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Parlamento / Oggetti / 26.3780

26.3780MozioneEDIpendente

Utilizzare sistematicamente i mezzi propri dei detenuti per le loro spese sanitarie in carcere

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

FinanzeDiritto penaleSalute

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Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché i detenuti sostengano personalmente le loro spese sanitarie secondo la propria capacità economica, utilizzando a tal fine la retribuzione percepita in carcere, nonché ulteriori redditi e patrimoni, in modo da sgravare il più possibile il settore pubblico e chi paga i premi.

Non è giusto che la collettività debba farsi carico delle spese sanitarie dei detenuti se questi possono guadagnare denaro in carcere (retribuzione) e pagare di tasca propria tali spese, integralmente o in parte. Pertanto, la retribuzione percepita in carcere, unitamente a ulteriori redditi e patrimoni, dev’essere destinata in modo prioritario e più diretto alle spese sanitarie. E questo senza ritardare né compromettere la fornitura tempestiva dell’assistenza sanitaria necessaria dal punto di vista medico e indipendentemente dal fatto che questa sia coperta dall’assicurazione malattie obbligatoria (di norma, detenuti con domicilio in Svizzera) o comporti spese sanitarie dirette senza copertura assicurativa (di norma, detenuti senza domicilio in Svizzera). Né chi paga i premi né i contribuenti, tramite il Cantone o i Comuni, devono sobbarcarsi tali oneri, in particolare quelli ascrivibili ai circa 2300 detenuti, pari a un terzo di tutte le persone incarcerate in Svizzera, che nel 2023 non disponevano di un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie poiché non domiciliati in Svizzera e quindi non soggetti all’obbligo assicurativo. La presente proposta non intende affatto mettere in discussione la responsabilità, sancita dal diritto costituzionale e dal diritto internazionale, nei confronti della salute delle persone detenute, che hanno diritto all’assistenza medica a prescindere dal loro diritto di soggiorno. Prevede soltanto che le spese sanitarie siano coperte in modo più diretto e ampio con la retribuzione percepita in carcere, nonché con ulteriori redditi e patrimoni.

In virtù dei diritti umani e fondamentali sanciti negli articoli 7, 8, 10 e 12 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e negli articoli 2, 3 e 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101), allo Stato compete piena responsabilità in relazione alla salute delle persone detenute. Indipendentemente dal loro diritto di dimora, queste persone hanno diritto a un trattamento medico equivalente a quello previsto per le persone in libertà. Ne consegue che lo Stato non assume solamente la responsabilità centrale per quanto riguarda l’accesso all’assistenza medica, ma anche per la sua garanzia e il suo finanziamento. Pertanto, l’articolo 118 Cost. dà mandato alla Confederazione di prendere provvedimenti a tutela della salute ed emanare prescrizioni. Per le persone detenute domiciliate in Svizzera, che quindi sono assoggettate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l’AOMS assume in linea di principio i costi delle stesse prestazioni di cui agli articoli 25–31 LAMal garantite alle persone assicurate in libertà. Le persone detenute che, non avendo domicilio in Svizzera, non sono assoggettate de lege lata all’obbligo di assicurarsi per le cure medico-sanitarie hanno anch’esse diritto alle medesime prestazioni e alla loro rimunerazione in base al principio di equivalenza o di uguaglianza davanti alla legge secondo l’articolo 8 capoverso 1 Cost. Per garantire questo diritto, il Consiglio federale ha proposto di estendere l’obbligo di assicurarsi per le cure medico-sanitarie a tutte le persone detenute in Svizzera (messaggio del 12 dicembre 2025 concernente la modifica della LAMal, FF 2026.13).

In linea di principio, in Svizzera l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost.; art. 372 cpv. 1 del Codice penale [CP; RS 311.0]). Come già illustrato nel parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Sormanni 25.3223 «Obbligo per i detenuti agiati di rimborsare i costi di detenzione e le spese mediche», le spese d’esecuzione delle sanzioni penali sono già disciplinate sia nella legislazione federale che in quella intercantonale. L’articolo 380 capoverso 2 CP sancisce infatti che il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione. Nella pratica, le autorità trattengono generalmente una parte della retribuzione delle persone detenute o, se queste si rifiutano di lavorare, dei loro redditi e patrimoni. Per il resto, spetta ai Cantoni emanare disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati (art. 380 cpv. 3 CP). Le regole stabilite nei concordati prevedono già oggi la partecipazione esplicita delle persone detenute ai propri costi sanitari e ai propri premi assicurativi, qualora la loro retribuzione o il loro patrimonio personale lo consenta (cfr. tra l’altro le «Richtlinien betreffend die Kostenträger für Vollzugskosten und persönliche Auslagen» del 26 marzo 2021 della Konkordatskonferenz NWI und Strafvollzugskommission OSK [consultabili all’indirizzo: www.konkordate.ch/konkordatliche-erlasse-ssed] e la decisione dell’8 novembre 2018 sui costi sanitari della CLDGP [consultabile all’indirizzo: www.cldjp.ch/actes-des-conferences/concordat-adultes/]).

In conclusione, la questione sollevata dall’autore della mozione rientra nelle competenze dei Cantoni ed è già disciplinata nei rispettivi concordati sull’esecuzione delle pene. Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene necessario un ulteriore disciplinamento a livello federale. A suo avviso si tratterebbe infatti di un’ingerenza sproporzionata nelle competenze dei Cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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