026CommissioneDiscussione
Testo depositato
Nel contesto del caso «ON» riguardante l’utilizzo della bandiera svizzera su prodotti non fabbricati in Svizzera, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha di recente allentato la propria prassi come auspicato dall’azienda «ON».
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
• Sulla base di quale constatazione oggettiva l’IPI ha allentato la sua prassi?
• Come è definita precisamente la tappa di «ingegneria» del processo nella dottrina dell’IPI? Quali criteri quantitativi sono utilizzati esattamente per valutare questo criterio? Se una bottiglia d’acqua minerale è solo progettata in Svizzera (con la menzione «Swiss engineering») ma l’acqua proviene da un altro Paese, è possibile apporre una bandiera svizzera su tale bottiglia?
• Nel suo comunicato del 23 marzo scorso, l’IPI ha annunciato la sua nuova interpretazione del quadro normativo volta a conseguire obiettivi di politica pubblica; le pertinenti decisioni sono entrate in vigore con effetto immediato senza ulteriore controllo politico. È compito dell’IPI definire obiettivi politici di questo tipo?
• Nel suo comunicato, l’IPI afferma di tenere conto dei costi di produzione in Svizzera e del franco forte, e insiste sul fatto che le multinazionali svizzere devono essere sostenute. Di fronte a questi seri problemi, la ponderazione tra la difesa dei posti di lavoro nell’industria e il sostegno alle multinazionali con sede sociale in Svizzera può davvero essere risolta a favore del secondo, in base a una decisione discrezionale dell’IPI?
• Come giudica il Consiglio federale la nuova prassi dell’IPI?
• Questa «precisazione» è conforme senza ombra di dubbio alla legge in vigore?
• Il Consiglio federale prevede modifiche legislative per garantire anche la tutela dei posti di lavoro nell’industria messi sotto pressione dalla nuova prassi dell’IPI?
• Quali sono le conseguenze della nuova prassi dell’IPI per la produzione agricola e per il settore delle macchine utensili?
• E per le aziende orologiere che soddisfano requisiti ancora più severi rispetto alle precedenti norme dell’IPI per i prodotti industriali, in un contesto in cui il grande valore attribuito al marchio «Svizzera» è indebolito?
Cofirmatari
Broulis, Crevoisier Crelier, Fivaz Fabien, Gapany, Juillard, Regazzi
Motivazione
L’IPI è incaricato, tra le altre cose, di garantire il rispetto della legislazione nell’ambito dell’uso del marchio «Svizzera» nella commercializzazione di prodotti. I recenti sviluppi nella sua prassi suscitano molte preoccupazioni.
L’IPI aveva infatti inizialmente contestato l’uso della bandiera svizzera sulle calzature della marca ON nonostante siano fabbricate nel Sud Est asiatico. In un secondo tempo, l’IPI ha infine accettato di allentare la propria prassi, creando di fatto un’eccezione su misura alla legge sulla protezione dei marchi entrata in vigore nel 2017[1].
Il marchio «Svizzera» comporta una cifra d’affari molto più elevata. Stimata a 7,7 miliardi di franchi, questa maggiore cifra d’affari valorizza l’attività delle nostre imprese e la qualità dei nostri posti di lavoro[2]. In un contesto di pressione verso la delocalizzazione, il marchio «Svizzera» costituisce uno strumento essenziale per valorizzare i nostri posti di lavoro nell’industria e una protezione importante per i suoi dipendenti. Il fatto che l’IPI incoraggi in tal modo la delocalizzazione non è solo pericoloso, ma anche contrario al mandato dell’Istituto. La nuova prassi appare quanto meno controversa in rapporto al testo della legge sulla protezione dei marchi[3].
Numerosi settori del Paese beneficiano del riconoscimento globale del marchio «Svizzera» e in cambio devono operare secondo rigide modalità che permettono di tutelare questo riconoscimento.
È il caso, in particolare, delle aziende del settore orologiero e delle macchine utensili, che hanno sede soprattutto nell’Arco giurassiano. Queste imprese sottostavano a modalità più severe rispetto ai produttori di altri beni industriali già secondo la precedente prassi dell’IPI. Con la nuova prassi, il divario che separa i settori aumenterà ancora notevolmente. I favori accordati a ON avranno dunque un impatto diretto sulla qualità del marchio «Svizzera», fonte di incredibile valore per il settore industriale.
[1] https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2021/03/le-label-suisse-une-aubaine-pour-lindustrie-et-les-services/
[2] https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2021/03/le-label-suisse-une-aubaine-pour-lindustrie-et-les-services/
[3] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/274_274_274/it
Parere del Consiglio federale
1. In virtù dell’articolo 47 capoverso 3ter della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) le imprese possono indicare, per i prodotti fabbricati all’estero, attività specifiche quali «SWISS ENGINEERING» o «SWISS DESIGN», se tale attività si svolge interamente in Svizzera. L’intera catena di valore, dalla ricerca e dall’innovazione alla produzione fino alla distribuzione, è importante per la piazza economica svizzera e la prosperità del nostro Paese. La Svizzera gode di un’ottima reputazione sia come sito produttivo sia come polo d’innovazione. Lo conferma ad esempio la sua posizione al vertice del Global Innovation Index. Il cambio di prassi da parte dell’Istituto federale della Proprietà Intellettuale (IPI) mira anche a rafforzare il polo d’innovazione svizzero.
2. Conformemente all’articolo 47 capoverso 3ter LPM è possibile indicare una specifica attività connessa con un prodotto solo se questa attività si è svolta interamente in Svizzera. Nel caso dell’acqua minerale, è l’acqua e non la bottiglia che la contiene che costituisce il prodotto. L’acqua non viene «progettata». Inoltre, nel caso di «SWISS ENGINEERING» o «SWISS DESIGN» la croce svizzera non può mai essere utilizzata in maniera isolata.
3./4. Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge federale sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI; RS 172.010.31), l’esecuzione della LPM spetta all’IPI. Nell’ambito di questo compito d’esecuzione, nelle sue decisioni l’IPI deve sviluppare una prassi coerente. La decisione dell’IPI riguardava l’interpretazione dell’articolo 47 capoverso 3ter LPM e non la definizione di obiettivi politici.
La precisazione della prassi torna a vantaggio di tutte le imprese che svolgono o intendono svolgere attività di questo tipo in Svizzera. La modifica della prassi consente alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo in Svizzera di attirare maggiormente l’attenzione su questo aspetto. Parallelamente, s’intende permettere di fare lo stesso alle imprese straniere che, grazie all’attrattività della Svizzera, decidono di insediarvi le loro attività di ricerca e sviluppo (R&S), creando così posti di lavoro. Ciò permette di rendere ancora più attrattiva la piazza svizzera.
5. Da anni la Svizzera occupa il primo posto nel Global Innovation Index ed è pertanto considerata un polo di innovazione leader a livello mondiale. La ricerca e lo sviluppo sono pilastri dell’economia svizzera e contribuiscono in maniera determinante a creare valore aggiunto. Secondo i più recenti dati dell’Ufficio federale di statistica, nel 2023 in Svizzera sono stati investiti quasi 26 miliardi di franchi in ricerca e sviluppo (R&S) (cfr. Ufficio federale di statistica, Ricerca e sviluppo [R+S] sintesi Svizzera del 26.06.2025). L’intensità R&S – ovvero il rapporto tra gli investimenti in R&S e il prodotto interno lordo – ammontava al 3,2 per cento, quindi ben al di sopra della media OCSE (2,7 %). La maggior parte (70 %) degli investimenti in R&S proviene dal settore privato. La modifica della prassi permette di rafforzare ulteriormente il polo d’innovazione svizzero (v. anche n. 1 e 4).
6. Né la LPM né l’ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza specificano se nei casi di cui all’articolo 47 capoverso 3ter LPM si possa utilizzare anche la croce svizzera. Spetta ai giudici statuire in maniera definitiva sull’ammissibilità della modifica della prassi.
7. Il DFGP ha incaricato l’IPI di sottoporre a valutazione le disposizioni sulla «Swissness», esaminando anche le ripercussioni dell’adeguamento della prassi sulle imprese. Fondandosi sui risultati di questa valutazione, se del caso il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento proposte concrete. Sarebbe quindi prematuro prendere in considerazione una revisione della LPM senza attendere i risultati della valutazione.
8. Poiché l’adeguamento della prassi dell’IPI non costituisce una modifica legislativa e quindi un cambio di regolamentazione, non è stata effettuata alcuna analisi preliminare (analisi d’impatto della regolamentazione) delle ripercussioni per la produzione agricola o per l’industria meccanica.
9. Le regole più severe applicate nell’industria orologiera si basano sull’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (RS 232.119). Queste norme sono state richieste dal settore stesso e dall’87 per cento dei membri della Federazione dell’industria orologiera svizzera (cfr. revisione dell’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi – rapporto esplicativo, pag. 6; www.ige.ch > diritto-e-politica > sviluppi-nazionali > indicazioni-di-provenienza > indicazioni-di-provenienza-svizzera > ordinanze-di-settore > ordinanza-swiss-made-per-gli-orologi). Le regole specifiche della suddetta ordinanza prevalgono sul cambio di prassi dell’IPI concernente l’articolo 47 capoverso 3ter LPM. Garantiscono che la grande importanza del marchio per l’industria orologiera resti invariata.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 24.09.2026. Dati grezzi
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