Parlamento / Oggetti / 26.3715
Ore supplementari. Il lavoro a tempo parziale è diventato una variabile di aggiustamento a titolo gratuito?
depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (09.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Nelle sue recenti risposte in cui motiva il respingimento della mozione 26.3188, il Consiglio federale si è trincerato dietro il Codice delle obbligazioni (CO) per affermare che i lavoratori a tempo parziale sono tutelati. Alla luce della realtà sul campo, la sua argomentazione rivela tuttavia un discorso ambivalente.
In primo luogo, il Consiglio federale riconosce che, secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), la quota di ore supplementari non compensate è più elevata per i lavoratori con un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento. Questo gruppo, composto prevalentemente da donne, subisce quindi uno sfruttamento mirato. Eppure, il governo conclude che non occorre cambiare nulla.
In secondo luogo, il Consiglio federale afferma che le ore supplementari sono retribuite con un supplemento del 25 per cento (art. 321c CO) e invoca le «regole della buona fede» per tutelare i genitori. Tuttavia, omette di precisare che la legge autorizza la soppressione di tale supplemento mediante un semplice «accordo scritto». Nei settori precari, questa soppressione è una clausola standard imposta al momento della firma del contratto. Di fronte a un rapporto di subordinazione, la «buona fede» è un’illusione: il lavoratore precario non ha il potere di rifiutare questa flessibilità a titolo gratuito.
• Lo stesso Consiglio federale constata, dati alla mano, che i lavoratori con un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento sono quelli che accumulano il maggior numero di ore non compensate. Come giustifica politicamente il proprio rifiuto di adeguare la legge di fronte a questa precarietà comprovata?
• Il Consiglio federale riconosce che la possibilità di annullare il supplemento del 25 per cento mediante «accordo scritto» (art. 321c cpv. 3 CO) è diventata, nei settori a basso reddito, uno strumento sistemico che consente di imporre ai lavoratori una flessibilità a titolo gratuito?
• Il Consiglio federale si impegna a incaricare l’UST di pubblicare regolarmente dati disaggregati (per settore, sesso e tasso di occupazione) sul volume esatto delle ore supplementari corrisposte senza supplemento in Svizzera?
Parere del Consiglio federale
1. Le statistiche menzionate nella risposta del Consiglio federale alla domanda 26.7374 si riferiscono alle ore supplementari non compensate con tempo libero e non prestate nell’ambito di orari di lavoro variabili. Dalle statistiche non è possibile dedurre se tali ore siano state retribuite con o senza supplemento. Il Consiglio federale ha già ribadito che una madre o un padre a tempo parziale può essere tenuto a prestare ore supplementari solo se le circostanze lo esigono e se le norme della buona fede consentono di richiederlo (art. 321c cpv. 1 del Codice delle obbligazioni; CO, RS 220). Queste condizioni si applicano a tutti i lavoratori. Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio federale ritiene che la normativa attuale offra una protezione sufficiente e che non sia necessario adeguare la legislazione. Inoltre, non vi sono dati empirici sulla retribuzione (con o senza supplemento) delle ore supplementari.
2. La possibilità prevista dall’articolo 321c capoverso 3 CO di derogare al supplemento del 25 per cento per la retribuzione delle ore supplementari rientra nell’ambito della libertà contrattuale, che prevale nel diritto del lavoro. Il modello di contratto menzionato prevede, in linea di principio, una durata del lavoro fissa e offre, a questo proposito, una maggiore prevedibilità per i lavoratori rispetto ad altre forme di lavoro flessibile, tra cui ad esempio orari di lavoro variabili fissati unilateralmente dal datore di lavoro. Il Consiglio federale non dispone di elementi che mostrino un utilizzo della disposizione in questione per imporre ai lavoratori una flessibilità a titolo gratuito, in particolare nei settori a basso reddito.
3. Il Consiglio federale ritiene che la normativa attuale offra un quadro sufficiente per i lavoratori a tempo parziale. Se si volesse comunque disporre di dati supplementari, si potrebbe adattare di conseguenza il questionario della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), che costituisce la fonte dei dati pubblicati sul volume delle ore supplementari. Un eventuale adattamento del questionario andrebbe tuttavia verificato sotto il profilo della fattibilità e della qualità delle risposte.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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