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Gli Stati dell'UE e dell'AELS rispettano veramente "gli stessi principi di controllo delle esportazioni della Svizzera"?
depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Il 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha deciso di aggiornare, con effetto dal 1° luglio 2026, l’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico, l’allegato 7 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego e l’allegato 34 dell’ordinanza sull’Ucraina, con l’obiettivo di estendere a tutti gli Stati membri dell’UE e dell’AELS le relative agevolazioni in materia di controllo delle esportazioni.
1. A quanto pare, gli Stati in questione «rispettano gli stessi principi di controllo delle esportazioni della Svizzera».
a) Quale di questi Stati nega, come la Svizzera, le autorizzazioni per l’esportazione verso l’Ucraina di beni figuranti in una delle 22 «munition lists» previste dall’Accordo di Wassenaar? Quale di questi Stati, come la Svizzera, applica anche all’Ucraina le misure coercitive imposte dall’UE nei confronti della Russia?
b) Quale di questi Stati prevede, come la Svizzera, di non concedere neanche in futuro autorizzazioni a un Paese amico che sia stato vittima di una guerra di aggressione contraria al diritto internazionale, sebbene l’articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite sancisca, in tal caso, un legittimo diritto di difesa individuale e collettiva?
c) Alla luce di quanto esposto, come giunge il Consiglio federale alla conclusione che gli Stati elencati negli allegati «rispettano gli stessi principi di controllo delle esportazioni della Svizzera»?
2. Le seguenti operazioni di esportazione sono conformi ai «principi di controllo delle esportazioni» della Svizzera?
a) La Francia nel 2024 ha fornito al Libano 20 veicoli corazzati ruotati da trasporto truppe VAB-VTT, mentre all’Armenia ha fornito, nel 2023, 24 veicoli corazzati da trasporto truppe Bastion APC e, nel 2022, quattro sistemi radar per la sorveglianza dello spazio aereo Ground Master-400.
b) La Romania ha fornito all’Ucraina, nel 2024, un sistema di difesa antiaerea Patriot-3, comprensivo di 80 missili antibalistici MM-104 PAC-2 e 10 MIM-104 PAC-3 e, nel 2023, 20 veicoli corazzati TAB-71.
c) La Bulgaria nel 2023 ha fornito alla Nigeria 75 mortai 2811 da 120 mm, mentre nel 2022 ha fornito all’Iraq 10 carri armati T-72M1 e all’Uganda 31 carri armati T-55.
d) La Slovacchia nel 2020 ha fornito all’Arabia Saudita 42 mortai M-12 da 120 mm e all’Angola 30 missili terra-aria 3M9.
e) La Slovenia nel 2016 ha fornito alla Serbia due sistemi radar per il controllo dello spazio aereo TPS-70.
In tutti questi casi il Consiglio federale avrebbe potuto negare l’autorizzazione all’esportazione. Si può parlare in proposito di «stessi principi in materia di controllo delle esportazioni»?
3. Qualora la revisione della legge sul materiale bellico fosse approvata in fase di votazione referendaria, il Consiglio federale autorizzerebbe il trasferimento di materiale bellico svizzero a uno dei Paesi destinatari menzionati nelle domande 1 e 2?
Parere del Consiglio federale
Gli Stati dell’UE e dell’AELS rispettano gli stessi principi di controllo delle esportazioni applicati dalla Svizzera. La posizione comune 2008/944/PESC costituisce il fondamento della politica dell’UE in materia di esportazioni di armi, al quale anche la Norvegia e l’Islanda aderiscono in ampia misura. Sebbene ogni decisione in materia di esportazione venga presa caso per caso nell’ambito della sovranità nazionale, gli Stati si impegnano ad applicare otto criteri fondamentali. I primi quattro vietano l’esportazione di armi in caso di violazione degli embarghi previsti dal diritto internazionale, in presenza di un rischio concreto di repressione interna o di gravi violazioni dei diritti umani, nonché in caso di prevedibile inasprimento dei conflitti armati in corso e delle tensioni regionali. Gli altri quattro criteri mirano a tutelare gli interessi in materia di sicurezza degli alleati, a valutare il comportamento generale del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolare nella lotta al terrorismo, a ridurre al minimo il rischio di uno sviamento illegale verso utenti finali non autorizzati e a verificare che la spesa militare sia proporzionata allo sviluppo economico. Questo sistema garantisce il rispetto di valori etici condivisi nel settore delle esportazioni. La Svizzera e gli Stati dell’UE e dell’AELS fondano quindi le loro decisioni in materia di autorizzazione su elenchi di controllo armonizzati per i beni strategici. Tali elenchi derivano dalle decisioni prese nel quadro dei quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni: il Gruppo dei fornitori nucleari, il Regime di controllo della tecnologia missilistica, il Gruppo Australia e l’Accordo di Wassenaar.
Domanda 1: per quanto riguarda l’esportazione di materiale bellico dalla Svizzera, le autorità preposte alle autorizzazioni decidono in merito alle domande relative ad affari con l’estero sulla base dei criteri pertinenti previsti dalla legislazione svizzera sul materiale bellico, che prevede l’obbligo di non rilasciare autorizzazioni contrarie al diritto internazionale, agli impegni internazionali o ai principi della politica estera svizzera. Questa prassi è conforme ai principi degli Stati dell’UE e dell’AELS. A differenza degli Stati non neutrali, la Svizzera è vincolata dal diritto internazionale al rispetto del diritto della neutralità.
Domanda 2: la definizione delle modalità concrete di controllo delle esportazioni in conformità ai criteri fondamentali già menzionati è di competenza dei singoli Stati e può variare da un Paese all’altro. In quanto depositaria delle Convenzioni di Ginevra e forte della sua tradizione umanitaria, la Svizzera assume il ruolo di portavoce dei valori e del diritto internazionale umanitario. Deve inoltre tenere conto della neutralità. Ne consegue che, rispetto agli Stati che allineano i propri sistemi di controllo delle esportazioni ai suddetti valori condivisi, la Svizzera applica talvolta criteri di autorizzazione più severi. Ad esempio, vieta l’esportazione di materiale bellico verso Paesi che violano gravemente e sistematicamente i diritti umani, mentre la posizione comune dell’UE prevede un approccio basato sul rischio.
Domanda 3: anche dopo l’entrata in vigore della revisione della legge federale sul materiale bellico (LMB) – se questa verrà approvata nella votazione di novembre 2026 – le autorità svizzere preposte alle autorizzazioni continueranno a prendere le loro decisioni caso per caso sulla base dei criteri pertinenti previsti dalla legislazione svizzera sul materiale bellico. In virtù della nuova facoltà di deroga, il Consiglio federale potrebbe in futuro discostarsi dai criteri di autorizzazione stabiliti dall’articolo 22a LMB qualora sussistano circostanze eccezionali e se necessario per tutelare gli interessi della Svizzera in materia di politica estera o di sicurezza. Inoltre, anche in caso di applicazione della facoltà di deroga, le domande relative ad affari con l’estero potrebbero essere autorizzate unicamente se non ledono il diritto internazionale, i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali contratti.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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