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26.3702MozioneEJPDpendente

Limitare il ricongiungimento familiare a chi può mantenere i propri familiari

depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Questioni socialiOccupazione e lavoroMigrazione

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di proporre modifiche delle basi legali volte a:

• subordinare il ricongiungimento familiare alla prova di un reddito sufficiente, dell’assenza di dipendenza dall’assistenza sociale e dell’assenza di un rischio concreto di futura dipendenza dall’aiuto sociale;

• rafforzare la responsabilità del richiedente per il mantenimento dei familiari ricongiunti e prevedere conseguenze chiare qualora, dopo il ricongiungimento, vengano meno le condizioni economiche e d’integrazione richieste;

• privilegiare l’immigrazione economica realmente necessaria al mercato del lavoro interno, evitando che il ricongiungimento familiare diventi un canale d’immigrazione permanente e scollegato dalla capacità d’integrazione del Paese.

Il 45,21% dei cittadini svizzeri e ben 12 Cantoni hanno approvato l’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni». Pur non avendo ottenuto la maggioranza, questo risultato conferma che una parte molto importante della popolazione ritiene eccessiva l’immigrazione attuale e chiede misure concrete per contenerla.

Durante la campagna, anche molti contrari all’iniziativa hanno riconosciuto l’esistenza del problema. La loro opposizione non era sempre diretta contro l’obiettivo di ridurre la pressione migratoria, ma spesso contro le conseguenze istituzionali dell’iniziativa, in particolare il rischio di mettere in discussione gli accordi Bilaterali con l’UE. Si può quindi ragionevolmente ritenere che il numero di cittadini preoccupati dall’attuale livello d’immigrazione sia superiore alla sola quota dei voti favorevoli.

In questo contesto, il ricongiungimento familiare merita una revisione rigorosa. La Svizzera deve poter privilegiare l’immigrazione economica necessaria al mercato del lavoro, cioè persone che vengono per lavorare, contribuire all’economia e finanziare lo Stato sociale. Non è invece sostenibile che il ricongiungimento familiare diventi un canale d’immigrazione permanente, scollegato dalla capacità economica del richiedente e dalle possibilità d’integrazione dei familiari ricongiunti.

L’unità familiare resta un principio importante, ma deve essere conciliata con gli interessi del Paese, la sostenibilità finanziaria e la capacità d’integrazione. Chi chiede di far venire familiari in Svizzera deve dimostrare di poterli mantenere senza dipendere dall’assistenza sociale e di garantire condizioni favorevoli all’integrazione.

Il diritto vigente prevede già i principi richiesti dall’autore della mozione. La legislazione in materia di stranieri esige che chi domanda il ricongiungimento familiare disponga di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento dei famigliari ricongiunti e non percepisca alcuna prestazione di aiuto sociale o complementare (art. 42-45 e 85c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Queste condizioni valgono per il ricongiungimento familiare con persone con permesso di domicilio, permesso di dimora, permesso di soggiorno di breve durata o ammissione provvisoria. L’unica eccezione è costituita dal ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o UE/AELS che esercitano un’attività lucrativa. I cittadini UE/AELS che non esercitano un’attività lucrativa beneficiano di un diritto di soggiorno soltanto se possono dimostrare, tra le altre cose, di disporre di mezzi finanziari sufficienti per sé stessi e i loro famigliari (art. 24 Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681]).

Il rischio concreto di una futura dipendenza dall’aiuto sociale è un criterio già considerato nella giurisprudenza e quindi nella prassi: al momento del rilascio del permesso occorre infatti formulare una previsione a lungo termine sulla probabile evoluzione della situazione finanziaria degli interessati (p. es. sentenza del Tribunale federale 2C_648/2023 dell’8 ottobre 2024, consid. 4.1).

Il diritto al ricongiungimento familiare mira già oggi a evitare un onere per l’assistenza sociale. I criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI si applicano sia al rilascio che al rinnovo dei permessi previsti dal diritto degli stranieri. Se i requisiti economici o d’integrazione non sono adempiuti, il diritto in materia di stranieri prevede conseguenze, in particolare il non rinnovo o la revoca in caso di dipendenza dall’aiuto sociale e la retrogradazione in una categoria inferiore (art. 62 e 63 LStrI). È inoltre possibile concludere un accordo d’integrazione. Il Consiglio federale persegue inoltre diversi approcci volti a promuovere l’integrazione professionale delle persone giunte nel quadro di un ricongiungimento familiare.

Il mercato del lavoro è il principale motore dell’immigrazione in Svizzera. Una quota considerevole dei ricongiungimenti familiare risulta infatti da soggiorni autorizzati nel quadro dell’immigrazione di manodopera, soprattutto nel caso dei cittadini UE/AELS.

Per questi motivi il Consiglio federale propone di respingere la presente mozione. È tuttavia disposto a esaminare in maniera approfondita le condizioni per il ricongiungimento familiare. Propone pertanto di accogliere il postulato Fässler 26.3892 «Limitare lo sproporzionato ricongiungimento familiare da Paesi terzi».

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.