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26.3709MozioneEDIpendente

Prodotti fitosanitari omologati in Svizzera. Tasse più eque per rafforzare la loro competitività

depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

EconomiaAmbienteAgricoltura

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Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell’USAV), in particolare l’articolo 24c, al fine di garantire una maggiore equità nel regime di tasse applicabile alle diverse procedure di omologazione. Dovrà in particolare aumentare le tasse riscosse per il trattamento delle domande di omologazione di prodotti fitosanitari già omologati in uno Stato membro dell’Unione europea e corrispondenti a un prodotto fitosanitario già omologato in Svizzera.

In seguito alla revisione dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV, entrata in vigore il 1° dicembre 2025, le tasse relative alle domande di omologazione ordinaria possono arrivare fino a 20 000 franchi. Al contrario, il trattamento di una domanda relativa a un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’Unione europea e corrispondente a un prodotto già omologato in Svizzera costa soltanto 200 franchi.

Una tale differenza appare difficilmente giustificabile. I prodotti in questione, infatti, beneficiano già dei lavori di ricerca condotti e degli investimenti effettuati dalle aziende che hanno ottenuto l’omologazione iniziale e sono, per di più, soggetti a tasse nettamente inferiori.

Nella sua risposta all’interpellanza 24.3995, il Consiglio federale riconosce che ai prodotti omologati in Svizzera si applicano requisiti più severi. Questa situazione crea già uno svantaggio concorrenziale per le aziende che investono nello sviluppo e nell’omologazione di nuove soluzioni nel nostro Paese. È opportuno evitare di accentuare ulteriormente tale svantaggio con un regime di tasse iniquo.

La Strategia per una protezione sostenibile delle colture 2035 nonché l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 22.441 nella legge sull’agricoltura mirano a favorire l’accesso a prodotti moderni, efficaci e più sostenibili. Un regime di tasse che penalizza l’omologazione ordinaria in Svizzera è in contrasto con questo obiettivo e scoraggia le aziende dal far omologare i propri prodotti sul mercato svizzero.

È quindi necessario ripristinare condizioni quadro equilibrate al fine di preservare l’innovazione, mantenere un’offerta sufficiente di prodotti fitosanitari e rafforzare in modo sostenibile la produttività dell’agricoltura svizzera.

Viene riscosso un emolumento per coprire i costi amministrativi generati da una persona che occasiona una decisione o domanda una prestazione da parte dell’Amministrazione federale (art. 2 dell’ordinanza generale sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). Secondo l’articolo 4 OgeEm, gli emolumenti devono essere stabiliti in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa interessata.

A differenza di una tassa, un emolumento non può quindi essere maggiorato allo scopo di sostenere un’attività economica nazionale; deve essere limitato a coprire i costi effettivamente generati.

Inoltre, il Consiglio federale sottolinea che i prodotti fitosanitari oggetto della mozione sono già stati sottoposti a una valutazione approfondita in uno Stato membro dell’Unione europea. Questa procedura iniziale comporta generalmente costi di omologazione più elevati rispetto a quelli applicati in Svizzera, a seguito della portata delle analisi effettuate in questa fase.

Infine, ricorda che il legislatore ha chiaramente espresso la volontà di agevolare l’accesso al mercato svizzero per i prodotti fitosanitari già autorizzati in uno Stato membro dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di semplificare e accelerare le procedure, nonché di evitare inutili oneri amministrativi nei casi in cui la sicurezza e l’efficacia del prodotto siano già state accertate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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