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26.3787InterpellanzaWBFpendente

Definizione dei prezzi in base al genere. Portata, cause e necessità d'intervento

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

EconomiaQuestioni sociali

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

• Come valuta le ripercussioni del «gender pricing» sulla parità economica dei sessi?

• Su quali studi recenti si basa la sua posizione?

• Di quali dati e cifre dispone il Consiglio federale in merito alla differenza dei prezzi in base al genere per prodotti comparabili?

• Le leggi che disciplinano la concorrenza, la protezione dei consumatori e la parità dei sessi offrono strumenti sufficienti per contrastare tali differenze dei prezzi?

• Quali ostacoli legali impediscono di intervenire nei casi accertati di «gender pricing»?

• Quali ulteriori misure ritiene di poter adottare per contrastare la definizione dei prezzi in base al genere?

• Quali misure, con quali risultati, sono state adottate in altri Paesi europei contro il «gender pricing»?

• A chi si possono notificare eventuali casi di «gender pricing»?

• Qual è la posizione del Consiglio federale riguardo all’istituzione di un centro di notifica per i casi di «gender pricing»?

La «pink tax» (nota anche come «gender pricing») non è un fenomeno nuovo. I prodotti o i servizi che vengono pubblicizzati come specificamente destinati a donne e ragazze sono più costosi rispetto a quelli apparentemente identici, ma destinati a uomini e ragazzi. Le aziende traggono vantaggio dalla suddivisione dei propri prodotti e servizi in base al genere. In questo contesto, gli stereotipi di ruolo e le aspettative sociali influenzano la definizione dei prezzi. Si tratta di un fenomeno che ha inizio già nell’infanzia, dato che il «gender pricing» instaura una separazione dei sessi il più precoce possibile. In generale è bene sottolineare che, nel caso di prodotti identici, il marketing di genere viola la Costituzione federale, secondo cui nessuno può essere discriminato o svantaggiato, tra l’altro a causa del sesso. In passato, il Consiglio federale si è affidato alla responsabilità individuale dei consumatori. Tuttavia, occorre valutare criticamente questa sua posizione, in quanto in alcuni casi si riscontrano asimmetrie informative e le differenze di prezzo non sono sempre riconoscibili. Rimane inoltre da chiarire se, in caso di differenze di prezzo non dovute a costi di produzione o di prestazione di servizi maggiori, la responsabilità possa essere attribuita esclusivamente ai consumatori.

1.-3. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la definizione dei prezzi e la vendita di prodotti in base al genere sono pratiche diffuse (22.3082, 23.3429). Spesso i prodotti e i servizi specifici per gli uomini o per le donne non sono identici. Gli studi indicano che gli scostamenti di prezzo dipendono in larga misura dal grado di differenziazione di tali prodotti e dalle diverse preferenze. Il Consiglio federale dispone di elementi che permettono di affermare che, per gli stessi prodotti o servizi, le donne spendono sistematicamente o complessivamente di più rispetto agli uomini. Una recente ricerca scientifica condotta negli Stati Uniti sui prodotti per la cura del corpo («Gender-Based Pricing in Consumer Packaged Goods: A Pink Tax?», Moshary et al. 2023) conferma questa teoria: da un confronto diretto tra prodotti con ingredienti simili non è emersa alcuna indicazione di un sovrapprezzo sistematico per i prodotti destinati alle donne.

4./5. La definizione dei prezzi in base al genere è soggetta ai principi generali delle norme vigenti in materia di concorrenza, sorveglianza dei prezzi, protezione dei consumatori e parità di trattamento. In particolare, va menzionato il principio della trasparenza dei prezzi. I principi generali devono essere interpretati in modo conforme ai diritti fondamentali.

6.-9. La direttiva 2004/113/CE, vincolante per tutti gli Stati membri dell’UE, mira a garantire la parità di accesso a beni e servizi per uomini e donne; tuttavia, nel caso della «pink tax», l’attenzione è rivolta alla sensibilizzazione dei consumatori. Il Consiglio federale non è a conoscenza di un centro di notifica che si occupi della definizione dei prezzi in base al genere e non vede alcuna necessità d’intervento al riguardo. In particolare, è contrario alla creazione di un centro di notifica federale per il «gender pricing». Continuano a essere prioritari la trasparenza dei prezzi e l’autonomia decisionale dei consumatori. Questi ultimi possono oggi confrontare i prezzi facilmente e quindi prendere decisioni di acquisto in base alle proprie preferenze in termini di prezzo e qualità.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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