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26.3739InterpellanzaVBSpendente

Dossier Mengele presso l’Archivio federale. Perché questa misteriosa smania di segretezza da parte del SIC?

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica nazionalePolitica di sicurezzaDiritti umani

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

• Il Consiglio federale mantiene la promessa fatta nel 1999, secondo cui accoglie con favore e sostiene un’inchiesta completa sulle presunte visite di Josef Mengele in Svizzera, purché «vengano a galla fatti nuovi»? Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui la comparsa di documenti finora sconosciuti soddisfa tale condizione?

• Per quale motivo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) si è inizialmente opposto alla divulgazione di questo dossier, anche in forma modificata (ad es. tramite anonimizzazione o oscuramento)?

• Il Consiglio federale manterrà la parola data e darà istruzioni al SIC affinché renda adeguatamente accessibili alla ricerca il relativo dossier e, se necessario, altri documenti?

Esistono indizi che inducono gli storici a ipotizzare che l’ex medico delle SS Josef Mengele, dopo la sua fuga in America Latina, possa aver visitato la Svizzera una o addirittura più volte. Le circostanze di queste possibili visite, così come la reazione delle autorità dell’epoca, non sono ancora state del tutto chiarite. Ciò è particolarmente urtante poiché con la sua fuga Mengele ha potuto sottrarsi per tutta la vita a un equo procedimento penale per i suoi crimini contro l’umanità.

All’epoca il Consiglio federale non era stato in grado di rispondere in via definitiva alle relative domande poste dal Parlamento (99.1042, 99.1033). Nella sua risposta a tali interventi, il Consiglio federale ha tuttavia dichiarato di essere «favorevole a una ricerca storica su questo soggetto» e di fornire il proprio appoggio in caso venissero «a galla fatti nuovi».

Nonostante ciò, il 23 febbraio 2026, il SIC ha respinto una richiesta di consultazione degli atti presentata da alcuni ricercatori. Come motivazione sono stati addotti «interessi di sicurezza pubblica» e la «protezione della personalità di terzi» (n. dossier 16.03.1911 (236:0) 831/17). Nel 1999 tali documenti non erano ancora noti alla ricerca. Secondo quando riportato dai media, sino al 2001, il dossier in questione del Ministero pubblico della Confederazione era introvabile. La decisione in questione è stata nel frattempo rivista. Tuttavia, alla luce del modo di procedere del SIC, sorgono alcune domande. La ponderazione degli interessi da parte del SIC appare sconcertante in considerazione dei crimini barbarici comprovati commessi da Mengele. Se necessario gli interessi di terzi degni di protezione potrebbero essere tutelati senza problemi mediante l’oscuramento senza bloccare completamente l’elaborazione storica.

1. Il Consiglio federale ribadisce la posizione espressa nel 1999, secondo cui accoglie favorevolmente e sostiene l’elaborazione storica di una possibile visita di Josef Mengele in Svizzera.

Condivide l’affermazione secondo cui la nuova situazione legata ai fatti emersi giustifica un’estensione del diritto di consultare il relativo dossier (E4320C#2001/55#2605* «Mengele Josef, 16.03.1911 (236:0) 831/17»). Tuttavia, questa posizione non è dovuta alla comparsa di documenti finora sconosciuti, ma piuttosto al chiarimento illustrato nella risposta alla domanda 2 secondo cui il dossier rientra nella decisione del Consiglio federale del 7 dicembre 2001. L’Archivio federale svizzero (AFS) ha pubblicato la relativa decisione del Consiglio federale (insieme a un’altra decisione correlata del 18 maggio 2004) in data 11 giugno 2026.

2. In quanto successore di diritto del Ministero pubblico, che ha redatto il dossier, e del Servizio di analisi e prevenzione, che lo ha consegnato all’AFS nel 2001, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è responsabile della valutazione delle richieste di consultare il dossier su Josef Mengele conservate presso l’AFS. Valutare tali richieste necessita di un’accurata ponderazione degli interessi della ricerca e dell’opinione pubblica legati alla consultazione di documenti come questi e degli interessi pubblici e privati esistenti legati alla protezione, come per esempio la tutela delle fonti e delle informazioni ricavate da servizi informazioni partner. Poiché non è possibile escludere con sufficiente sicurezza un eventuale pregiudizio di questi interessi e nemmeno un danno che, causato una volta, risulterebbe irreparabile, il SIC ha sinora attribuito la priorità agli interessi legati alla protezione, respingendo le richieste di consultare il dossier sulla base della legge federale sull’archiviazione (LAr; RS 152.1), sull’ordinanza relativa alla legge federale sull’archiviazione (OLAr; RS 152.11) e sulla legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121). Ha inoltre applicato anche la regolamentazione prevista dalla OLAr, che prevede di norma l’applicazione del termine di protezione a un intero dossier o affare.

Nella primavera del 2026, nell’ambito della procedura di ricorso menzionata nella motivazione dell’interpellanza, l’AFS ha informato il SIC, dopo avere effettuato i relativi accertamenti, che il dossier era già stato esaminato dalla Commissione Bergier e che rientra nella decisione del Consiglio federale del 7 dicembre 2001 (in particolare nel n. 4.4). Questa decisione incarica gli organi competenti di sfruttare appieno il margine di manovra dell’AFS per consentirne la consultazione e di adottare una pratica liberale per assicurare la consultazione dei documenti. Su questa base il SIC garantisce ora la consultazione del dossier a un pubblico il più esteso possibile, tutelando al contempo gli elementi tuttora sensibili tramite oscuramenti e condizioni mirati.

Il motivo del mancato riconoscimento dell’applicabilità di questa decisione in precedenza è strutturale: poiché non esistono elenchi o contrassegni che identifichino i dossier esaminati, è possibile infatti stabilire se un dossier rientri o meno nella decisione del Consiglio federale del 7 dicembre 2001 esclusivamente sulla base dell’indice delle fonti e delle osservazioni della Commissione Bergier. Per questo motivo, durante la valutazione delle richieste di consultazione presentate sinora, il SIC non era a conoscenza del fatto che il dossier fosse già stato esaminato dalla Commissione Bergier e che, di conseguenza, rientrasse nella decisione sopracitata.

3. Il Consiglio federale constata che il SIC ha già preso i provvedimenti del caso di propria iniziativa. Alla luce della nuova situazione iniziale il SIC rivedrà la sua decisione del febbraio 2026. La nuova decisione terrà conto sia della massima trasparenza possibile sia della necessaria protezione degli interessi di sicurezza che rimangono attuali.

Oltre a questo caso singolo, il SIC sta verificando la pratica che segue nel garantire la consultazione dei documenti archiviati in generale, coinvolgendo anche l’Archivio federale svizzero. Il SIC ha già comunicato le informazioni in merito con il suo comunicato stampa del 4 maggio 2026.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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