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Parlamento / Oggetti / 26.3754

26.3754InterpellanzaEDIpendente

Evoluzione dei prezzi dei medicamenti a carico dell'AOMS (2)

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

EconomiaSalute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Secondo informazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica, nel 2024 i medicamenti hanno rappresentato, con oltre 9,2 miliardi di franchi, la seconda maggiore voce di spesa dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Negli ultimi dieci anni i costi per medicamenti sono aumentati del 50 per cento, in particolare a causa di nuovi prodotti costosi per il trattamento del cancro, di malattie rare, del diabete e del sovrappeso.

Come riportato da diversi media il 7 giugno 2026, da un nuovo studio è emerso che almeno per una terapia anticancro il dosaggio indicato era nettamente troppo alto (articolo «Die Hälfte wäre genug» [«Basterebbe la metà»] pubblicato il 7 giugno 2026 sul domenicale SonntagsBlick).

Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

• Come intende garantire che gli schemi di dosaggio dei nuovi medicamenti corrispondano alle effettive esigenze terapeutiche, per evitare così costi notevolmente più elevati dovuti a dosaggi potenzialmente eccessivi?

• Intende rafforzare la valutazione sistematica dei rapporti costi-benefici dei medicamenti innovativi dopo la loro immissione sul mercato e adeguarne i prezzi se il beneficio effettivamente osservato è inferiore a quello originariamente atteso?

• Come valuta le ripercussioni del crescente impiego dell’intelligenza artificiale sui costi della ricerca e dello sviluppo di nuovi medicamenti e come garantisce che eventuali incrementi di efficienza vadano a beneficio di chi paga i premi sotto forma di prezzi inferiori?

• Per quanto riguarda il rapporto costi-benefici, non sarebbe opportuno fissare inizialmente un prezzo basso per un medicamento e aumentarlo qualora il beneficio effettivamente osservato corrispondesse a quello atteso? Qual è la prassi attuale se il beneficio effettivamente atteso non viene raggiunto e il prezzo deve essere corretto verso il basso? In questo caso, i prezzi pagati in eccesso vengono rimborsati a chi paga i premi?

• Quali misure concrete intende adottare per migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti e quindi evitare costi inutili dovuti a trattamenti inefficaci?

• Quali misure prevede per adeguare meglio all’effettivo fabbisogno le quantità prescritte, le pratiche di dispensazione e le dimensioni delle confezioni e ridurre così la distruzione di medicamenti inutilizzati?

1. I medicamenti sono ammessi nell’elenco delle specialità (ES) e quindi rimunerati se sono omologati da Swissmedic e soddisfano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE). Per valutarne l’efficacia e l’appropriatezza, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si basa sulla documentazione necessaria per l’omologazione da parte di Swissmedic. Quando i medicamenti vengono ammessi nell’ES, non è possibile tenere conto di schemi di dosaggio non previsti nell’informazione professionale. I medici curanti hanno tuttavia la possibilità di prescrivere un impiego off-label di un medicamento (ossia per un dosaggio o un’indicazione non omologati). Nel 2023 il Consiglio federale intendeva attuare una maggiore legittimazione a livello di ordinanza di questo «impiego off-label economico». Tuttavia, poiché in sede di consultazione le commissioni della sicurezza sociale e della sanità (CSSS) avevano raccomandato di respingere il progetto, il Consiglio federale aveva deciso di non approfondire questo aspetto.

2. I medicamenti vengono ammessi nell’ES con modalità che garantiscono un rapporto costi-benefici adeguato. Se vi è incertezza per quanto riguarda il rapporto costi-benefici, i medicamenti vengono ammessi nell’ES per un periodo limitato. L’UFSP può inoltre vincolare l’ammissione a condizioni e oneri. Una nuova valutazione dei criteri EAE ha luogo prima della fine del periodo stabilito, nell’ambito di una domanda di nuova ammissione nell’ES. Per i medicamenti nuovi e protetti da brevetto, i criteri EAE sono riesaminati almeno ogni tre anni.

3. L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) potrebbe ridurre i costi della ricerca e dello sviluppo, ma al momento non è chiaro in che misura. Potrebbe inoltre portare a maggiori progressi nel campo della ricerca. Pertanto le ripercussioni sui prezzi e i costi dei medicamenti non sono ancora quantificabili e rimangono incerti.

4. Se inizialmente per i medicamenti fosse fissato un prezzo troppo basso, l’accesso non potrebbe essere garantito, in quanto le aziende farmaceutiche potrebbero non essere disposte a fornire i medicamenti alla Svizzera. Conformemente alle basi legali, per l’ammissione nell’ES i prezzi dei medicamenti vengono fissati sulla base di un confronto terapeutico trasversale (CTT) e di un confronto con i prezzi praticati all'estero (CPE). In caso di dubbi sul rapporto costi-benefici, i medicamenti vengono ammessi nell’ES per un periodo limitato e vincolati a oneri. Se necessario, vengono applicati modelli di prezzo con restituzioni. Al termine del periodo stabilito viene riesaminata l’economicità e il prezzo è eventualmente corretto al ribasso.

5. L’ulteriore assunzione dei costi di determinati medicamenti (p. es. quelli per la perdita di peso) può, se necessario, essere vincolata all’onere di dimostrare il successo terapeutico, con possibili effetti positivi sull’aderenza terapeutica. Quest’ultima può essere migliorata anche tramite il confezionamento in blister personalizzato e la somministrazione in sistemi di dosaggio settimanali.

6. Quando un medicamento è ammesso nell’ES, si verifica che siano disponibili confezioni e dosaggi adeguati. Per evitare gli sprechi causati da dimensioni delle confezioni non appropriate, nel quadro della revisione in corso dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), il Consiglio federale intende attuare la mozione 24.3397 della CSSS-N «I prezzi dei medicamenti devono tenere conto degli sprechi causati dalle confezioni o dai dosaggi non appropriati». Per i medicamenti figuranti nell’ES è garantito che per le terapie vengano offerte dimensioni delle confezioni adeguate. Anche il medico curante è responsabile di prescrivere la dimensione appropriata della confezione. Se necessario, l’UFSP può limitare le quantità dispensate. Per quanto riguarda la dispensazione, i fornitori di prestazioni sono inoltre tenuti a rispettare il principio di economicità di cui all’articolo 56 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Infine, le convenzioni tariffali stipulate tra farmacisti e assicuratori in merito alla remunerazione basata sulle prestazioni (RBP) prevedono espressamente l’obbligo di dispensare la confezione più economica per l’assicuratore.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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