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Condizioni quadro per la garanzia a lungo termine delle capacità di produzione di energia elettrica nel mercato elettrico parzialmente liberalizzato
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio degli Stati (10.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle condizioni quadro necessarie per garantire a lungo termine le capacità di produzione di energia elettrica attraverso misure volte a migliorare la sicurezza degli investimenti nel mercato dell’energia elettrica parzialmente liberalizzato, indipendentemente dal tipo di produzione o tenendo conto di tutte le sue forme. L’obiettivo è quello di individuare modalità con cui le attuali disposizioni in materia di promozione, diverse tra loro e a tempo determinato, possano essere sostituite da una normativa generale a lungo termine e senza limiti di durata, applicabile a tutte le forme di produzione di energia elettrica.
Motivazione
La costruzione di molti degli attuali impianti di produzione (centrali idroelettriche, centrali nucleari) è avvenuta nel periodo precedente all’apertura del mercato. In tale periodo, i gestori delle centrali elettriche potevano vendere la propria energia elettrica a un prezzo che garantiva loro la copertura dei costi. Gli investimenti nelle centrali elettriche erano quindi sicuri.
Da quando il mercato è stato parzialmente liberalizzato, questa sicurezza non esiste più. Solo i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che nel contempo, in qualità di fornitori finali, vendono direttamente la propria energia elettrica ai consumatori finali vincolati (con un consumo annuo fino a 100 MWh) possono e devono applicare prezzi a copertura dei costi. Questa norma, introdotta a tutela dei consumatori di energia elettrica, costituisce contemporaneamente anche una protezione per i produttori nei periodi in cui i prezzi sono bassi. Tuttavia, qualora il mercato dell’energia elettrica dovesse un giorno essere completamente liberalizzato, tale protezione verrebbe meno.
Nell’insieme ciò significa che, per gli investimenti in nuove centrali elettriche di qualsiasi tipologia e per quelli destinati alla ristrutturazione e al potenziamento di quelle esistenti, sussiste una grande incertezza riguardo all’andamento dei prezzi dell’energia elettrica sul libero mercato. I costruttori di centrali elettriche non possono più, come avveniva prima dell’apertura del mercato, scaricare semplicemente i propri costi sui prezzi dell’energia elettrica. Soprattutto nel caso delle centrali ad alta intensità di capitale, progettate per durare 20, 30, 40, 50 o più anni, ciò comporta grandi rischi, poiché nessuno può garantire che i prezzi di mercato a lungo termine saranno in grado di coprire i costi di investimento e di esercizio. Viceversa, questa situazione può anche essere vista come un’opportunità imprenditoriale, qualora i prezzi di mercato a lungo termine siano elevati e superiori ai costi di investimento e di esercizio.
Nell’ambito del loro mandato conformemente all’articolo 8 della legge sull’energia (LEne), spetta alla Confederazione e ai Cantoni garantire l’approvvigionamento di energia elettrica, creando condizioni quadro adeguate e collaborando con il settore energetico.
Per adempiere a tale mandato, occorre valutare condizioni quadro favorevoli volte a migliorare la sicurezza degli investimenti nell’attuale mercato dell’energia elettrica parzialmente liberalizzato. Fino al 2035 la sicurezza degli investimenti sarà garantita dalle misure di promozione previste dalla LEne. Per il periodo successivo, tuttavia, il rischio di investimento è elevato, come menzionato in precedenza. Pertanto, il programma di promozione dovrà essere sostituito da condizioni quadro che limitino tale rischio e ciò per qualsiasi tipo di produzione di energia elettrica, comprese le energie rinnovabili. Anche per queste ultime il quadro giuridico verrà meno a partire dal 2036. Occorre tuttavia abbandonare il concetto di «promozione»: in futuro, per tutti i tipi di produzione di energia elettrica, l’obiettivo dovrà essere la limitazione del rischio di investimento. Così facendo, da un lato sarà possibile stimolare e garantire in modo continuativo gli investimenti necessari nell’intero settore della produzione di energia elettrica. Dall’altro, le nuove condizioni quadro garantirebbero anche agli acquirenti di energia elettrica una maggiore certezza di pagare un prezzo dell’elettricità basato principalmente sui costi e quindi molto meno esposto alla volatilità del mercato.
Tra le possibili misure potrebbero esserci, ad esempio:
premio di mercato fluttuante con il «contract for difference»: in questo modello, ampiamente adottato e consolidato in molti Paesi europei, una volta realizzato un impianto di produzione, indipendentemente dalla sua tipologia, il produttore vende l’energia elettrica sul mercato. Lo Stato negozia con il produttore, sulla base dei costi di investimento, un prezzo per kWh o MWh, il cosiddetto prezzo di costo. Se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di costo, al produttore, in qualità di gestore dell’impianto di produzione di energia elettrica, viene rimborsata la differenza rispetto al prezzo di costo concordato, attingendo dal Fondo per il supplemento rete. Se invece il prezzo di mercato è superiore al prezzo di costo, il produttore, in qualità di gestore, versa la differenza al Fondo. Questo modello è già parzialmente in vigore. Occorrerebbe chiarire in che modo estendere questo modello in modo capillare all’intera produzione di energia elettrica e quali conseguenze ciò avrebbe per la sicurezza dell’approvvigionamento, l’andamento dei prezzi dell’energia elettrica e l’utilizzo del Fondo. Si dovrebbe inoltre stimare a quanto ammonterebbero i costi di produzione per ogni tipo di produzione di energia elettrica (in particolare: quelle idroelettrica, fotovoltaica, eolica e nucleare), anche in funzione della durata di esercizio di un impianto;
power purchase agreement: occorre illustrare quali condizioni quadro sarebbero necessarie per favorire la stipula di un maggior numero di contratti di acquisto di energia a lungo termine tra acquirenti e produttori di energia elettrica (PPA) e quale contributo tali contratti potrebbero dare alla promozione degli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica;
long-term contracts (LTC): è necessario definire condizioni quadro adeguate che consentano la stipula di contratti di acquisto a lungo termine tra le organizzazioni dei distributori finali e i produttori di energia elettrica («long-term contracts LTC»), in particolare anche alla luce del diritto in materia di concorrenza e di appalti pubblici.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Proposta del Consiglio federale
Accogliere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
