Parlamento / Oggetti / 26.3769
Evoluzione degli impieghi militari della Svizzera all'estero
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
• A quali impieghi militari all’estero ha partecipato finora la Svizzera (indicando il mandato, la base giuridica e la durata degli impieghi)?
• Quanti militari hanno partecipato ai singoli impieghi nel rispettivo anno (suddivisi per impiego e anno)?
• Quali sono stati i costi complessivi sostenuti per i singoli impieghi (per gli impieghi in corso fino al 2026)?
• Qual è stata l’evoluzione dei costi annuali dei singoli impieghi (suddivisi per impiego e anno, in termini nominali e reali)?
• In che modo sono composti nel dettaglio questi costi (in particolare i costi per il personale, per beni e servizi e per le infrastrutture come pure i contributi alle organizzazioni internazionali)?
• A quanto ammontavano i costi medi per persona impiegata e all’anno, per ogni impiego?
• Da quali voci di bilancio sono stati finanziati gli impieghi?
• Quali risorse finanziarie sono previste per i prossimi anni per gli impieghi militari all’estero?
• Come valuta il Consiglio federale l’utilità dei singoli impieghi in relazione alle risorse finanziarie utilizzate?
• In che modo il Consiglio federale distingue gli impieghi militari all’estero dagli strumenti civili della cooperazione internazionale (in particolare la cooperazione allo sviluppo e il promovimento civile della pace)?
• In che misura i singoli impieghi perseguono principalmente obiettivi militari in materia di politica di sicurezza e in che misura vengono adempiuti compiti che potrebbero essere svolti anche ricorrendo a strumenti civili?
Parere del Consiglio federale
In merito alla domanda 1: il contributo al mantenimento della pace è uno dei tre compiti costituzionali dell’Esercito svizzero (art. 58 cpv. 2 Cost., RS 101). Gli impieghi militari di promovimento della pace richiedono un mandato dell’ONU o dell’OSCE (art. 66 cpv. 1 della legge militare, LM, RS 510.10). L’unica eccezione è rappresentata dall’impiego in Corea, che si basa sul trattato di armistizio del 27 luglio 1953 e sulla relativa Commissione di supervisione delle nazioni neutrali sull’armistizio in Corea (NNSC). Inoltre ogni impiego di promovimento della pace richiede un decreto del Consiglio federale o del Parlamento (art. 66b LM). Attualmente sono circa 300 le donne e gli uomini impiegati in tutto il mondo. Sono impegnati in oltre una dozzina di missioni in Europa, Africa e Asia. Dal 1953 vari cittadini svizzeri sono stati impiegati in Corea, Namibia, Medio Oriente, Sahara occidentale, Bosnia ed Erzegovina/Croazia, Georgia, Tagikistan, Macedonia del Nord, Austria, Kosovo, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia/Eritrea, Afghanistan, Ghana, Nepal, Burundi, Stati Uniti d’America, Sud Sudan, Siria, Mali, Kenya, Kashmir, Tunisia/Libia, Moldova, Mozambico e Sudan.
In merito alla domanda 2: da oltre 70 anni, più di 15 000 militari sono stati impiegati in diverse missioni in tutto il mondo a favore di questo compito dell’esercito, e a tal fine ricevono un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata del servizio. Per fornire informazioni più dettagliate sarebbero necessari accertamenti approfonditi, che non è possibile effettuare nell’ambito della risposta a un’interpellanza.
In merito alle domande 3 e 4: tra il 2010 e il 2025 i costi totali annui degli impieghi hanno variato tra i 48 milioni e i 66 milioni di franchi. Un confronto tra le diverse missioni non è significativo, poiché alcune di esse, come la KFOR, richiedono l’impiego di diverse centinaia di persone, mentre altre richiedono solo singole persone. Inoltre, dato che nel servizio di promovimento della pace vengono inviati esclusivamente volontari sotto contratto, possono verificarsi notevoli fluttuazioni anche all’interno della stessa missione.
In merito alla domanda 5: tra il 2010 e il 2025, le spese annuali per beni e servizi degli impieghi hanno oscillato tra i 10 e i 14 milioni di franchi. I costi totali del personale si sono attestati tra i 37 e i 52 milioni di franchi. A seconda della missione, i costi infrastrutturali sono a carico della missione stessa. In caso contrario, rientrano nelle spese per beni e servizi. I contributi alle organizzazioni internazionali sono finanziati dal DFAE nell’ambito della politica estera.
In merito alla domanda 6: per quanto riguarda le missioni in corso, i costi per ogni persona impiegata variano, a seconda dell’impiego e dell’ubicazione, tra i 76 000 e i 300 000 franchi.
In merito alle domande 7 e 8: dal budget complessivo dell’esercito vengono stanziati ogni anno circa 70 milioni di franchi per il promovimento militare della pace, sulla base di decreti del Consiglio federale e di decreti federali. Si prevede che negli anni successivi le risorse finanziarie si evolvano come segue: circa 73 milioni di franchi nel 2027 e circa 71milioni di franchi dal 2028 al 2030.
In merito alla domanda 9: con il proprio impegno, la Svizzera dimostra solidarietà e disponibilità a contribuire alla sicurezza internazionale. Gli impieghi militari di promovimento della pace contribuiscono ad arginare sul posto i focolai di crisi, le cui ripercussioni possono compromettere la sicurezza della Svizzera. Tali missioni contribuiscono inoltre a rafforzare la capacità di difesa. L’esercito può verificare direttamente durante l’impiego le proprie capacità, l’adeguatezza delle proprie procedure e la qualità della propria istruzione, traendo vantaggio dalle esperienze maturate durante le missioni e da quelle di altre forze armate. Per questi motivi, il Consiglio federale è convinto che i benefici derivanti dalle missioni di promovimento della pace prevalgano sulle risorse finanziarie e militari impiegate.
In merito alla domanda 10: il legislatore ha stabilito questa distinzione. Di conseguenza, le basi giuridiche non sono le stesse: per il servizio militare di promovimento della pace si applicano le disposizioni della legge militare, mentre per la promozione civile della pace si applica la legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo (RS 193.9) e per la cooperazione allo sviluppo si applica la legge federale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).
In merito alla domanda 11: gli impieghi di promovimento della pace civili e militari perseguono sempre obiettivi di politica estera e di sicurezza. Entrambi gli approcci sono complementari: gli impieghi civili sostengono in primo luogo la ricostruzione a lungo termine di un Paese. Una presenza militare può tuttavia contribuire a impedire un’escalation della violenza e, se necessario, consente un intervento.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
