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Adottare la decisione dell'ONU come base per un divieto di organizzazioni secondo l'articolo 74 LAIn è ancora un modo di procedere attuale?
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui non è di fatto possibile soddisfare il presupposto della presenza di una decisione dell’ONU, che sancisce un divieto o sanzioni, per l’emanazione di un divieto di organizzazioni, attualmente disciplinato dall’articolo 74 capoverso 2 della legge federale sulle attività informative (LAIn), a causa della facoltà di alcuni Paesi membri del Consiglio di sicurezza di porvi un blocco?
2. Come giudica il Consiglio federale il fatto che nel caso di Hamas è stata necessaria una legge speciale specifica per colmare questa lacuna? Ritiene che questo modo di procedere possa essere un modello sostenibile anche per casi futuri oppure lo considera una soluzione d’emergenza?
3. A che punto è l’inserimento dell’IRGC nella lista d’osservazione prospettato nei pareri relativi alle mozioni 26.3361 e 26.3102? Entro quando è prevista una decisione in merito?
4. Il Consiglio federale è disposto a preparare già ora una revisione dell’articolo 74 LAIn che preveda come base per un divieto di organizzazioni una valutazione del pericolo elaborata dal SIC in autonomia e non richieda necessariamente di ricorrere a una decisione dell’ONU?
5. Come valuta il Consiglio federale la segnalazione, già espressa in precedenza dal DFGP, della necessità di avviare le opportune modifiche di legge?
6. Quali possibilità d’azione individua per combattere le strutture di Hezbollah o dell’IRGC in Svizzera, finché non sarà disponibile una legge speciale, una decisione dell’ONU o una modifica dell’articolo 74 LAIn?
7. Il Consiglio federale riconosce in linea di principio che la competenza per le valutazioni in merito alla pericolosità di un’organizzazione non dovrebbe dipendere dai rapporti di maggioranza politici all’interno del Consiglio di sicurezza dell’ONU, ma dovrebbe piuttosto essere responsabilità della Svizzera in autonomia?
Motivazione
Grazie all’articolo 74 LAIn la Svizzera dispone di uno strumento per vietare le organizzazioni particolarmente pericolose. Nella pratica però il presupposto sancito nel capoverso 2, che prevede la presenza di una decisione dell’ONU che sancisca un divieto o sanzioni, si rivela essere sempre più un ostacolo, poiché il Consiglio di sicurezza viene spesso bloccato a causa del diritto di veto di alcuni membri permanenti. Di conseguenza, la capacità d’azione della Svizzera in questioni centrali in materia di sicurezza dipende di fatto dai rapporti di maggioranza a livello internazionale, che non si orientano alla propria situazione di pericolo. Al contempo, oltre a Hezbollah e al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniano, vi sono anche altri attori il cui potenziale di minaccia in Europa e in Svizzera è oggetto di un intenso dibattito.
Parere del Consiglio federale
1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il presupposto previsto dalla legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) per un divieto di organizzazioni è difficile da soddisfare. Il quadro ristretto è voluto dal legislatore. Infatti nel corso del dibattito parlamentare sulla LAIn al Consiglio federale non è stata volutamente attribuita alcuna competenza generale a vietare le organizzazioni.
2. Per il Consiglio federale dei divieti sistematici basati su leggi speciali non rappresentano una soluzione sostenibile. Il Consiglio federale ha sempre sottolineato che il divieto specifico di Hamas non rappresenta alcun cambiamento di paradigma nella prassi, di principio moderata, secondo la quale le organizzazioni vengono vietate solo in casi specifici, in presenza di motivi estremamente gravi.
3. Nel giugno 2026 il Consiglio federale ha approvato la lista d’osservazione rielaborata di cui all’articolo 72 LAIn. Secondo la LAIn la lista d’osservazione è confidenziale. Il Consiglio federale non si esprime quindi pubblicamente in merito al contenuto concreto della lista d’osservazione e, di conseguenza, nemmeno sul fatto che il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) sia stato inserito o meno in tale lista. Le autorità di vigilanza, tra cui la Delegazione delle Commissioni della gestione, sono invece state informate in merito alla decisione del Consiglio federale.
4. In occasione del dibattito sul pacchetto di base della revisione in corso della LAIn (26.021), il 22 giugno 2026 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati ha deciso di chiedere al Consiglio degli Stati una modifica volta ad abbassare la soglia per un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 LAIn. Dal punto di vista del Consiglio federale è importante garantire che un’organizzazione possa essere vietata solo se rappresenta effettivamente una minaccia per la sicurezza della Svizzera. Solo così i divieti sono efficaci e le risorse impiegate a tal fine sono giustificabili. Inoltre il Consiglio federale ritiene importante che la normativa tenga conto non solo degli interessi della Svizzera in materia di politica di sicurezza, ma anche di quelli relativi alla politica estera. In questo contesto il Consiglio federale si impegnerà a favore di una soluzione equilibrata.
5. Le autorità di sicurezza della Confederazione valutano e discutono insieme in merito ad affari in materia di politica di sicurezza di questo tipo. Il Consiglio federale non si esprime sul contenuto delle relative discussioni.
6. Il fatto che non vi sia alcun divieto di organizzazioni non significa che le autorità non intervengano nei confronti dell’organizzazione in questione. Le autorità di sicurezza dispongono di vari strumenti a tal fine, che offrono loro possibilità di intervento più o meno restrittive. Gli strumenti a disposizione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo la LAIn si integrano a vicenda. Il loro impiego dipende dal grado di minaccia alla sicurezza della Svizzera rappresentato dalla relativa organizzazione: in linea di principio il SIC affronta la minaccia terroristica con misure adeguate entro i limiti delle sue possibilità previste dalla legge. Degli ulteriori strumenti a disposizione sono l’inserimento nella lista d’osservazione classificata secondo l’articolo 72 LAIn, la pronuncia di un divieto di determinate attività secondo l’articolo 73 LAIn e la pronuncia di un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 LAIn.
Inoltre sono possibili misure preventive di polizia e sanzioni penali: per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera ai cittadini stranieri può essere vietata l’entrata in Svizzera (art. 67 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) o disposta un’espulsione (art. 68 LStrI). In Svizzera possono essere disposte misure di polizia per la lotta al terrorismo (le cosiddette misure MPT) nei confronti di un potenziale terrorista (art. 23k–23q della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; LMSI; RS 120). Inoltre la partecipazione a un’organizzazione terroristica nonché il sostegno a una tale organizzazione è punibile secondo l’articolo 260ter del Codice penale (CP; RS 311.0).
Infine la Confederazione può, conformemente a quanto previsto dalla legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231), disporre misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dai principali partner commerciali della Svizzera nella pratica dell’UE. L’IRGC è soggetto a sanzioni secondo l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran (RS 946.231.143.6). Ciò significa che già oggi eventuali valori patrimoniali dell’IRGC sono bloccati in Svizzera. Inoltre non possono essere messi a disposizione dell’IRGC fondi o risorse economiche.
7. Sì, le autorità di sicurezza della Confederazione valutano già oggi in autonomia la minaccia rappresentata da gruppi e organizzazioni.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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