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La deregolamentazione dell'UE compromette i requisiti svizzeri?
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
• Il Consiglio federale come garantisce che le derrate alimentari e gli alimenti per animali derivati da piante NGT-1 non vengano immessi sul mercato non contrassegnati? Quali misure sono previste a tal fine?
• Il Consiglio federale come garantisce la disponibilità e l’applicazione di metodi tecnici di rilevamento per verificare la presenza di modificazioni del materiale genetico nei prodotti non contrassegnati importati dall’UE? Quali metodi di rilevamento vengono implementati a tal fine e qual è il loro grado di precisione?
• Il Consiglio federale come garantisce che i prodotti importati dall’UE siano controllati su tutto il territorio e in modo uniforme? Quale responsabilità incombe ai privati?
• Il Consiglio federale come garantisce che le derrate alimentari e gli alimenti per animali derivati da piante NGT-1 vengano adeguatamente verificati e autorizzati ai sensi della legge sull’ingegneria genetica?
• Il Consiglio federale come garantisce che gli agricoltori svizzeri abbiano ancora accesso a quantità sufficienti di sementi non geneticamente modificate?
• Il Consiglio federale come garantisce che il libero accesso a nuove varietà per l’ulteriore selezione (privilegio dei costitutori secondo la tutela delle varietà vegetali) non venga compromesso dalle piante NGT brevettate? Quanto è importante questo privilegio per la selezione vegetale in Svizzera?
• Il Consiglio federale come garantisce che i produttori svizzeri siano protetti dagli effetti negativi di contaminazioni accidentali e che possano continuare a fornire prodotti senza ricorrere a organismi geneticamente modificati?
Motivazione
Il 17 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato in ultima istanza un regolamento sulla deregolamentazione delle nuove tecniche genomiche per le piante, la quale avrà un forte impatto sulla Svizzera attraverso le importazioni di derrate alimentari e alimenti per animali.
La nuova regolamentazione suddivide le piante NGT in due categorie. La categoria NGT-1 comprende le piante che non contengono geni estranei e che presentano al massimo 20 modificazioni del materiale genetico per ogni sequenza codificante della proteina e per ogni copia di geni. In futuro, nell’UE, le piante NGT-1 saranno autorizzate a tempo indeterminato senza valutazione dei rischi e obbligo di etichettatura (a eccezione delle sementi).
Salvo poche eccezioni, in Svizzera non è consentito immettere sul mercato derrate alimentari e alimenti per animali geneticamente modificati. Per le eccezioni soggette a una procedura d’autorizzazione valgono l’obbligo di etichettatura e il principio di precauzione.
Sorgono quindi interrogativi per quanto riguarda la gestione delle derrate alimentari e degli alimenti per animali derivati da piante NGT-1, i quali potrebbero essere importati dall’UE senza dichiarazione ed etichettatura.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale ha elaborato, secondo l’articolo 37a capoverso 2 della legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (LIG; RS 814.91), un progetto di legge volto a introdurre un regime di autorizzazione basato sui rischi applicabile a piante ottenute mediante nuove tecniche di selezione (legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione). Il progetto è stato posto in consultazione fino al 9 luglio 2025. Il relativo messaggio dovrebbe essere trasmesso al Parlamento nel secondo semestre del 2027. Il Consiglio federale ritiene importante garantire che la nuova regolamentazione non comporti svantaggi competitivi per l’agricoltura svizzera.
1) In Svizzera, le derrate alimentari e gli alimenti per animali che sono organismi geneticamente modificati (OGM), li contengono o sono state ricavate da essi devono essere autorizzati e caratterizzati. Lo stesso vale per le derrate alimentari e gli alimenti per animali derivanti da piante ottenute da nuove tecniche genomiche (piante NGT-1), poiché, secondo il diritto vigente, anche queste sono considerate OGM. La nuova regolamentazione dell’Unione europea (UE) pone tuttavia delle difficoltà per le importazioni di derrate alimentari e alimenti per animali provenienti dall’UE. Il nuovo regolamento (UE) 2026/1388 entrerà in vigore a metà del 2028. Le piante NGT-1 che potrebbero essere coltivate nell’UE sono ancora in fase di sviluppo. Ci vorranno quindi ancora diversi anni prima che vengano coltivate nell’UE su larga scala e possano essere utilizzate come ingredienti nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali. Il Consiglio federale intende sfruttare questo periodo per elaborare soluzioni. Gli effetti del regolamento (UE) 2026/1388 sulla Svizzera saranno presi in considerazione nell’attuazione del mandato parlamentare.
2) Con i metodi di cui disponiamo oggi è possibile rilevare anche le più piccole modificazioni del materiale genetico. Tuttavia, questi metodi necessitano di informazioni sulle modificazioni genetiche, che non sono sempre disponibili nella prassi d’esecuzione. Per questo motivo, la Confederazione sostiene progetti che riguardano metodi di rilevamento realmente applicabili in questo contesto. Anche l’UE dovrà controllare le proprie importazioni e, nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, finanzia due progetti di ricerca dedicati allo sviluppo di metodi di rilevamento per i prodotti NGT.
3) e 4) I produttori e gli importatori devono garantire, nell’ambito del proprio controllo autonomo, il rispetto di tutte le disposizioni di legge. Per quanto riguarda gli OGM, ciò implica che i prodotti siano debitamente autorizzati e caratterizzati. I controlli sulle derrate alimentari sono di competenza delle autorità esecutive cantonali. Attualmente vengono effettuati controlli mirati in funzione dei rischi. Nell’UE verrà messa a disposizione una banca dati per le piante NGT-1 autorizzate, elaborata e aggiornata dalla Commissione europea. Oggi è spesso possibile tracciare i flussi delle merci nel settore delle derrate alimentari e degli alimenti per animali e, mediante queste informazioni, anche in futuro sarà possibile effettuare controlli mirati.
5) Attualmente, in Svizzera non vi sono piante geneticamente modificate autorizzate per la coltivazione. Per quanto riguarda le sementi e i tuberi-seme disponibili in Europa, gli OGM non rivestono un ruolo significativo. In Svizzera e nell’UE, le piante NGT-1 sono vietate nell’agricoltura biologica in quanto considerate OGM e anche altre certificazioni li escludono. L’interesse verso varietà ottenute senza ricorrere all’ingegneria genetica rimane invariato. L’accesso a sementi non geneticamente modificate dovrebbe pertanto rimanere garantito. Il Consiglio federale continuerà a monitorare le evoluzioni in merito e interverrà, se necessario.
6) Nell’ambito dell’elaborazione del progetto da porre in consultazione relativo alla legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, nonché dell’attuazione della mozione 22.3014 «Maggiore trasparenza in materia di diritti di brevetto nel settore della selezione vegetale» della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC) del Consiglio degli Stati, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha analizzato la situazione attuale. Il Consiglio federale ritiene che, in Svizzera, grazie ai diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non ci saranno ripercussioni negative dirette sulla selezione vegetale e sull’agricoltura e, con l’attuazione della mozione 22.3014, intende migliorare ulteriormente la trasparenza (cfr. www.ige.ch «Diritto e politica» > «Diritto dei brevetti» > «Revisione: Trasparenza nei brevetti nel settore della selezione vegetale» > «Selezione vegetale e brevetti»).
7) I produttori svizzeri devono essere protetti dagli effetti negativi di contaminazioni accidentali. A tal fine vengono effettuati controlli mirati per individuare eventuali contaminazioni da OGM. Lungo l’intera catena del valore svizzera, i produttori dispongono di strumenti efficaci per separare i flussi delle merci, così da prevenire contaminazioni accidentali (p. es. nel caso di ingredienti contenenti sostanze allergeniche) e garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle certificazioni (p. es. nella produzione biologica).
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
