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26.3788InterpellanzaEFDpendente

Equità fiscale, trasparenza, obbligo di comunicare ed esecuzione per quanto riguarda gli influencer assoggettati

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Media e comunicazioneOccupazione e lavoroImposte

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Con la digitalizzazione sono emerse nuove forme economiche. Per quanto riguarda l’«economia delle piattaforme», si invita pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Quante verifiche fiscali sono state eseguite nei confronti degli influencer, negli ultimi cinque anni?

2. A quanto ammontano le cifre d’affari degli influencer e dei content creator?

3. A quanto sono stimati i redditi non dichiarati?

4. Le autorità fiscali utilizzano i dati delle piattaforme dei social media?

In caso di risposta negativa, sarebbero necessari adeguamenti legislativi?

5. Quali misure ritiene necessario adottare, il Consiglio federale, in particolare in caso di introiti pubblicitari generati prevalentemente in Svizzera e di un assoggettamento limitato all’estero (ad es. a Dubai)?

6. Quali adeguamenti potrebbe essere necessario apportare alle convenzioni per evitare la doppia imposizione?

7. Quali lacune è in grado di individuare, il Consiglio federale, a livello di esecuzione?

Chi si guadagna da vivere tramite i social media dovrebbe ricevere lo stesso trattamento fiscale dei lavoratori indipendenti, dei commercianti o dei dipendenti. A seconda del numero di follower, gli influencer possono contare su diverse fonti di reddito: cooperazione con marchi, accordi di sponsorizzazione, link di affiliazione o prodotti gratuiti. Tutte queste entrate sono assoggettate all’imposta dal primo franco. Anche le prestazioni in natura (ad es. cosmetici, gite o pernottamenti in albergo) devono essere considerate come operazioni di scambio e quindi essere tassate come vantaggi valutabili in denaro.

L’assoggettamento fiscale degli influencer è un tema di attualità in alcuni Paesi europei. Tra i temi oggetto di intenso dibattito figurano l’analisi della creator economy, l’obbligo di comunicare da parte delle piattaforme e regole chiare in materia di prestazioni in natura. Anche in Svizzera i social media offrono agli influencer molteplici fonti di reddito, motivo per cui anche da noi sorgono diverse domande.

Ad 1–3 La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta (IFD) spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 e art. 102 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Pertanto, le verifiche fiscali rientrano in linea di principio nella competenza delle autorità fiscali cantonali. Di conseguenza, per quanto concerne l’IFD, la Confederazione non dispone di dati specifici relativi a verifiche fiscali, cifre d’affari o redditi non dichiarati di influencer e content creator. Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non è in grado, sulla base dei dati disponibili, di identificare in modo univoco questi contribuenti come gruppo di persone distinto; motivo per cui, anche in questo caso non esistono informazioni specifiche in merito.

Ad 4 La tassazione dell’IFD spetta alle autorità fiscali cantonali. La Confederazione non dispone pertanto di dati a livello nazionale sull’entità dell’utilizzo dei dati dei social media da parte delle autorità fiscali cantonali. Queste ultime procedono alle indagini necessarie (art. 130 cpv. 1 LIFD) e, nell’ambito della loro attività d’inchiesta, possono anche prendere in considerazione le informazioni pubbliche presenti sulle piattaforme dei social media. In linea di principio, i contribuenti devono fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD). L’IVA è un’imposta imperniata sul principio dell’autotassazione. Di regola, i contribuenti sono tenuti a determinare autonomamente il proprio obbligo fiscale e il credito fiscale. L’AFC può raccogliere informazioni sia presso i contribuenti sia presso terzi (art. 68 e 73 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA [RS 641.20]).

Le basi legali vigenti predispongono pertanto strumenti per l’accertamento dei fatti rilevanti dal punto di vista fiscale. Al momento il Consiglio federale non ritiene necessario creare nuove basi legali specifiche per l’utilizzo dei dati delle piattaforme social.

Ad 5 Nel caso delle persone domiciliate all’estero, l’imposizione in Svizzera presuppone l’esistenza di un criterio di collegamento ai sensi del diritto fiscale svizzero. Occorre inoltre tenere conto della convenzione di doppia imposizione applicabile al singolo caso. Un collegamento economico delle entrate pubblicitarie con la Svizzera così come un’imposizione inferiore nello Stato di domicilio non legittimano il diritto d’imposizione della Svizzera.

Anche per l’IVA si applicano le regole generali. Le prestazioni, in particolare quelle consistenti in pubblicità, sponsorizzazioni, marketing di affiliazione e prestazioni in natura, sono assoggettate all’IVA se sono effettuate sul territorio svizzero, non sono escluse dall’IVA e sono soddisfatte le condizioni generali per l’assoggettamento.

Come già sottolineato dal Consiglio federale in altri settori dell’economia digitale, i nuovi sviluppi tecnologici non giustificano di per sé la necessità di legiferare, se le basi giuridiche esistenti disciplinano già le fattispecie in questione. Di conseguenza, al momento il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire in merito.

Ad 6 Le convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera seguono in ampia misura il Modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Esse consentono un’imposizione oggettiva dei proventi degli influencer e dei content creator. Attualmente l’OCSE non prevede adeguamenti specifici per la creator economy, poiché le norme vigenti già tengono sufficientemente conto, sotto il profilo fiscale, dei proventi di queste persone. Presso l’ONU sono in corso negoziati riguardanti una convenzione quadro sulla cooperazione fiscale e un relativo protocollo concernente l’imposizione di prestazioni di servizi con particolare attenzione all’economia digitale. Il Consiglio federale segue attentamente questi sviluppi.

Ad 7 L’AFC non ha individuato lacune sistematiche a livello di esecuzione. Gli attuali obblighi procedurali dei contribuenti e di terzi come pure gli strumenti di controllo e tassazione di cui dispongono le autorità fiscali offrono possibilità sufficienti per assoggettare all’imposta tali proventi e cifre d’affari.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato una verifica trasversale concernente l’economia delle piattaforme. In attuazione della raccomandazione del CDF, l’AFC – in collaborazione con la Conferenza svizzera delle imposte – ha sensibilizzato i Cantoni e ha messo loro a disposizione le informazioni pertinenti.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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