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26.3737MozioneEJPDpendente

Nuovi centri islamici, luoghi di culto musulmani e moschee. Controllo di sicurezza dei responsabili

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica di sicurezzaCultura

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare disposizioni legislative contenenti misure volte ad aumentare la sicurezza dei Comuni politici e dei loro abitanti, garantendo maggiore trasparenza per quanto riguarda la costruzione di nuovi luoghi di culto musulmani, moschee e altri centri islamici sul loro territorio. Prima di autorizzare le domande di costruzione di nuovi luoghi di culto musulmani, moschee e altri centri islamici, le autorità comunali devono disporre di una documentazione esaustiva sui responsabili e sui finanziatori. Queste informazioni includono in particolare valutazioni di servizi delle attività informative, controlli di sicurezza e verifiche di solvibilità nonché analisi della provenienza dei finanziamenti.

Stati esteri come la Turchia, i Paesi del Golfo o l’Arabia Saudita investono milioni per finanziare la diffusione di forme radicali di Islam contrarie all’ordinamento liberale e democratico della Svizzera. Quando enti, privati, associazioni o altri gruppi legati a finanziatori stranieri e all’Islam politico radicale intendono costruire centri islamici o moschee in Svizzera, il Comune in questione deve disporre di tutte le informazioni necessarie sui richiedenti.

I Comuni interessati devono essere informati se i servizi delle attività informative forniscono informazioni importanti (in particolare analisi dei rischi e documentazione dei flussi finanziari) che facciano prevedere, ad esempio, un pericolo per la sicurezza pubblica oppure opinioni o concezioni religiose estremiste.

Da anni il Servizio delle attività informative della Confederazione ritiene che il terrorismo jihadista e l’Islam politico costituiscano una delle principali minacce per la sicurezza interna. Attualmente non rileva una minaccia sistematica analoga da parte di altre comunità religiose.

Il 12 settembre 2024 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 24.3473 «Subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione in Svizzera», presentato dalla sua Commissione della politica di sicurezza, che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione. Il Consiglio federale esaminerà se e quali misure sono opportune. Come già indicato nel parere del 19 febbraio 2025 relativo alla mozione Quadri 24.4554 «Vietare i finanziamenti esteri delle moschee e dei luoghi di culto islamici», sarebbe sbagliato decidere misure legislative prima dell’adempimento del mandato d’esame conferito dal Consiglio nazionale e della presentazione del rapporto del Consiglio federale alle Camere federali.

Peraltro, nell’ambito della procedura di autorizzazione per la costruzione di locali di culto, i Cantoni, cui spetta garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sul loro territorio, possono già imporre, nel rispetto dei diritti fondamentali, condizioni in materia di sicurezza.

Eventuali misure dovrebbero essere conformi alla Costituzione federale (Cost.; RS 101). Norme riguardanti soltanto i luoghi di culto musulmani violerebbero il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Per emanare disposizioni legislative la Confederazione dovrebbe inoltre essere abilitata a legiferare in virtù della Costituzione. Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete tuttavia ai Cantoni (art. 72 cpv. 1 Cost.). Nel settore della sicurezza interna la Confederazione può legiferare solo se sussistono minacce all’esistenza o al funzionamento dello Stato. Per quanto riguarda le «valutazioni di servizi delle attività informative» auspicate dall’autrice della mozione, va rilevato che l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121) circoscrive volutamente i compiti del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), limitati a individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rappresentate dal terrorismo (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 LAIn), dallo spionaggio (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 2 LAIn), dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 3 LAIn), da attacchi a infrastrutture critiche (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 4 LAIn) e dall’estremismo violento (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 LAIn). Al riguardo occorre rinviare anche al messaggio concernente la modifica della legge federale sulle attività informative, adottato dal Consiglio federale il 28 gennaio 2026 (FF 2026 394), che propone di estendere le possibilità del SIC di acquisire informazioni presso intermediari finanziari e di conferirgli nuove competenze in materia di estremismo violento se sussistono un legame con i compiti summenzionati e minacce gravi e concrete per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il Consiglio federale non ritiene opportuno ampliare ancor più i compiti del SIC permettendogli, come chiede l’autrice della mozione, di effettuare «valutazioni generali» sulla «sicurezza pubblica» generale o addirittura su «opinioni o concezioni religiose estremiste». Il SIC non deve essere impiegato per sorvegliare e giudicare opinioni e concezioni religiose.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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