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26.3753InterpellanzaEDIpendente

Evoluzione dei prezzi dei medicamenti a carico dell'AOMS (1)

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Salute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Secondo informazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica, nel 2024 i medicamenti hanno rappresentato, con oltre 9,2 miliardi di franchi, la seconda maggiore voce di spesa dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Negli ultimi dieci anni i costi per medicamenti sono aumentati del 50 per cento, in particolare a causa di nuovi prodotti costosi per il trattamento del cancro, di malattie rare, del diabete e del sovrappeso. Anche l’innovazione ha un ruolo importante in questa evoluzione.

È stato constatato che il consumo di medicamenti aumenta sempre di più. Stando all’Indagine sulla salute in Svizzera dell’Ufficio federale di statistica, nel 2022 il 55 per cento della popolazione ha assunto un medicamento per un periodo di sette giorni. Il consumo di medicamenti è aumentato continuamente lungo l’intero periodo di osservazione: la quota è passata dal 38 per cento nel 1992 al 50 per cento nel 2017. Le donne (59 %) assumono medicamenti con maggiore frequenza rispetto agli uomini (51 %). La quota di persone che assumono medicamenti cresce con l’avanzare dell’età, raggiungendo l’86 per cento per quelle di 75 anni e più.

Come riportato da diversi media il 7 giugno 2026, da un nuovo studio è emerso che almeno per una terapia anticancro il dosaggio indicato era nettamente troppo alto (articolo «Die Hälfte wäre genug» [«Basterebbe la metà»] pubblicato il 7 giugno 2026 sul domenicale SonntagsBlick). In base allo studio, il medicamento antitumorale esaminato potrebbe essere somministrato anche con una frequenza tre volte inferiore senza che l’efficacia ne risulti compromessa. Ciò ridurrebbe i costi e gli effetti collaterali. È plausibile che questo possa valere anche per altri medicamenti.

Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

• Come valuta l’effettivo contributo dei nuovi medicamenti alla crescita dei costi nell’AOMS e quali misure intende adottare per evitare che questa evoluzione dei costi sia principalmente a carico di chi paga i premi?

• Come garantisce che i premi all’innovazione concessi si fondino esclusivamente su un progresso terapeutico comprovato e proporzionato?

• Quali misure concrete intende adottare per garantire che l’introduzione di cosiddetti medicamenti innovativi non ostacoli l’impiego di alternative più economiche di pari valore terapeutico, in particolare i generici e i biosimilari?

• Quali misure prevede per garantire che la crescente prescrizione di medicamenti sia necessaria dal punto di vista medico e appropriata e non comporti cure eccessive?

1. Da alcune analisi condotte dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel 2025 emerge che, dal 2014 a questa parte, i costi per i medicamenti rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) hanno registrato un aumento superiore alla media pari a oltre il 50 per cento (v. www.ufsp.admin.ch > Comunicati stampa > Comunicato stampa del 30 gennaio 2026 > 2025: record di nuovi medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità).

I medicamenti di nuova generazione rappresentano una quota significativa di tali costi: circa il 22 per cento dei costi è attribuibile a medicamenti che sono stati inseriti nell’elenco dei farmaci rimborsati dall’AOMS negli ultimi cinque anni, mentre il 61 per cento è riconducibile a medicamenti rimborsati dall’AOMS dal 2014 (stato: 2025). I farmaci protetti da brevetto costituiscono circa il 50 per cento del fatturato farmaceutico dell’AOMS (v. risposta all’Ip. Gysin Greta 26.3196 «Come si giustifica la richiesta di aumentare i prezzi dei medicamenti alla luce degli elevati utili delle case farmaceutiche?»). Attualmente questa evoluzione dei costi dei medicamenti impiegati nel settore ambulatoriale ricade esclusivamente sulle spalle di chi paga i premi. A partire dal 2028, i Cantoni, attraverso gli introiti fiscali, si faranno carico del 26,9 per cento dei costi di tutte le prestazioni dell’AOMS e quindi anche di quelli dei medicamenti nel settore ambulatoriale. Un adeguamento delle quote finanziate dai premi o dalle imposte richiederebbe una modifica delle basi legali.

2. e 3. Nel confronto terapeutico trasversale con altri medicamenti già rimborsati, un premio all’innovazione del 20 per cento al massimo può essere concesso soltanto se sulla base di studi clinici controllati è dimostrato che il medicamento permette di ottenere un progresso terapeutico significativo. In collaborazione con gli assicuratori-malattie e l’industria farmaceutica e d’intesa con la Commissione federale dei medicamenti, l’UFSP ha elaborato modelli di valutazione del beneficio per verificare e quantificare i premi all’innovazione. Poiché nel confronto con i prezzi praticati all’estero vengono presi in considerazione prezzi elevati e che nella maggior parte dei casi non vengono effettivamente rimunerati nei Paesi di riferimento, spesso accade che i nuovi medicamenti sono di ben oltre il 20 per cento più costosi rispetto a quelli già in commercio. Nel 2024, per esempio, i prezzi di nuovi farmaci oncologici erano in media di oltre l’80 per cento più costosi rispetto alle terapie disponibili fino ad allora. Nell’ambito della revisione di ordinanza in corso, il Consiglio federale propone di adeguare il sistema di fissazione dei prezzi, così che i costi dei medicamenti senza un beneficio supplementare non possano superare quelli delle terapie già disponibili.

3. e 4. Se necessario, per un medicamento può essere prevista, nell’elenco delle specialità, una limitazione che ne definisce l’impiego efficace, appropriato ed economico. Le limitazioni restringono l’indicazione di Swissmedic e possono determinare l’impiego efficace e appropriato del farmaco. Per esempio, i medicamenti per il trattamento dell’obesità devono essere prescritti da centri specializzati o essere impiegati in determinati gruppi di pazienti che presentano un elevato fabbisogno medico e che ne trarrebbero un notevole beneficio. Se disponibili, l’UFSP tiene conto anche delle pertinenti linee guida. Nell’ambito della limitazione può però anche essere stabilito che, nell’ottica dell’economicità, un medicamento possa essere rimborsato soltanto dopo il fallimento del trattamento standard più economico disponibile fino a quel momento, oppure che la prescrizione possa avvenire solo in presenza di determinate condizioni mediche gravi che non possono essere trattate adeguatamente con la terapia standard.

Dopo la scadenza del brevetto, l’aliquota percentuale per i preparati originali costosi può essere maggiorata del 40 per cento se il prezzo non viene ridotto (art. 38a cpv. 1 dell’ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31). Questa regola crea incentivi a impiegare con più frequenza generici economici con lo stesso effetto.

Il rimborso da parte dell’AOMS può essere respinto per i medicamenti che non sono necessari dal punto di vista medico o che possono comportare cure eccessive e che quindi non sono appropriati e/o economici.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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