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Crediti COVID-19. Applicazione della giurisprudenza federale e perseguimento del loro ottenimento fraudolento
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
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Testo depositato
Durante il COVID-19, la Confederazione ha concesso crediti d’emergenza garantiti dallo Stato a migliaia di imprese. In certi casi sono emersi sospetti di ottenimento fraudolento dei crediti mediante dichiarazioni false relative al pregiudizio economico subìto o all’utilizzo conforme dei fondi, con conseguenti danni per le cooperative di fideiussione e, indirettamente, per la Confederazione.
Il Tribunale federale (TF) ha chiarito la materia con la sentenza nel cosiddetto «caso argoviese» (DTF 151 IV 113), stabilendo che solo le false indicazioni sulla cifra d’affari costituiscono il reato di falsità in documenti, mentre che dichiarazioni non vere sul pregiudizio economico o sull’utilizzo dei fondi non adempiono tale fattispecie. Questa distinzione è stata confermata nella successiva sentenza sul «caso solettese» (DTF 151 IV 201). Tuttavia, entrambe le sentenze precisano anche che false dichiarazioni sul pregiudizio economico e sull’utilizzo dei fondi possono comunque costituire una truffa, se chiaramente dimostrabile attraverso la contabilità o altri documenti aziendali.
Vi è ora notizia che nella prassi tale giurisprudenza potrebbe essere stata fraintesa, portando all'archiviazione di casi per i quali non vi erano false indicazioni sulla cifra d’affari, senza che sarebbe però stato verificato se ve ne fossero invece sul pregiudizio economico o sull’utilizzo dei fondi tali da comunque costituire il reato di truffa o, per lo meno, quello di cui all'art. 25 della Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, il quale prevede una punibilità indipendente e un termine di prescrizione di sette anni.
Il rischio che procedimenti non gestiti in base a tali principi cadano in prescrizione è concreto e, ora, anche imminente.
Si chiede pertanto al Consiglio federale:
• È a conoscenza del numero di procedimenti relativi a crediti COVID-19 archiviati in seguito a una possibile errata interpretazione di detta giurisprudenza del TF?
• Se sì, può indicarne il numero e l’ammontare complessivo dei danni finanziari che ne sarebbero derivati o che ne deriverebbero?
• Ritiene che la giurisprudenza del TF sul perseguimento penale dell'ottenimento fraudolento dei crediti COVID-19 sia oggi applicata in modo uniforme dalle autorità cantonali?
• Ritiene che l’art. 25 LFiS-COVID-19 sia applicato in misura sufficiente per evitare che casi di abuso cadano in prescrizione?
Parere del Consiglio federale
Nell’ambito della lotta contro gli abusi legati ai crediti COVID-19, da giugno 2020 è in vigore un piano di controllo (https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/06/687271208-Prüfkonzept_COVID-Kredite-23.06.2020_FR.pdf). Le modalità di attuazione non sono cambiate: secondo questo piano, tutti i crediti COVID-19 sono sottoposti a verifica e tutti i casi sospetti di abuso, compreso l’uso illecito dei fondi, vengono chiariti. Se gli indizi di abuso risultano sufficienti, si avviano procedimenti penali.
1.–3. A causa del numero considerevole di procedimenti penali relativi ai crediti COVID-19 in corso o conclusi entro fine giugno 2026 (complessivamente 6267), risulta relativamente complesso effettuare analisi giuridiche dettagliate caso per caso. Il Consiglio federale non è tuttavia a conoscenza di alcun problema specifico relativo all’archiviazione di procedimenti penali in seguito a una possibile interpretazione errata di detta giurisprudenza del Tribunale federale. Non è quindi in grado di indicare il numero di procedimenti interessati né l’ammontare del potenziale danno risultante. Non dispone nemmeno di elementi che gli consentano di ritenere che la giurisprudenza del Tribunale federale in questione non sia applicata in modo uniforme dalle autorità giudiziarie cantonali. Tuttavia, in linea generale, per quanto riguarda i casi conclusi in seguito a una denuncia penale, il Consiglio federale rileva comunque un’elevata percentuale di condanne penali, superiore al 65 per cento, che raggiunge addirittura il 73 per cento se si tiene conto dei casi di riparazione.
4. Conformemente al messaggio relativo alla legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (LFiS-COVID-19; RS 951.26) (FF 2020 7427, in particolare pag. 7477), il Consiglio federale ricorda che i reati penali definiti nel Codice penale (CP; RS 311.0), quali ad esempio la truffa (art. 146 CP) o la falsità in documenti (art. 251 CP), prevalgono sull’articolo 25 LFiS-COVID-19. Nella pratica, tuttavia, nulla dimostra che l’articolo 25 LFiS-COVID-19 non venga applicato in misura sufficiente dalle autorità penali e che tale eventuale inadempienza possa portare a casi di abuso prescritti. Le organizzazioni che concedono fideiussioni così come il loro mandatario nell’ambito della lotta contro gli abusi legati ai crediti COVID-19, ossia lo studio legale Kellerhals Carrard, dimostrano del resto una particolare attenzione riguardo ai termini di prescrizione e adottano le misure necessarie per evitarla.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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