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Divieto di vendita di tabacco ai minori. Sostenere i Cantoni nell'attuazione
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Nella maggior parte dei Cantoni la vendita di prodotti del tabacco ai minorenni è vietata da molti anni. Con l’entrata in vigore, nell’ottobre del 2024, della nuova legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche, il divieto di vendita è stato esteso a livello nazionale a tutti i prodotti del tabacco e a base di nicotina.
L’attuazione e il controllo del divieto competono ai Cantoni, che, per verificare il rispetto del divieto di vendita di prodotti del tabacco e a base di nicotina ai minori, effettuano test d’acquisto. Ciononostante, secondo i risultati dell’indagine «Salute e Lifestyle 2023», pubblicati nel maggio del 2025, in Svizzera il 15 per cento dei giovani tra i 15 e i 17 anni consuma almeno una volta al mese un prodotto contenente tabacco o nicotina, mentre il 7 per cento ne fa uso quotidianamente. La maggioranza acquista i prodotti in parte o sempre direttamente per sé, in particolare lo snus con tabacco (93 %), le bustine di nicotina (87 %), le sigarette (73 %) e i liquidi per sigarette elettroniche (62 %). Fra coloro che ne consumano tutti i giorni, la quota di chi acquista direttamente per sé aumenta fino al 100 per cento. Per tutti i prodotti, i principali luoghi di acquisto sono i chioschi e i negozi. Dipendenze Svizzera chiede esplicitamente che il limite di età di 18 anni per la vendita di prodotti a base di tabacco e nicotina, vigente in tutta la Svizzera, venga finalmente applicato in modo sistematico.
Alla luce di questi dati preoccupanti, sorge la domanda se la Confederazione non debba sostenere i Cantoni nell’attuazione del divieto di vendita. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
• Il Fondo per la prevenzione del tabagismo può, almeno temporaneamente e su richiesta, fornire un sostegno finanziario e logistico per consentire ai Cantoni di aumentare il numero di test d’acquisto destinati a verificare il rispetto del divieto di vendita di prodotti del tabacco e della nicotina ai minori?
• Oltre al manuale per i test d’acquisto di prodotti del tabacco, nicotina e alcol, quali altre possibilità concrete vede il Consiglio federale per sostenere i Cantoni nell’attuazione del divieto di vendita ai minori attualmente in vigore?
• Al momento non sembra essere disponibile un rapporto sui testi d’acquisto effettuati ogni anno in Svizzera. Il Consiglio federale può confermare che, sulla base del nuovo obbligo di comunicazione secondo l’allegato 6 del manuale citato, nel 2026 verrà pubblicata per la prima volta una panoramica nazionale?
Parere del Consiglio federale
I divieti di consegna e di pubblicità rientrano tra le più importanti misure di protezione dei giovani previste dalla legge sui prodotti del tabacco (LPTab; RS 818.32) in vigore dall’ottobre del 2024. L’attuazione del divieto di vendita ai minori di 18 anni da parte dei commercianti risulta tuttavia lacunosa. Nel 2025 cinque Cantoni hanno effettuato e notificato all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 286 test d’acquisto. In 77 casi è stata constatata una vendita illecita a minorenni: questo significa che in un caso su quattro la protezione dei giovani non è stata rispettata.
1. Secondo la LPTab, i Cantoni sono competenti per lo svolgimento di test d’acquisto e possono affidare tale incarico anche a terzi. Sono, di conseguenza, parimenti responsabili del loro finanziamento. Conformemente all’articolo dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT; RS 641.316) relativa allo scopo dello stesso, il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) finanzia provvedimenti finalizzati a impedire l’iniziazione al fumo e a promuoverne l’abbandono. L’FPT sostiene già oggi i Cantoni finanziando i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo attraverso contributi forfettari. Spetta ai Cantoni decidere in quali misure investire i propri mezzi.
2. L’UFSP vigila sull’esecuzione della LPTab da parte dei Cantoni e sostiene questi ultimi nell’attuazione della legge fin dalla sua entrata in vigore il 1° ottobre 2024. Coordina le misure di esecuzione e l’attività di informazione, mette a disposizione basi scientifiche e panoramiche della legislazione cantonale e partecipa agli incontri periodici di scambio con gli organi di esecuzione al confine (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini) e all’interno del Paese (Cantoni).
La revisione della LPTab adottata dal Parlamento il 20 giugno 2025 e la modifica in corso dell’ordinanza sui prodotti del tabacco introducono, oltre a un inasprimento delle disposizioni in materia di pubblicità, per esempio nel punto di vendita, anche requisiti per i sistemi di verifica dell’età nella vendita online e in quella tramite distributori automatici. Queste misure rafforzano la protezione dei giovani e agevolano i Cantoni nello svolgimento di test d’acquisto anonimi online per la verifica dei controlli dell’età.
3. La legislazione sui prodotti del tabacco prevede che i Cantoni trasmettano ogni anno all’UFSP i risultati dei loro test d’acquisto. Solitamente l’UFSP pubblica i dati relativi a tutta la Svizzera nella primavera dell’anno successivo; per il 2026 la pubblicazione è prevista in autunno.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
