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Infiltrazioni mafiose. Le autorità dispongono di filtri e informazioni sufficienti?
depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Recenti casi e analisi pubbliche hanno evidenziato il rischio che soggetti legati alla criminalità organizzata possano insediarsi in Svizzera, accedere all’economia legale, investire capitali di origine illecita o ottenere permessi e autorizzazioni senza che gli indizi disponibili siano tempestivamente condivisi tra le autorità competenti.
Il problema non riguarda solo la repressione penale, ma anche la capacità preventiva dello Stato di riconoscere situazioni di rischio prima che l’infiltrazione si consolidi. L’aumento delle segnalazioni al MROS conferma una crescente attenzione del settore finanziario, ma solleva la questione se le informazioni raccolte siano poi utilizzabili in modo efficace da autorità migratorie, fiscali, amministrative e di perseguimento penale.
Si chiede pertanto al Consiglio federale:
• Le autorità svizzere dispongono oggi di strumenti sufficienti per filtrare preventivamente soggetti potenzialmente legati alla criminalità organizzata nell’ambito di procedure migratorie, autorizzative, fiscali o economiche?
• In che misura le autorità competenti possono scambiarsi informazioni rilevanti, anche in assenza di una condanna definitiva, quando emergono indizi di legami con organizzazioni mafiose o criminalità organizzata transnazionale?
• Esistono ostacoli giuridici, tecnici o organizzativi che impediscono a un’autorità di utilizzare tempestivamente informazioni detenute da un’altra autorità federale, cantonale, comunale, penale, fiscale, migratoria o dal MROS?
• Come vengono considerate, nelle procedure amministrative svizzere, le informazioni provenienti da autorità estere, procedimenti penali stranieri o fonti aperte attendibili?
• Il Consiglio federale ritiene necessario rafforzare le basi legali, le linee guida o i meccanismi di coordinamento affinché segnali di rischio mafioso siano valutati in modo uniforme e proporzionato da Confederazione e Cantoni?
Parere del Consiglio federale
1./4. Le autorità svizzere ricorrono a misure di prevenzione e controllo nonché allo scambio di informazioni per individuare presunti membri di organizzazioni criminali. Collaborando con autorità partner estere, la polizia è avvertita tempestivamente quando membri di organizzazioni criminali intendono entrare in Svizzera. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può vietare preventivamente l’entrata in Svizzera a persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza interna o esterna (art. 67 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [RS 142.20]). Le autorità di polizia e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) confrontano con le banche dati di polizia nazionali e il sistema d’informazione Schengen (SIS) i dati delle persone che entrano in Svizzera da Paesi non Schengen o che vengono controllate in Svizzera. Nel settore della migrazione, le autorità migratorie cantonali e la Segreteria di Stato della migrazione collaborano strettamente con le autorità di sicurezza. Al momento della richiesta di un permesso di dimora, le autorità migratorie cantonali verificano l’identità, la situazione finanziaria, lo scopo del soggiorno ed eventuali precedenti penali in Svizzera e all’estero. Per quanto riguarda le regole relative agli accertamenti da effettuare prima di rilasciare un permesso di dimora, il Consiglio federale ha già illustrato la sua posizione nei pareri relativi alle mozioni (identiche) Gruppo UDC 26.3130 «Nessun permesso di dimora per i criminali» e Chiesa 26.3229 Chiesa. Prima di rilasciare un permesso di dimora, diverse autorità migratorie chiedono già un’autodichiarazione degli eventuali precedenti giudiziari o dei procedimenti penali in corso all’estero. Secondo la legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) gli intermediari finanziari sono tenuti a chiarire la provenienza dei valori patrimoniali e a segnalare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) relazioni economiche non chiare o transazioni sospette. Le autorità fiscali collaborano con le autorità di perseguimento penale e condividono i propri dati in caso di sospetto. In linea di principio le informazioni fornite da autorità estere possono essere utilizzate in procedimenti amministrativi svizzeri, a condizione che siano state raccolte legalmente e che i diritti procedurali svizzeri siano garantiti.
2./3. La trasmissione di dati concernenti perseguimenti amministrativi e penali richiede una base legale formale (art. 34 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]) e uno scopo determinato (art. 6 cpv. 3 LPD). La legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC; RS 360) costituisce una base giuridica per la collaborazione con autorità e uffici nel settore di polizia (art. 4 LUC). Inoltre, i membri delle autorità sono vincolati al segreto d’ufficio (art. 320 del Codice penale [RS 311.0]) e possono rivelare tali informazioni solo con il consenso scritto dell’autorità superiore. Questa restrizione può essere revocata in caso di obbligo legale di denuncia o in casi eccezionali. I collaboratori dell’Amministrazione federale che nell’esercizio della loro funzione constatano un sospetto di un crimine o delitto sono tenuti a denunciarlo (art. 22a della legge sul personale federale [RS 172.220.1]). Alcuni Cantoni dispongono di basi legali simili. Le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale, come previsto dall’articolo 302 del Codice di procedura penale (RS 312.0) e dall’articolo 19 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Singole autorità come la polizia degli stranieri, l’UDSC e i controlli degli abitanti sono tenute a fornire informazioni su richiesta di fedpol (art. 4 LUC e 4 dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia [RS 360.1]). Al di fuori dei procedimenti penali, le autorità di polizia, di perseguimento penale e della migrazione, le autorità competenti in materia di registri e permessi nonché l’UDSC si scambiano informazioni su casi attuali, misure amministrative e prevenzione tramite la piattaforma «Countering Organised Crime» (COC).
Le informazioni fornite da MROS ad altre autorità federali possono essere utilizzate da queste ultime esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, ma non possono essere utilizzate come prova. MROS può trasmettere le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi summenzionati (art. 29 LRD).
5. Il Consiglio federale ritiene necessario potenziare la lotta alla criminalità organizzata. Per tale motivo ha approvato la strategia della Svizzera per la lotta alla criminalità organizzata, la quale prevede misure di sensibilizzazione e formazione per far conoscere meglio ad autorità, economia e società i rischi rappresentati dalla criminalità organizzata. Questa strategia intende inoltre permettere alle autorità e alle organizzazioni civili di segnalare più facilmente alle autorità di perseguimento penale i fatti sospetti osservati. Comprende nuove misure preventive di diritto amministrativo atte ad agevolare la confisca di valori patrimoniali di origine criminale. Prevede anche adeguamenti giuridici affinché sia più semplice dimostrare e perseguire il riciclaggio di denaro nonché congelare e confiscare valori patrimoniali sospetti di esponenti della criminalità organizzata. La strategia sarà attuata tramite un piano nazionale d’azione, attualmente in corso di elaborazione, che sarà presumibilmente disponibile a fine 2026. Gli adeguamenti del diritto federale saranno inclusi in un pacchetto legislativo di lotta alla criminalità organizzata, che sarà posto in consultazione probabilmente nella seconda metà del 2027.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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