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Rendere visibili i reati, aumentare l'efficacia delle ricerche, rafforzare la sicurezza (Lex Zeki)
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali nel diritto penale, nel diritto in materia di protezione dei dati e nella protezione della personalità in modo da permettere la pubblicazione, a determinate condizioni chiaramente definite, di immagini e filmati di presunti autori di reato se tale misura è utile per la ricerca o per far luce su reati.
L’obiettivo è consentire la pubblicazione in particolare se:
- le riprese sono state realizzate legalmente e la videosorveglianza è stata chiaramente segnalata; - sussiste un interesse concreto alla ricerca; - la competente autorità di polizia o di perseguimento penale acconsente alla pubblicazione; - non sono disponibili mezzi meno incisivi per identificare la persona ricercata; e - la pubblicazione è proporzionata.
Motivazione
Le immagini e i filmati digitali svolgono un ruolo importante nel chiarimento di reati. Ogni giorno le autorità di polizia acquisiscono riprese provenienti da stazioni ferroviarie, stazioni di servizio e sistemi di sorveglianza privati. Queste registrazioni consentono di identificare gli autori di reato e forniscono un contributo importante al perseguimento penale. L’attuale quadro normativo è insoddisfacente. Le vittime di reati che desiderano collaborare all’identificazione degli autori rischiano di trovarsi rapidamente in conflitto con le norme sulla protezione dei dati e i diritti della personalità. All’atto pratico si presenta la situazione paradossale in cui le vittime devono temere conseguenze legali, nonostante desiderino contribuire a chiarire un reato. Questo paradosso è illustrato in maniera lampante dal caso dell’influencer Zeki Bulgurcu, il quale ha rischiato di incappare in conseguenze legali dopo aver pubblicato un video di sorveglianza non pixelato di un furto in un negozio in fattoria.
L’obiettivo è istituire una base legale chiara per i casi in cui una pubblicazione è proporzionata e necessaria per identificare i presunti autori. La vittima di un reato non dovrebbe temere di incorrere in problemi legali se contribuisce a risolvere un reato nel quadro di norme giuridiche chiare.
Una politica di sicurezza moderna deve tenere conto degli sviluppi tecnologici e mettere a disposizione delle autorità di perseguimento penale e delle vittime strumenti adeguati per far rapidamente luce sui reati e identificare più rapidamente gli autori. Deve essere possibile garantire la sicurezza della popolazione e tutelare i principi dello Stato di diritto.
Parere del Consiglio federale
Il principio del monopolio statale dell’azione penale e della giustizia prevede che solo lo Stato, e non i privati, possa applicare il diritto penale materiale, come sancito espressamente dall’articolo 2 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Pertanto, spetta unicamente alle autorità di perseguimento penale far luce sui reati ed effettuare le pertinenti ricerche. Autorizzare i privati a pubblicare immagini e video a scopi investigativi e di ricerca sarebbe in contrasto con il principio summenzionato. Il diritto vigente ammette già la pubblicazione da parte delle autorità. Secondo gli articoli 74 e 211 CPP le autorità possono invitare la popolazione a collaborare a far luce su reati o a ricerche e pubblicare immagini a tale scopo. In questo contesto, le autorità competenti ponderano gli interessi, considerando in particolare la protezione della personalità, la presunzione di innocenza e il principio di proporzionalità. A tal fine ricorrono di norma a una procedura in tre fasi: inizialmente pubblicano un invito a collaborare. Se ciò non ha prodotto risultati, pubblicano immagini pixellate e infine, solo come ultima ratio e in casi eccezionali, immagini non pixellate.
La pubblicazione di immagini da parte di privati solleva invece notevoli questioni relative ai diritti fondamentali. La pubblicazione di immagini identificabili rappresenta una lesione della personalità secondo l’articolo 28 del Codice civile (CC; RS 210) e implica un trattamento di dati personali ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Tale lesione è lecita se è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Per i privati è tuttavia difficile far valere un interesse preponderante che possa giustificare la pubblicazione di immagini di presunti autori di reati. Inoltre, i privati non dispongono né delle informazioni necessarie sullo stato del procedimento penale né della possibilità per procedere in maniera adeguata alla necessaria ponderazione degli interessi. Con la pubblicazione si espongono al rischio di un procedimento giudiziario, che può portare a una condanna al pagamento di un risarcimento del danno o di una riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC).
Inoltre, la pubblicazione è in contrasto con il principio della presunzione di innocenza sancito dall’articolo 32 capoverso 1 della Costituzione (Cost.; RS 101) nonché dall’articolo 10 capoverso 1 CPP. Le autorità di perseguimento penale sono le più idonee a stabilire se le condizioni per la pubblicazione sono soddisfatte. Chi è in possesso di immagini di presunti autori di reati dovrebbe pertanto salvarle senza modifiche sul supporto di registrazione e non condividerle su forum pubblici o reti sociali, ma invece consegnarle alla polizia e sporgere denuncia.
In questo contesto, il Consiglio federale ritiene che un’estensione delle possibilità di pubblicazione a beneficio dei privati non migliorerebbe in maniera degna di nota l’efficacia del perseguimento penale. Al contrario, aumenterebbe il rischio di lesioni dei diritti della personalità e intaccherebbe notevolmente il principio della presunzione di innocenza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
