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26.3716InterpellanzaWBFpendente

Ore supplementari. Le lavoratrici impiegate nel settore della vendita sono state abbandonate dalla legge sul lavoro?

depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (09.09.2026)

Questioni socialiOccupazione e lavoroDiritto civile

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Per giustificare il respingimento della mozione 26.3188 volta a tutelare meglio il lavoro a tempo parziale, il Consiglio federale ricorre alla legge sul lavoro (LL). Tuttavia, la sua interpretazione teorica di questa legge nasconde gravi disparità di trattamento, in particolare nei settori precari.

Da un lato, il Consiglio federale definisce «accettabile» l’applicazione dell’articolo 13 LL, che impone al personale di vendita di effettuare fino a 60 ore di lavoro straordinario all’anno senza alcun supplemento salariale obbligatorio. In questo settore, fisicamente impegnativo, a basso reddito e composto prevalentemente da donne, viene quindi imposta legalmente una settimana e mezza di lavoro in più a titolo gratuito.

Dall’altro, il Consiglio federale cita l’articolo 36 LL sostenendo che un genitore può essere occupato in un lavoro straordinario solo con il suo consenso. Omette tuttavia un’enorme zona grigia giuridica: questa protezione si applica solo oltre la durata massima lavorativa di 45 o 50 ore. Ciò significa che a una madre impiegata al 40 per cento può essere imposto di prestare decine di ore supplementari alla settimana in nome del Codice delle obbligazioni, senza che scatti in alcun momento la protezione dei genitori prevista dalla legge sul lavoro.

• In nome di quale equità sociale e di quale considerazione per la salute dei lavoratori il Consiglio federale ritiene pubblicamente «accettabile» imporre al personale del commercio al dettaglio 60 ore di lavoro straordinario all’anno senza supplemento salariale (art. 13 LL)?

• Il Consiglio federale riconosce che la protezione dei genitori prevista all’articolo 36 LL è in gran parte inefficace per il lavoro a tempo parziale, dato che una persona che lavora al 40 per cento può subire notevoli aumenti del tempo di lavoro senza mai raggiungere la soglia legale di 45 o 50 ore oltre la quale potrebbe scattare il suo diritto di rifiuto?

1. Come spiegato dal Consiglio federale nella risposta alla domanda 26.7372, il legislatore è partito dal presupposto che, per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore, l’obbligo di prestare lavoro straordinario potesse essere giustificato in particolare in considerazione dei benefici di cui godono i dipendenti, come per esempio quello di potersi assentare brevemente per affari personali senza decurtazione dello stipendio (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno del disegno di legge sul lavoro, FF 1960 II 1313, in particolare pag. 1376). La disposizione relativa al lavoro straordinario senza supplemento salariale non si applica solo al personale del commercio al dettaglio, ma anche al personale d’ufficio, agli impiegati tecnici e ad altre categorie di lavoratori.

2. Le ore che superano la durata contrattuale concordata ma che rimangono al di sotto della soglia legale di 45 o 50 ore sono considerate ore supplementari e sono disciplinate dall’articolo 321c del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). In questo contesto, anche i lavoratori a tempo parziale godono di determinati diritti: ad esempio, una persona occupata al 40 per cento può essere tenuta a prestare ore supplementari solo se le circostanze lo esigono e se le norme della buona fede consentono di richiederlo (art. 321c cpv. 1 CO). I lavoratori con responsabilità familiari possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso, affinché possano adempiere ai propri obblighi. Se lo richiedono, questi lavoratori hanno inoltre diritto a una pausa pranzo di almeno un’ora e mezzo (art. 36 cpv. 1 e 2 LL). Il diritto di rifiutare il lavoro straordinario ai sensi della LL si applica tuttavia solo quando viene superata la durata massima della settimana lavorativa.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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