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26.3762MozioneEJPDpendente

Facilitare il porto di armi per i membri delle autorità doganali e di polizia

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica di sicurezza

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle armi (art. 27 segg. LArm) e l’ordinanza sulle armi (art. 48 segg. OArm) di modo che:

a. la tessera di servizio dei membri di autorità doganali e di polizia armate sia riconosciuta come permesso di porto d'armi valido a livello svizzero per le armi di servizio;

b. i membri di autorità doganali e di polizia armate possano ottenere un permesso di porto di armi senza dover rendere verosimile un bisogno ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 LArm.

Resta necessario adempiere tutte le altre condizioni legali per ottenere un permesso di porto di armi. Si può rinunciare all’esame pratico se la persona in questione dimostra di aver partecipato regolarmente a corsi di tiro e di addestramento operativo.

La possibilità di portare armi di servizio anche fuori servizio può contribuire in misura importante alla sicurezza pubblica. I membri delle autorità di polizia e doganali dispongono di una solida formazione, assolvono regolarmente esercitazioni di tiro e addestramenti operativi e possiedono l’esperienza necessaria nell’uso delle armi e nella gestione di situazioni di pericolo. Diversi Paesi europei sono stati a più riprese teatro di attacchi terroristici in luoghi pubblici. Tali eventi mostrano che situazioni di grave violenza possono insorgere senza preavviso e degenerare in pochi secondi. Sono particolarmente a rischio i luoghi frequentati da molte persone. Proprio nei primi minuti la rapidità d’intervento può fare la differenza tra la vita e la morte. I membri delle autorità di polizia e doganali dispongono della formazione, dell’esperienza e delle competenze operative necessarie per agire in modo rapido e professionale in tali situazioni. Ogni giorno, in tutta la Svizzera migliaia di membri delle autorità di polizia e doganali si recano al lavoro o si trovano in luoghi pubblici in abiti civili. Se una parte di queste persone portasse un’arma in modo non visibile, ciò aumenterebbe la probabilità di riuscire a intervenire in brevissimo tempo in caso di grave situazione di violenza, ancor prima dell’arrivo delle forze d’intervento regolari.

La modifica proposta riduce l’onere amministrativo, elimina le attuali incertezze giuridiche e rafforza la sicurezza oggettiva, senza causare costi supplementari e senza toccare l’assetto federalistico della polizia. Già oggi i collaboratori di società di sicurezza private addetti alla protezione di persone ottengono un permesso di porto di armi riconosciuto a livello nazionale dopo un esame pratico relativamente semplice.

Il Consiglio federale si è già espresso su questo tema (mozione 16.3236 «Maggiore sicurezza. Accesso agevolato al permesso di porto d’armi per le autorità doganali e di polizia»). Le richieste formulate nella mozione erano in complesso simili a quelle del presente intervento, anche se motivate in maniera in parte diversa. Le argomentazioni fornite all’epoca dal Consiglio federale restano comunque valide.

I Cantoni sono responsabili di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici sul loro territorio, dove esercitano la sovranità in materia di polizia e sono di conseguenza competenti a legiferare in adempimento del loro mandato generale concernente la prevenzione delle minacce. L’articolo 2 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) esclude tra l’altro esplicitamente le autorità doganali e di polizia dal campo di applicazione generale della LArm se l’arma di servizio è utilizzata per motivi di servizio. Nell’ambito dell’esercizio della propria funzione, le autorità doganali e di polizia sono pertanto escluse dal campo d’applicazione della LArm. Cosa rientra nelle attività di servizio o nell’«esercizio della propria funzione» è definito dal pertinente diritto applicabile. Compete dunque alle autorità doganali e di polizia stabilire se gli agenti di polizia e il personale armato dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) debbano assolvere i propri compiti di prevenzione delle minacce anche al di fuori degli orari di servizio, nonché se siano autorizzati o tenuti a portare con sé l’arma di servizio.

I Cantoni non disciplinano questo aspetto in maniera uniforme nelle rispettive legislazioni in materia di polizia. Alcune autorità prevedono norme secondo le quali la tessera di polizia o il documento di servizio dell’UDSC funge da legittimazione per il porto dell’arma di servizio.

Ai civili è invece applicabile la LArm. Chiunque intenda portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico deve richiedere un permesso di porto di armi. Per ottenerlo, la persona in questione deve in particolare rendere verosimile di essere esposta a un pericolo reale, che giustifichi in misura sufficiente il porto di un’arma ai fini della difesa di persone o cose (art. 27 cpv. 1 e 2 LArm). Tale aspetto riguarda in particolar modo gli impiegati di società di sicurezza private.

Inoltre, le esercitazioni regolari di tiro degli agenti di polizia e del personale armato dell’UDSC vengono svolte con l’arma di servizio. I singoli corpi di polizia e l’UDSC possono pertanto garantire una formazione adeguata soltanto per il maneggio delle rispettive armi di servizio autorizzate. Il porto di altre armi che non sono autorizzate come armi di servizio non risponde quindi ad alcuna esigenza in materia di polizia.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non vede pertanto la necessità di modificare l’attuale ripartizione delle competenze o le norme contenute nella LArm. Se dovesse rivelarsi necessaria un’estensione del porto dell’arma di servizio da parte di agenti di polizia al di fuori dell’orario di servizio al fine di tutelare la sicurezza pubblica, spetterà alle autorità competenti emanare le pertinenti disposizioni legali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.