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Microinquinanti nelle acque. Esecuzione, coerenza scientifica e proporzionalità
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
1. Il Consiglio federale come assicura che le misure adottate in materia di microinquinanti siano proporzionate e basate su una valutazione scientifica fondata?
2. In che modo garantisce che le misure volte a ridurre i microinquinanti, come per esempio processi ad alto consumo energetico quali il trattamento termico delle acque di scarico, rispettino il principio di proporzionalità in termini di consumo energetico, emissioni di CO2, beneficio effettivo per la protezione delle acque, ma anche economicità e fattibilità tecnica?
3. Come giustifica il fatto che per i composti organici venga effettuata una valutazione differenziata, mentre ai pesticidi e ai loro metaboliti si applica sostanzialmente un unico valore preventivo generico?
Motivazione
Nel quadro dell’esecuzione del diritto in materia di protezione delle acque, è sufficiente che i valori preventivi generici siano superati anche di poco per cagionare misure onerose in termini di costi anche laddove non sussiste o non si ipotizza un rischio rilevante.
Inoltre, è evidente che i pesticidi e i loro metaboliti rilevanti godano di un trattamento normativo diverso rispetto ad altre sostanze organiche in tracce:
• sono infatti soggetti a un unico valore preventivo generico pari a 0,1 µg/L, a prescindere dalla loro effettiva tossicità o dai dati disponibili.
• Per quanto riguarda i composti organici, invece, l’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico stabilisce una valutazione differenziata, basata sia sui dati tossicologici disponibili sia sulla tossicità presunta.
• Mentre per i composti organici l’ordinanza sulla protezione delle acque stabilisce criteri qualitativi specifici per ciascuna sostanza fondati su principi ecotossicologici, ai pesticidi viene applicato un valore massimo generico pari 0,1 µg/L.
Parere del Consiglio federale
1-2.) Nel quadro del processo legislativo, le misure proposte dal Consiglio federale a livello di legge o precisate a livello di ordinanza vengono esaminate, illustrate tenendo anche conto nel processo decisionale delle ripercussioni sull’ambiente, la società e l’economia. Secondo l’articolo 45 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) spetta ai Cantoni eseguire la legge e pertanto definire e attuare le misure. Gli aiuti all’esecuzione della Confederazione e le schede intercantonali sostengono un’esecuzione uniforme e proporzionata da parte dei Cantoni. Le misure adottate dai Cantoni si basano sullo stato della tecnica definito dalle associazioni di categoria in collaborazione con la Confederazione e i Cantoni e tengono conto della sostenibilità economica e della fattibilità tecnica.
3.) I valori limite e massimi generali sanciti nell’ordinanza federale del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) e nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11), pari a 0,1 microgrammi per litro (µg/l) per i pesticidi, si basano sul principio di precauzione e non su una soglia tossicologica concreta. I prodotti fitosanitari e, in parte, anche i biocidi vengono utilizzati in modo mirato e consapevole nell’ambiente. Trattandosi di sostanze biologiche attive, è opportuno evitarne per quanto possibile la loro emissione nell’acqua potabile.
Contrariamente all’OPAc, l’OPPD include anche i principali metaboliti. Un metabolita è considerato rilevante quando presenta proprietà nocive per la salute o se non è possibile escludere che il principio attivo originario possieda tali proprietà, in particolare se ha un potenziale cancerogeno. In presenza di composti organici con tossicità ignota e un potenziale genotossico si applica come per i metaboliti rilevanti il valore massimo di 0,1 µg/l nell’acqua potabile. Le norme sono quindi analoghe. Per le acque superficiali, l’OPAc prevede inoltre valori limite supplementari specifici per ogni sostanza, definiti in base a criteri ecotossicologici, per 19 principi attivi di pesticidi e tre di farmaci. Tali valori limite sono stati determinati per le sostanze che rappresentano un rischio elevato per la flora e la fauna.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
