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Parlamento / Oggetti / 26.3742

26.3742InterpellanzaEJPDpendente

Per un dibattito fattuale sulla responsabilità delle multinazionali

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)

Politica europeaEconomiaDiritto internazionale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

1. È esatto che l’Unione europea (UE) non prevede più un diritto alla riparazione morale per le persone lese da multinazionali? Quali disposizioni sono previste dall’UE in materia di responsabilità in caso di violazione dell’obbligo di diligenza che gli Stati membri devono rispettare al momento della trasposizione della direttiva? Quali di queste disposizioni ha ripreso il Consiglio federale nel suo controprogetto?

2. È esatto che l’UE limita l’obbligo di diligenza ai fornitori diretti? In che cosa il controprogetto differisce dalle disposizioni dell’UE?

3. L’UE ha escluso il settore finanziario? Il controprogetto del Consiglio federale si distingue su questo punto dalle disposizioni dell’UE?

Le informazioni fornite dal Consiglio federale e le affermazioni di una parte del settore economico a volte divergono in misura notevole. Ciò rischia di creare confusione e ostacolare un dibattito democratico onesto.

Nel suo comunicato stampa sul controprogetto indiretto all’iniziativa popolare sulla gestione sostenibile delle imprese, il Consiglio federale indica di avere come obiettivo un’armonizzazione con le disposizioni in vigore nell’UE (direttiva «Omnibus»).

Alcune multinazionali in Svizzera ritengono che questo approccio vada sostenuto per motivi di competitività. Dal canto loro, le associazioni mantello dell’economia affermano invece che il progetto del Consiglio federale va oltre quanto previsto dall’UE. In particolare, nell’AGEFI del 27 maggio 2026 un rappresentante di Economiesuisse ha dichiarato che l’UE ha abolito la responsabilità civile armonizzata, limitato gli obblighi di diligenza ai fornitori diretti ed esentato il settore finanziario.

Affinché il dibattito politico sia corretto, e quindi basato su fatti accertati, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande poste.

1. La direttiva dell’Unione europea (UE) del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, «CSDDD») prevedeva originariamente un regime armonizzato in materia di responsabilità civile. La direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 (la cosiddetta «direttiva Omnibus») ha modificato le disposizioni dell’articolo 29 CSDDD sulla responsabilità civile, in particolare rinunciando ad armonizzare a livello europeo il regime della responsabilità civile.

Al momento di trasporre la direttiva, gli Stati membri sono quindi liberi di decidere come disciplinare la responsabilità civile. Devono attuare la CSDDD entro l’estate 2028; non è escluso che alcuni riprendano norme già previste nella loro legislazione interna.

Gli Stati membri devono assicurare che qualora un’impresa sia tenuta responsabile di non aver adempiuto gli obblighi relativi al dovere di diligenza e tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento (cfr. considerando 49 della direttiva Omnibus, terzo periodo e art. 29 par. 2 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus). La responsabilità delle imprese per i danni causati non è stata dunque abolita. Per contro, la CSDDD non prevede più l’obbligo di introdurre una norma di responsabilità uniforme a livello europeo, bensì lascia l’impostazione concreta agli Stati membri, tranne che per i punti disciplinati esplicitamente nella direttiva. Inoltre la CSDDD, anche nella versione modificata dalla direttiva Omnibus, continua a prevedere prescrizioni relative ai termini di prescrizione, alle spese processuali e alla divulgazione delle prove.

Il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare sulla gestione sostenibile delle imprese che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 2 aprile 2026 prevede come variante principale una responsabilità per colpa in caso di violazione degli obblighi legali di diligenza. Contiene inoltre una variante che rinvia alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni in materia di responsabilità.

2. No. Gli obblighi di diligenza dell’UE verso i partner commerciali non si limitano ai fornitori diretti. Le procedure di dovuta diligenza basate sul rischio si estendono alla cosiddetta catena di attività dell’impresa, ossia a tutti i partner commerciali a monte e determinati partner commerciali a valle, che includono sempre anche i partner commerciali indiretti, nella misura in cui nei settori in questione sono più probabili effettivi o potenziali impatti negativi sui diritti umani o l’ambiente.

Il controprogetto indiretto del Consiglio federale posto in consultazione segue questo approccio. Prevede una procedura di dovuta diligenza basata sul rischio per i partner commerciali diretti e indiretti lungo la catena di attività e si orienta quindi alla versione vigente della CSDDD.

3. No. In linea di massima il settore finanziario sottostà come tutti gli altri settori alla CSDDD, anche nella versione modificata dalla direttiva Omnibus, se sono adempiute le condizioni generali di applicazione (valori soglia ecc.); non vi è quindi alcuna eccezione generale. La portata delle procedure di dovuta diligenza è tuttavia limitata dalla nozione di catena di attività della CSDDD, che prevede restrizioni per i partner commerciali a valle, ossia comprende solo la distribuzione, il trasporto e l’immagazzinamento, ma non include alcuna prestazione. Secondo l’interpretazione dell’UE, per le imprese finanziarie regolamentate la catena di attività non comprende i partner commerciali a valle che ricevono i loro servizi e prodotti. La direttiva si applica dunque solo alla parte a monte delle loro catene di attività (cfr. consid. 26 CSDDD). Di conseguenza, gli obblighi di diligenza delle imprese finanziarie hanno una portata pratica diversa da quella in altri settori.

Anche su questo punto il controprogetto indiretto del Consiglio federale si orienta alle prescrizioni europee e non prevede dunque un’eccezione generale per le imprese del settore finanziario. Come previsto dalla CSDDD, le procedure di dovuta diligenza si limitano alla catena di attività definita dalla legge e hanno quindi una portata limitata. Anche su questo punto il controprogetto indiretto non si discosta dalla normativa UE.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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